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TUS

Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 97 — Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 97 definisce i compiti del datore di lavoro dell’impresa affidataria, cioè dell’impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che spesso affida a sua volta parte dei lavori in subappalto. In sintesi:

Co. 1 — Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Co. 2 — Si applicano all’affidataria anche gli obblighi dell’art. 26 (fatte salve le previsioni dell’art. 96, co. 2 sull’accettazione del PSC e la redazione del POS come adempimento degli obblighi cooperativi); la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese si effettua con le modalità dell’Allegato XVII. Co. 3 — Il datore di lavoro dell’affidataria deve inoltre: a) coordinare gli interventi previsti dagli artt. 95 e 96 (misure generali di tutela e obblighi delle imprese esecutrici); b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di trasmetterli al coordinatore per l’esecuzione. Co. 3-bis — Nei lavori affidati in subappalto, se apprestamenti, impianti e le altre attività del punto 4 dell’Allegato XV sono realizzati dalle imprese esecutrici, l’affidataria corrisponde loro i relativi oneri della sicurezza senza alcun ribasso. Co. 3-ter — Per svolgere questi compiti, datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’affidataria devono possedere adeguata formazione.

Cosa significa in pratica

Il Titolo IV disegna il cantiere come una catena: committente, coordinatori, impresa affidataria, imprese esecutrici, lavoratori autonomi. L’art. 97 colloca l’affidataria nel punto di snodo di questa catena e le assegna un ruolo che va ben oltre il “passacarte”: chi prende l’appalto e poi subappalta non si libera della sicurezza insieme ai lavori.

L’esempio tipico: un’impresa edile si aggiudica la ristrutturazione di un capannone e subappalta impianti elettrici, opere di copertura e ponteggi. Anche se in cantiere non manda un solo operaio proprio, il suo datore di lavoro deve:

  1. verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con le modalità dell’Allegato XVII (visura, DURC, autocertificazioni, documenti del percorso di verifica), senza fermarsi alla raccolta formale dei documenti;
  2. controllare che in cantiere si rispetti il PSC: la vigilanza sull’applicazione del piano non è solo del coordinatore per l’esecuzione, è anche dell’affidataria;
  3. coordinare le imprese esecutrici tra loro, gestendo sovrapposizioni e interferenze operative;
  4. esaminare i POS dei subappaltatori e verificarne la congruenza con il proprio, prima di inoltrarli al coordinatore per l’esecuzione.

La verifica di congruenza del comma 3, lettera b) è il passaggio più sottovalutato. Non è una presa d’atto: significa confrontare il POS del subappaltatore con la propria organizzazione di cantiere — fasi, attrezzature condivise, ponteggi, viabilità interna — e rimandarlo indietro se non torna. Solo dopo questo filtro il documento va al CSE, che a sua volta ne verifica l’idoneità rispetto al PSC.

Il comma 3-bis chiude il cerchio sul piano economico: gli oneri della sicurezza relativi ad apprestamenti e misure del punto 4 dell’Allegato XV vanno girati alle imprese esecutrici senza ribasso. La logica è impedire che la sicurezza diventi la variabile su cui si comprime il prezzo lungo la filiera dei subappalti: si può trattare sul margine, non sui parapetti.

Infine il comma 3-ter: verificare, coordinare e filtrare POS richiede competenza. Per questo la norma pretende un’adeguata formazione per datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’affidataria che svolgono questi compiti — un requisito che gli organi di vigilanza chiedono di dimostrare con attestati riferiti proprio al ruolo di impresa affidataria.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa affidataria: destinatario principale degli obblighi di verifica, coordinamento e controllo di congruenza; risponde anche degli obblighi dell’art. 26 richiamati dal comma 2.
  • Dirigenti e preposti dell’affidataria: esercitano in concreto i compiti dell’articolo e devono possedere la formazione adeguata del comma 3-ter.
  • Imprese esecutrici e subappaltatori: destinatari degli obblighi dell’art. 96, forniscono il proprio POS all’affidataria e ricevono gli oneri della sicurezza senza ribasso.
  • Coordinatore per l’esecuzione (CSE): riceve i POS già filtrati dall’affidataria e ne verifica l’idoneità ai sensi dell’art. 92; il suo controllo non sostituisce quello dell’affidataria, si somma.
  • Committente e responsabile dei lavori: a monte, verificano l’idoneità tecnico professionale dell’affidataria stessa ai sensi dell’art. 90.

Errori comuni

  1. “Ho subappaltato tutto, la sicurezza è un problema loro.” È l’errore che l’art. 97 esiste per smentire: l’affidataria pura, senza operai in cantiere, conserva obblighi propri di verifica e coordinamento, penalmente sanzionati dall’art. 159.
  2. Inoltrare i POS al CSE senza verificarli. La trasmissione “a scatola chiusa” dei POS dei subappaltatori viola il comma 3, lett. b): serve una verifica di congruenza documentata, non un semplice inoltro via PEC.
  3. Ribassare gli oneri della sicurezza nei contratti di subappalto. Applicare al subappaltatore lo stesso ribasso percentuale sull’intero importo, oneri inclusi, contrasta con il comma 3-bis: gli oneri del punto 4 dell’Allegato XV vanno riconosciuti per intero.
  4. Nessuna formazione per il ruolo di affidataria. Datore di lavoro, dirigenti e preposti formati solo come figure “ordinarie” non soddisfano il comma 3-ter: in sede ispettiva viene chiesta evidenza della formazione specifica per i compiti di verifica e coordinamento.
  5. Verifica dell’idoneità ridotta al DURC. Il comma 2 rinvia alle modalità dell’Allegato XVII: la regolarità contributiva è solo uno dei tasselli, insieme a visura camerale, autocertificazioni e documentazione sull’organizzazione di sicurezza dell’impresa.

Domande frequenti sull’art. 97

Cosa distingue l'impresa affidataria dall'impresa esecutrice?

L'impresa affidataria è quella titolare del contratto con il committente, anche quando poi subappalta in tutto o in parte i lavori; l'esecutrice è quella che realizza materialmente le opere. Le due qualità possono coincidere: in quel caso l'impresa somma gli obblighi dell'art. 97 a quelli dell'art. 96. Se invece l'affidataria non esegue nulla, resta comunque gravata dai doveri di verifica e coordinamento sulla filiera.

L'impresa affidataria deve controllare i POS dei subappaltatori?

Sì. Prima che i POS delle imprese esecutrici arrivino al coordinatore per l'esecuzione, il datore di lavoro dell'affidataria deve verificarne la congruenza rispetto al proprio. È un filtro obbligatorio: un POS del subappaltatore incoerente con l'organizzazione di cantiere dell'affidataria non può essere semplicemente inoltrato al CSE.

Nei subappalti si possono ribassare gli oneri della sicurezza?

No. Quando apprestamenti, impianti e le altre voci del punto 4 dell'Allegato XV sono realizzati dalle imprese esecutrici, l'affidataria deve corrispondere loro i relativi oneri della sicurezza senza alcun ribasso. Il ribasso d'asta può riguardare il prezzo dei lavori, mai la quota destinata alla sicurezza.

Serve una formazione specifica per svolgere i compiti dell'affidataria?

Sì. Il comma 3-ter richiede che datore di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa affidataria possiedano adeguata formazione per svolgere le attività di verifica e coordinamento previste dall'articolo. Non basta quindi la formazione ordinaria: chi esercita in concreto questi compiti deve essere formato sul ruolo specifico.

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