Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 89 — Definizioni
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 89 è il vocabolario del Titolo IV: definisce, ai fini della disciplina dei cantieri temporanei o mobili, le figure e i concetti che gli articoli successivi danno per acquisiti. In sintesi, il comma 1 stabilisce che si intende per:
a) Cantiere temporaneo o mobile — qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X. b) Committente — il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; negli appalti pubblici è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. c) Responsabile dei lavori — il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti che il decreto attribuisce a quest’ultimo; nei contratti pubblici il ruolo è ricondotto al responsabile del procedimento. d) Lavoratore autonomo — la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. e) Coordinatore per la progettazione (CSP) — il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dei compiti dell’art. 91, nella fase di progettazione dell’opera. f) Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) — il soggetto incaricato dei compiti dell’art. 92 durante la realizzazione dell’opera; non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, un suo dipendente o il RSPP da lui designato. Le incompatibilità non operano se committente e impresa esecutrice coincidono. g) Uomini-giorno — l’entità presunta del cantiere: la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. h) Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) — il piano di cui all’art. 100. i) Idoneità tecnico-professionale — il possesso di capacità organizzative e la disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. i-bis) Impresa affidataria — l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che nell’esecuzione dell’opera può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; in caso di consorzio, la norma richiede che i poteri di gestione siano attribuiti a soggetti dotati di adeguate competenze. i-ter) Impresa esecutrice — l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
Le lettere i-bis) e i-ter) sono state aggiunte dal correttivo del 2009 (D.Lgs. 106/2009), che ha reso esplicita la distinzione tra chi contrae con il committente e chi lavora materialmente in cantiere.
Cosa significa in pratica
Le definizioni dell’art. 89 non sono formalità da giuristi: da ciascuna discendono obblighi concreti, e gran parte del contenzioso sui cantieri nasce proprio da una qualificazione sbagliata.
Il perimetro parte dall’Allegato X. È cantiere qualunque luogo dove si svolgono i lavori elencati nell’Allegato X: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, e così via. Il rifacimento del tetto del capannone, la tinteggiatura delle facciate del condominio, lo scavo per una nuova linea interrata in stabilimento: tutti cantieri ai sensi del Titolo IV, anche se durano pochi giorni. Chi opera in edilizia lo sa; chi commissiona lavori come azienda manifatturiera o come amministratore spesso no.
Il committente si individua sull’opera intera. La precisazione “indipendentemente da eventuali frazionamenti” chiude una scappatoia classica: dividere l’opera in tanti piccoli contratti per restare sotto le soglie che fanno scattare la nomina dei coordinatori o la notifica preliminare. Il conteggio degli uomini-giorno (lett. g) si fa sommando le giornate di tutti i lavoratori previsti per l’opera complessiva, ed è la grandezza da cui l’art. 90 fa dipendere diversi adempimenti.
Il responsabile dei lavori è una facoltà, non un obbligo. Il committente può incaricare un responsabile dei lavori per farsi sostituire nei propri compiti; se non lo fa, gli obblighi restano tutti in capo a lui. E anche quando lo nomina, l’esonero da responsabilità opera solo nei limiti dell’incarico effettivamente conferito, come chiarisce l’art. 93. Per un approfondimento sulla figura, vedi la pagina dedicata a committente e responsabile dei lavori.
I coordinatori sono definiti dal loro incarico. CSP e CSE non sono qualifiche professionali astratte, ma soggetti incaricati dal committente per compiti precisi: redigere il PSC e il fascicolo dell’opera in progettazione (art. 91), verificare l’applicazione dei piani e coordinare le imprese in esecuzione (art. 92). La regola di terzietà del CSE rispetto alle imprese esecutrici serve a evitare che il controllore coincida con il controllato: un geometra dipendente dell’impresa appaltatrice non può fare il CSE su quel cantiere.
Affidataria ed esecutrice: due cappelli, obblighi diversi. L’impresa affidataria risponde anche della filiera che porta in cantiere: deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e vigilare sull’applicazione del PSC da parte loro (art. 97). L’esecutrice risponde di ciò che fa con le proprie risorse. Quando l’appaltatore lavora in proprio senza subappalti, cumula i due ruoli — e i relativi obblighi.
Un’ultima avvertenza pratica: la definizione di lavoratore autonomo (lett. d) è sostanziale, non contrattuale. La partita IVA non basta: se il “autonomo” lavora di fatto alle dipendenze dell’impresa, con i suoi mezzi e sotto le sue direttive, in caso di infortunio verrà trattato come lavoratore subordinato, con tutte le conseguenze per il datore di lavoro di fatto. La giurisprudenza costante guarda a come si lavorava in cantiere, non a come era intestata la fattura.
Domande frequenti sull’art. 89
Come si capisce se un'attività rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile?
Il criterio è oggettivo: è cantiere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile compresi nell'elenco dell'Allegato X. Non contano la durata, le dimensioni o il numero di imprese: anche un piccolo intervento di manutenzione edile in un'azienda o in un condominio è tecnicamente un cantiere, con gli obblighi che ne derivano.
Chi è il committente quando l'opera è frazionata in più contratti?
Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Spezzare i lavori in più appalti non moltiplica né diluisce la figura: gli obblighi dell'art. 90, come la verifica dei presupposti per la nomina dei coordinatori, vanno valutati sull'opera nel suo complesso.
Il coordinatore per l'esecuzione può essere un dipendente dell'impresa che esegue i lavori?
No. La lettera f) dell'art. 89 esclude che il CSE possa essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, un suo dipendente o il RSPP da lui designato: deve essere una figura terza rispetto a chi esegue. L'incompatibilità non opera solo quando committente e impresa esecutrice coincidono.
Che differenza c'è tra impresa affidataria e impresa esecutrice?
L'affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che può avvalersi di subappaltatori o lavoratori autonomi; l'esecutrice è quella che realizza materialmente l'opera o una sua parte con proprie risorse umane e materiali. La stessa impresa può essere entrambe le cose, ma i due ruoli portano obblighi distinti, in particolare quelli di verifica e vigilanza in capo all'affidataria.
Approfondisci
- ArticoloArt. 88 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- ArticoloArt. 91 — Obblighi del coordinatore per la progettazione
- ArticoloArt. 92 — Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- AllegatoAllegato X — Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
- RuoloCoordinatore per la sicurezza (CSP e CSE)
- RuoloCommittente e responsabile dei lavori
- GuidaPSC: quando serve e cosa deve contenere