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TUS

Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 89 — Definizioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 89 è il vocabolario del Titolo IV: definisce, ai fini della disciplina dei cantieri temporanei o mobili, le figure e i concetti che gli articoli successivi danno per acquisiti. In sintesi, il comma 1 stabilisce che si intende per:

a) Cantiere temporaneo o mobile — qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X. b) Committente — il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; negli appalti pubblici è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. c) Responsabile dei lavori — il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti che il decreto attribuisce a quest’ultimo; nei contratti pubblici il ruolo è ricondotto al responsabile del procedimento. d) Lavoratore autonomo — la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. e) Coordinatore per la progettazione (CSP) — il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dei compiti dell’art. 91, nella fase di progettazione dell’opera. f) Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) — il soggetto incaricato dei compiti dell’art. 92 durante la realizzazione dell’opera; non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, un suo dipendente o il RSPP da lui designato. Le incompatibilità non operano se committente e impresa esecutrice coincidono. g) Uomini-giorno — l’entità presunta del cantiere: la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. h) Piano operativo di sicurezza (POS) — il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige per il singolo cantiere, con i contenuti indicati nell’Allegato XV. i) Impresa affidataria — l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che nell’esecuzione dell’opera può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Se titolare del contratto è un consorzio di imprese, affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori indicata dal consorzio nell’atto di assegnazione comunicato al committente, purché abbia espressamente accettato tale individuazione. i-bis) Impresa esecutrice — l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. l) Idoneità tecnico-professionale — il possesso di capacità organizzative e la disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

Il piano di sicurezza e di coordinamento non è definito qui: i suoi contenuti sono fissati dall’art. 100. La distinzione tra impresa affidataria (lett. i) ed esecutrice (lett. i-bis) è stata resa esplicita dal correttivo del 2009 (D.Lgs. 106/2009), che ha separato chi contrae con il committente da chi lavora materialmente in cantiere.

Cosa significa in pratica

Le definizioni dell’art. 89 non sono formalità da giuristi: da ciascuna discendono obblighi concreti, e gran parte del contenzioso sui cantieri nasce proprio da una qualificazione sbagliata.

Il perimetro parte dall’Allegato X. È cantiere qualunque luogo dove si svolgono i lavori elencati nell’Allegato X: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, e così via. Il rifacimento del tetto del capannone, la tinteggiatura delle facciate del condominio, lo scavo per una nuova linea interrata in stabilimento: tutti cantieri ai sensi del Titolo IV, anche se durano pochi giorni. Chi opera in edilizia lo sa; chi commissiona lavori come azienda manifatturiera o come amministratore spesso no.

Il committente si individua sull’opera intera. La precisazione “indipendentemente da eventuali frazionamenti” chiude una scappatoia classica: dividere l’opera in tanti piccoli contratti per restare sotto le soglie che fanno scattare la nomina dei coordinatori o la notifica preliminare. Il conteggio degli uomini-giorno (lett. g) si fa sommando le giornate di tutti i lavoratori previsti per l’opera complessiva, ed è la grandezza da cui l’art. 90 fa dipendere diversi adempimenti.

Il responsabile dei lavori è una facoltà, non un obbligo. Il committente può incaricare un responsabile dei lavori per farsi sostituire nei propri compiti; se non lo fa, gli obblighi restano tutti in capo a lui. E anche quando lo nomina, l’esonero da responsabilità opera solo nei limiti dell’incarico effettivamente conferito, come chiarisce l’art. 93. Per un approfondimento sulla figura, vedi la pagina dedicata a committente e responsabile dei lavori.

I coordinatori sono definiti dal loro incarico. CSP e CSE non sono qualifiche professionali astratte, ma soggetti incaricati dal committente per compiti precisi: redigere il PSC e il fascicolo dell’opera in progettazione (art. 91), verificare l’applicazione dei piani e coordinare le imprese in esecuzione (art. 92). La regola di terzietà del CSE rispetto alle imprese esecutrici serve a evitare che il controllore coincida con il controllato: un geometra dipendente dell’impresa appaltatrice non può fare il CSE su quel cantiere.

Affidataria ed esecutrice: due cappelli, obblighi diversi. L’impresa affidataria risponde anche della filiera che porta in cantiere: deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e vigilare sull’applicazione del PSC da parte loro (art. 97). L’esecutrice risponde di ciò che fa con le proprie risorse. Quando l’appaltatore lavora in proprio senza subappalti, cumula i due ruoli — e i relativi obblighi.

Un’ultima avvertenza pratica: la definizione di lavoratore autonomo (lett. d) è sostanziale, non contrattuale. La partita IVA non basta: se il “autonomo” lavora di fatto alle dipendenze dell’impresa, con i suoi mezzi e sotto le sue direttive, in caso di infortunio verrà trattato come lavoratore subordinato, con tutte le conseguenze per il datore di lavoro di fatto. La giurisprudenza costante guarda a come si lavorava in cantiere, non a come era intestata la fattura.

Domande frequenti sull’art. 89

  • Come si capisce se un'attività rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile?

    Il criterio è oggettivo: è cantiere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile compresi nell'elenco dell'Allegato X. Non contano la durata, le dimensioni o il numero di imprese: anche un piccolo intervento di manutenzione edile in un'azienda o in un condominio è tecnicamente un cantiere, con gli obblighi che ne derivano.

  • Chi è il committente quando l'opera è frazionata in più contratti?

    Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Spezzare i lavori in più appalti non moltiplica né diluisce la figura: gli obblighi dell'art. 90, come la verifica dei presupposti per la nomina dei coordinatori, vanno valutati sull'opera nel suo complesso.

  • Il coordinatore per l'esecuzione può essere un dipendente dell'impresa che esegue i lavori?

    No. La lettera f) dell'art. 89 esclude che il CSE possa essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, un suo dipendente o il RSPP da lui designato: deve essere una figura terza rispetto a chi esegue. L'incompatibilità non opera solo quando committente e impresa esecutrice coincidono.

  • Che differenza c'è tra impresa affidataria e impresa esecutrice?

    L'affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che può avvalersi di subappaltatori o lavoratori autonomi; l'esecutrice è quella che realizza materialmente l'opera o una sua parte con proprie risorse umane e materiali. La stessa impresa può essere entrambe le cose, ma i due ruoli portano obblighi distinti, in particolare quelli di verifica e vigilanza in capo all'affidataria.