Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 97 — Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 97 definisce i compiti del datore di lavoro dell’impresa affidataria, cioè dell’impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che spesso affida a sua volta parte dei lavori in subappalto. In sintesi:
Co. 1 — Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Co. 2 — Si applicano all’affidataria anche gli obblighi dell’art. 26 (fatte salve le previsioni dell’art. 96, co. 2 sull’accettazione del PSC e la redazione del POS come adempimento degli obblighi cooperativi); la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese si effettua con le modalità dell’Allegato XVII. Co. 3 — Il datore di lavoro dell’affidataria deve inoltre: a) coordinare gli interventi previsti dagli artt. 95 e 96 (misure generali di tutela e obblighi delle imprese esecutrici); b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di trasmetterli al coordinatore per l’esecuzione. Co. 3-bis — Nei lavori affidati in subappalto, se apprestamenti, impianti e le altre attività del punto 4 dell’Allegato XV sono realizzati dalle imprese esecutrici, l’affidataria corrisponde loro i relativi oneri della sicurezza senza alcun ribasso. Co. 3-ter — Per svolgere questi compiti, datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’affidataria devono possedere adeguata formazione.
Cosa significa in pratica
Il Titolo IV disegna il cantiere come una catena: committente, coordinatori, impresa affidataria, imprese esecutrici, lavoratori autonomi. L’art. 97 colloca l’affidataria nel punto di snodo di questa catena e le assegna un ruolo che va ben oltre il “passacarte”: chi prende l’appalto e poi subappalta non si libera della sicurezza insieme ai lavori.
L’esempio tipico: un’impresa edile si aggiudica la ristrutturazione di un capannone e subappalta impianti elettrici, opere di copertura e ponteggi. Anche se in cantiere non manda un solo operaio proprio, il suo datore di lavoro deve:
- verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con le modalità dell’Allegato XVII (visura, DURC, autocertificazioni, documenti del percorso di verifica), senza fermarsi alla raccolta formale dei documenti;
- controllare che in cantiere si rispetti il PSC: la vigilanza sull’applicazione del piano non è solo del coordinatore per l’esecuzione, è anche dell’affidataria;
- coordinare le imprese esecutrici tra loro, gestendo sovrapposizioni e interferenze operative;
- esaminare i POS dei subappaltatori e verificarne la congruenza con il proprio, prima di inoltrarli al coordinatore per l’esecuzione.
La verifica di congruenza del comma 3, lettera b) è il passaggio più sottovalutato. Non è una presa d’atto: significa confrontare il POS del subappaltatore con la propria organizzazione di cantiere — fasi, attrezzature condivise, ponteggi, viabilità interna — e rimandarlo indietro se non torna. Solo dopo questo filtro il documento va al CSE, che a sua volta ne verifica l’idoneità rispetto al PSC.
Il comma 3-bis chiude il cerchio sul piano economico: gli oneri della sicurezza relativi ad apprestamenti e misure del punto 4 dell’Allegato XV vanno girati alle imprese esecutrici senza ribasso. La logica è impedire che la sicurezza diventi la variabile su cui si comprime il prezzo lungo la filiera dei subappalti: si può trattare sul margine, non sui parapetti.
Infine il comma 3-ter: verificare, coordinare e filtrare POS richiede competenza. Per questo la norma pretende un’adeguata formazione per datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’affidataria che svolgono questi compiti — un requisito che gli organi di vigilanza chiedono di dimostrare con attestati riferiti proprio al ruolo di impresa affidataria.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa affidataria: destinatario principale degli obblighi di verifica, coordinamento e controllo di congruenza; risponde anche degli obblighi dell’art. 26 richiamati dal comma 2.
- Dirigenti e preposti dell’affidataria: esercitano in concreto i compiti dell’articolo e devono possedere la formazione adeguata del comma 3-ter.
- Imprese esecutrici e subappaltatori: destinatari degli obblighi dell’art. 96, forniscono il proprio POS all’affidataria e ricevono gli oneri della sicurezza senza ribasso.
- Coordinatore per l’esecuzione (CSE): riceve i POS già filtrati dall’affidataria e ne verifica l’idoneità ai sensi dell’art. 92; il suo controllo non sostituisce quello dell’affidataria, si somma.
- Committente e responsabile dei lavori: a monte, verificano l’idoneità tecnico professionale dell’affidataria stessa ai sensi dell’art. 90.
Errori comuni
- “Ho subappaltato tutto, la sicurezza è un problema loro.” È l’errore che l’art. 97 esiste per smentire: l’affidataria pura, senza operai in cantiere, conserva obblighi propri di verifica e coordinamento, penalmente sanzionati dall’art. 159.
- Inoltrare i POS al CSE senza verificarli. La trasmissione “a scatola chiusa” dei POS dei subappaltatori viola il comma 3, lett. b): serve una verifica di congruenza documentata, non un semplice inoltro via PEC.
- Ribassare gli oneri della sicurezza nei contratti di subappalto. Applicare al subappaltatore lo stesso ribasso percentuale sull’intero importo, oneri inclusi, contrasta con il comma 3-bis: gli oneri del punto 4 dell’Allegato XV vanno riconosciuti per intero.
- Nessuna formazione per il ruolo di affidataria. Datore di lavoro, dirigenti e preposti formati solo come figure “ordinarie” non soddisfano il comma 3-ter: in sede ispettiva viene chiesta evidenza della formazione specifica per i compiti di verifica e coordinamento.
- Verifica dell’idoneità ridotta al DURC. Il comma 2 rinvia alle modalità dell’Allegato XVII: la regolarità contributiva è solo uno dei tasselli, insieme a visura camerale, autocertificazioni e documentazione sull’organizzazione di sicurezza dell’impresa.
Domande frequenti sull’art. 97
Cosa distingue l'impresa affidataria dall'impresa esecutrice?
L'impresa affidataria è quella titolare del contratto con il committente, anche quando poi subappalta in tutto o in parte i lavori; l'esecutrice è quella che realizza materialmente le opere. Le due qualità possono coincidere: in quel caso l'impresa somma gli obblighi dell'art. 97 a quelli dell'art. 96. Se invece l'affidataria non esegue nulla, resta comunque gravata dai doveri di verifica e coordinamento sulla filiera.
L'impresa affidataria deve controllare i POS dei subappaltatori?
Sì. Prima che i POS delle imprese esecutrici arrivino al coordinatore per l'esecuzione, il datore di lavoro dell'affidataria deve verificarne la congruenza rispetto al proprio. È un filtro obbligatorio: un POS del subappaltatore incoerente con l'organizzazione di cantiere dell'affidataria non può essere semplicemente inoltrato al CSE.
Nei subappalti si possono ribassare gli oneri della sicurezza?
No. Quando apprestamenti, impianti e le altre voci del punto 4 dell'Allegato XV sono realizzati dalle imprese esecutrici, l'affidataria deve corrispondere loro i relativi oneri della sicurezza senza alcun ribasso. Il ribasso d'asta può riguardare il prezzo dei lavori, mai la quota destinata alla sicurezza.
Serve una formazione specifica per svolgere i compiti dell'affidataria?
Sì. Il comma 3-ter richiede che datore di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa affidataria possiedano adeguata formazione per svolgere le attività di verifica e coordinamento previste dall'articolo. Non basta quindi la formazione ordinaria: chi esercita in concreto questi compiti deve essere formato sul ruolo specifico.
Approfondisci
- ArticoloArt. 96 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- ArticoloArt. 95 — Misure generali di tutela
- ArticoloArt. 26 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
- ArticoloArt. 101 — Obblighi di trasmissione
- AllegatoAllegato XVII — Idoneità tecnico professionale
- GuidaPOS: il Piano Operativo di Sicurezza in pratica
- GuidaVerifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
- GuidaI costi della sicurezza negli appalti: come calcolarli