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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi

Art. 20 — Obblighi dei lavoratori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 20 è la norma che rende il lavoratore un soggetto attivo della prevenzione, non un semplice destinatario di tutele.

Co. 1 — Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione ricevuta e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Il comma 2 traduce il principio in obblighi puntuali. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme a datore di lavoro, dirigenti e preposti, all’adempimento degli obblighi di tutela; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale; c) utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e miscele pericolose, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione; e) segnalare immediatamente a datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze di mezzi e dispositivi e ogni condizione di pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nei limiti delle proprie competenze, per eliminare o ridurre il pericolo grave e incombente, informandone il RLS; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o altrui; h) partecipare ai programmi di formazione e addestramento; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal medico competente.

Co. 3 — Negli appalti e subappalti i lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro; l’obbligo vale anche per i lavoratori autonomi presenti nello stesso luogo di lavoro, che vi provvedono per proprio conto.

Cosa significa in pratica

L’articolo 20 chiude il cerchio del sistema prevenzionistico: dopo gli obblighi di datore di lavoro e dirigenti (art. 18) e del preposto (art. 19), il decreto chiede anche a chi lavora un comportamento diligente e cooperativo. È l’applicazione al singolo del principio di tutela dell’art. 15: la sicurezza è un’organizzazione, e ogni anello conta.

Il punto di equilibrio sta nell’inciso del comma 1: il lavoratore risponde “conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. In concreto: non puoi pretendere che un operaio usi correttamente un DPI su cui non è mai stato addestrato, né che rispetti una procedura mai comunicata. Gli obblighi del lavoratore presuppongono che l’azienda abbia fatto la sua parte — formazione ex art. 37, istruzioni chiare, DPI adeguati e consegnati. Ma quando l’azienda ha fatto la sua parte, il lavoratore che ignora le regole ne risponde, anche penalmente.

Qualche esempio aziendale concreto:

  • il carrellista che a fine turno disattiva il segnalatore acustico perché “dà fastidio” viola la lettera f), e la violazione è sanzionata dall’art. 59;
  • il manutentore che nota una scala danneggiata e la rimette nel deposito senza dire nulla viola la lettera e): la segnalazione immediata delle deficienze è un obbligo, non una cortesia;
  • l’addetto che “per fare prima” esegue una manovra su un impianto che spetta a un collega qualificato viola la lettera g), anche se non succede nulla;
  • il lavoratore che diserta i corsi o le visite mediche viola le lettere h) e i): la partecipazione alla formazione e la sorveglianza sanitaria (art. 41) non sono facoltative.

Attenzione però a non leggere l’articolo 20 come uno scudo per l’azienda. La giurisprudenza costante afferma che l’inosservanza del lavoratore non interrompe il nesso causale con le omissioni del datore di lavoro, salvo il caso del comportamento abnorme, esorbitante e imprevedibile rispetto alle mansioni. Se in reparto “tutti” lavorano senza occhiali e nessun preposto interviene, la violazione del lavoratore convive con quella — più grave — di chi doveva vigilare.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Lavoratore: destinatario diretto di tutti gli obblighi dell’articolo; per la definizione ampia di lavoratore (inclusi stagisti, soci lavoratori, volontari equiparati) si veda l’art. 2. Approfondimento nella pagina dedicata al ruolo del lavoratore.
  • Datore di lavoro e dirigenti: creano le condizioni perché gli obblighi siano esigibili (formazione, istruzioni, mezzi) e devono richiedere l’osservanza delle norme da parte dei lavoratori (art. 18).
  • Preposto: sorveglia sul campo e, dopo la L. 215/2021, deve intervenire e far cessare i comportamenti difformi (art. 19).
  • RLS: riceve notizia delle situazioni di pericolo grave e incombente segnalate ex lettera e).
  • Lavoratori autonomi: negli appalti condividono l’obbligo della tessera di riconoscimento; i loro obblighi generali sono nell’art. 21.

Errori comuni

  1. Considerare l’art. 20 “carta morta”. Le sanzioni dell’art. 59 a carico del lavoratore esistono e vengono contestate, tipicamente in cantiere: rimozione di protezioni, mancato uso dell’imbracatura, manovre non autorizzate.
  2. Usarlo per scaricare tutto sul lavoratore. Senza formazione documentata, istruzioni scritte e vigilanza effettiva, invocare la “colpa del dipendente” dopo un infortunio non regge: prima si giudicano gli obblighi di datore, dirigenti e preposti.
  3. Ignorare le segnalazioni. Se il lavoratore segnala una deficienza e l’azienda non fa nulla, la segnalazione diventa la prova che il rischio era conosciuto. Serve un canale di raccolta e una risposta tracciata.
  4. Dimenticare la tessera negli appalti “leggeri”. Il comma 3 vale anche per la piccola manutenzione presso il cliente, non solo per i grandi cantieri; l’obbligo riguarda pure i lavoratori autonomi.
  5. Gestire il rifiuto della visita medica solo come problema sanitario. È anche una violazione dell’art. 20: va contestata formalmente e gestita con il medico competente, perché senza giudizio di idoneità il lavoratore non può restare sulla mansione a rischio.

Domande frequenti sull’art. 20

Il lavoratore può essere sanzionato personalmente?

Sì. L'art. 59 prevede sanzioni penali (arresto fino a un mese o ammenda) direttamente a carico del lavoratore che viola gli obblighi del comma 2, ad esempio rimuovendo protezioni o rifiutando i DPI. In caso di infortunio, inoltre, la condotta del lavoratore viene valutata dal giudice e può concorrere a determinare le responsabilità.

Se il lavoratore si toglie i DPI, il datore di lavoro è comunque responsabile?

In larga misura sì. L'obbligo del lavoratore di usare i DPI non elimina il dovere del datore di lavoro e del preposto di vigilare ed esigerne l'uso (artt. 18 e 19). La giurisprudenza costante esonera il datore solo davanti a comportamenti del lavoratore abnormi ed imprevedibili, del tutto estranei alle mansioni; la semplice negligenza tollerata in azienda non basta.

Il lavoratore può rifiutare la visita medica del medico competente?

No. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal medico competente è un obbligo espressamente sancito dal comma 2, lettera i), la cui violazione è sanzionata dall'art. 59. Il rifiuto reiterato impedisce di formulare il giudizio di idoneità e può avere anche conseguenze disciplinari, perché il datore non può adibire alla mansione un lavoratore privo di idoneità.

Chi deve portare la tessera di riconoscimento?

I lavoratori delle aziende che operano in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi presenti nello stesso luogo di lavoro. La tessera deve avere fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro; l'autonomo se la procura da sé. È il caso tipico dei cantieri e delle manutenzioni presso terzi.

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