Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni · Sezione III — Scavi e fondazioni
Art. 119 — Pozzi, scavi e cunicoli
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 119 detta le regole di sicurezza per gli scavi in profondità, cioè per una delle lavorazioni che ogni anno provoca gli infortuni più gravi in edilizia: il seppellimento sotto il terreno che frana. In sintesi:
Co. 1 — Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di 1,50 metri, quando la consistenza del terreno non dà sufficiente garanzia di stabilità (anche in relazione alla pendenza delle pareti), si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Co. 2 — Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi dello scavo di almeno 30 centimetri.
La disposizione prosegue estendendo le cautele ai lavori in pozzi, cunicoli e ambienti sotterranei in genere, per i quali occorre assicurare condizioni ambientali salubri e un adeguato ricambio d’aria, e prevede protezioni contro la caduta di materiali dall’alto verso chi opera sul fondo dello scavo. La logica è sempre la stessa: la parete di uno scavo profondo è instabile per definizione, e il tempo che intercorre tra l’apertura del fronte e la sua messa in sicurezza è il momento di massimo pericolo.
Cosa significa in pratica
La soglia di 1,50 metri è il numero che tutti ricordano, ma è il dato meno importante. La norma non dice “sotto 1,50 metri sei al sicuro”: dice che sopra 1,50 metri devi armare se il terreno non garantisce stabilità. La valutazione della stabilità è un giudizio tecnico che spetta all’impresa e che dovrebbe già comparire nel POS e, quando presente, nel PSC: tipo di terreno, presenza di falda, vibrazioni da traffico o mezzi vicini, sovraccarichi ai bordi, andamento delle piogge.
Nella pratica di cantiere ci sono due strade legittime per rispettare il comma 1:
- Armare le pareti con casseri, palancole, box scudo o sistemi equivalenti, installati man mano che si scende — non a scavo finito, quando il lavoratore è già in fondo alla trincea.
- Realizzare le pareti a scarpata, con un angolo di inclinazione adeguato alla natura del terreno, così che non possano franare. Questa soluzione richiede più spazio e più volume di scavo, ma elimina il fronte verticale instabile.
Ciò che la norma non tollera è la terza strada, purtroppo la più diffusa negli infortuni mortali: scendere in una trincea verticale non armata perché “è questione di mezz’ora”. Un metro cubo di terra pesa oltre una tonnellata e mezza; un franamento anche parziale immobilizza e schiaccia in pochi secondi, senza dare il tempo di risalire.
Il dettaglio dei 30 centimetri del comma 2 sembra minore ma ha una funzione precisa: le tavole che sporgono dal bordo creano un cordolo che trattiene attrezzi, materiale di risulta e terra accumulata a lato, impedendo che ricadano nello scavo dove qualcuno sta lavorando piegato. È anche un riferimento visivo che segnala il ciglio dello scavo.
Sul fronte ambientale, pozzi e cunicoli profondi tendono a diventare ambienti confinati: l’aria non si rinnova, si possono accumulare gas più pesanti dell’aria o crearsi carenza di ossigeno. Qui l’art. 119 si salda con l’art. 121 sulla presenza di gas negli scavi e, nei casi più critici, con la disciplina degli spazi confinati del DPR 177/2011: prima di far scendere qualcuno vanno verificate l’aerazione e l’atmosfera, non date per scontate.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: sceglie e fa installare i sistemi di sostegno o realizza le scarpate, organizza la sequenza di scavo e armatura, fornisce attrezzature idonee. È il primo destinatario dell’obbligo.
- Dirigente: attua e sovrintende all’organizzazione dello scavo nel rispetto della norma; risponde insieme al datore di lavoro ai sensi dell’art. 159.
- Preposto: vigila sul campo perché nessuno entri in uno scavo non ancora messo in sicurezza e perché le armature siano posate progressivamente, non a posteriori.
- Coordinatore per l’esecuzione (CSE): verifica la coerenza tra le lavorazioni di scavo e le previsioni del PSC, sospendendo le fasi pericolose in caso di inadempienza. Il ruolo è descritto nella pagina dedicata al coordinatore per la sicurezza.
- Lavoratori: non devono accedere allo scavo se le protezioni non sono in opera e devono segnalare movimenti anomali delle pareti.
L’articolo va letto in continuità con l’art. 118 sullo splateamento e sbancamento e con l’art. 120 sul deposito di materiali negli scavi, che vieta di accumulare terra o materiali sul ciglio in modo da aggravare la spinta sulle pareti. Insieme formano il nucleo delle regole della Sezione III del Titolo IV dedicate a scavi e fondazioni.
Errori comuni
- Trattare 1,50 metri come una soglia di sicurezza. In terreno incoerente o saturo d’acqua, il franamento avviene anche a profondità minori: la valutazione di stabilità va fatta caso per caso, non affidata al metro.
- Armare a scavo finito. Installare le protezioni solo dopo aver aperto tutto il fronte espone il lavoratore proprio nella fase più rischiosa. Il comma 1 impone di procedere man mano che procede lo scavo.
- Accumulare terra e materiali sul ciglio. Il peso ai bordi aumenta la spinta sulle pareti e favorisce il crollo; è un errore che intreccia la violazione dell’art. 119 con quella dell’art. 120.
- Ignorare l’atmosfera in pozzi e cunicoli. Calarsi in un pozzo profondo senza verificare aerazione e ossigeno trasforma lo scavo in un ambiente confinato non gestito, con il rischio aggiuntivo di asfissia.
- Confidare nel POS “da armadio”. Un piano operativo che descrive genericamente “scavi in sicurezza” senza indicare tipo di armatura, angolo di scarpata e sequenza operativa non regge alla prova di un sopralluogo né, soprattutto, a quella del cantiere reale.
Domande frequenti sull’art. 119
Da quale profondità scattano le armature di sostegno?
La norma fissa il riferimento a 1,50 metri per lo scavo di pozzi e trincee, ma l'obbligo non è automatico: le armature vanno applicate quando la consistenza del terreno, anche in relazione alla pendenza delle pareti, non dà sufficiente garanzia di stabilità. In terreni incoerenti o in presenza di acqua e vibrazioni la protezione può servire anche a profondità inferiori, mentre in roccia stabile e con pareti a scarpata adeguata può non essere necessaria.
Come vanno posate le tavole di rivestimento dello scavo?
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi dello scavo di almeno 30 centimetri. Questo bordo rialzato impedisce che materiale, attrezzi o terra rimossa ricadano sul lavoratore che opera sul fondo, ed è uno dei dettagli che gli organi di vigilanza controllano per primi.
L'art. 119 riguarda anche i lavori in cunicoli e pozzi profondi?
Sì. Oltre alle armature, la disposizione impone di garantire condizioni ambientali salubri nei pozzi e nei cunicoli, con adeguato ricambio d'aria. Quando lo scavo diventa un ambiente confinato o sospetto di inquinamento entrano in gioco anche gli obblighi specifici del DPR 177/2011 e le misure contro i gas dell'[art. 121](/testo-unico/articolo-121/).
Chi risponde della mancata armatura di uno scavo?
Rispondono in via principale il datore di lavoro dell'impresa esecutrice e il dirigente, ai sensi dell'art. 159. In cantiere il preposto ha l'obbligo di vigilare sull'attuazione della misura, mentre il coordinatore per l'esecuzione verifica il rispetto delle previsioni del PSC; in caso di seppellimento le responsabilità si valutano lungo tutta questa catena.
Approfondisci
- ArticoloArt. 118 — Splateamento e sbancamento
- ArticoloArt. 120 — Deposito di materiali in prossimità degli scavi
- ArticoloArt. 121 — Presenza di gas negli scavi
- RischioSeppellimento negli scavi
- RischioSpazi confinati e sospetti di inquinamento
- RuoloCoordinatore per la sicurezza (CSP e CSE)
- GuidaPOS: il Piano Operativo di Sicurezza in pratica
- TitoloTitolo IV — Cantieri temporanei o mobili