Titolo VIII · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art. 210 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 210 è il cuore “operativo” del Capo IV del Titolo VIII: dopo che l’art. 209 ha imposto di valutare e, se necessario, misurare o calcolare l’esposizione ai campi elettromagnetici, questo articolo dice cosa fare quando il rischio c’è davvero. Il testo vigente è quello riscritto dal D.Lgs. 159/2016, che ha recepito la direttiva europea sui campi elettromagnetici.
In sintesi:
Programma d’azione — Se la valutazione evidenzia il superamento dei valori di azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative per prevenire esposizioni superiori ai valori limite relativi agli effetti sanitari e agli effetti sensoriali, salvo che dimostri che tali limiti non sono superati e che i rischi per la sicurezza sono esclusi.
Il programma tiene conto in particolare di: altri metodi di lavoro con minore esposizione; scelta di attrezzature che emettano campi di intensità inferiore; misure tecniche di riduzione delle emissioni, comprese schermature e dispositivi di sicurezza; delimitazione e limitazione dell’accesso alle aree; procedure di gestione delle attrezzature, incluse quelle per le scariche elettriche e le correnti di contatto; manutenzione adeguata di attrezzature, luoghi e postazioni; progettazione e layout dei luoghi di lavoro; limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
Lavoratori particolarmente sensibili — Il datore di lavoro adatta le misure alle esigenze dei lavoratori a rischio particolare, tra cui i portatori di dispositivi medici impiantati (attivi o passivi) e le lavoratrici in gravidanza, per i quali i valori validi per la generalità dei lavoratori possono non essere sufficientemente protettivi.
Segnaletica e accesso — I luoghi di lavoro in cui l’esposizione può superare i valori di azione sono indicati con apposita segnaletica e, ove appropriato, identificati e ad accesso limitato.
Superamento dei valori limite — Se, nonostante le misure, un valore limite di esposizione risulta superato, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto del limite, individua le cause del superamento e adegua le misure di protezione e prevenzione per evitare che si ripeta.
Il Capo IV prosegue poi con gli obblighi di informazione e formazione specifica (art. 210-bis, introdotto anch’esso nel 2016) e con la sorveglianza sanitaria dell’art. 211.
Cosa significa in pratica
La logica dell’articolo è a soglie progressive, la stessa di tutto il Titolo VIII. Finché l’esposizione resta sotto i valori di azione fissati dall’art. 208 e dagli allegati tecnici, bastano la valutazione e le misure generali di tutela. Superata quella soglia, la prevenzione deve diventare un progetto scritto e verificabile: il programma d’azione, che nella pratica confluisce nel DVR come piano di miglioramento con misure, responsabili e tempi.
Qualche esempio concreto aiuta a capire chi è davvero interessato. In un’officina con saldatrici a resistenza o ad arco di elevata potenza, la relazione tecnica di valutazione dei campi elettromagnetici può evidenziare superamenti dei valori di azione in prossimità dei cavi e delle pinze: il programma d’azione tipico prevede il riposizionamento dei cavi lontano dal corpo dell’operatore, l’acquisto di attrezzature a minore emissione al momento del rinnovo del parco macchine, la delimitazione dell’area e istruzioni operative sulla distanza minima. In uno stabilimento con magnetizzatori, forni a induzione o impianti di elettrolisi, si lavora soprattutto su layout, schermature e limitazione dei tempi di permanenza. In una struttura sanitaria con risonanza magnetica, la delimitazione delle zone e il controllo degli accessi sono già patrimonio consolidato, e l’art. 210 li salda agli obblighi generali del datore di lavoro.
Il punto più delicato — e più spesso trascurato — è il secondo: i soggetti particolarmente sensibili. Un campo magnetico del tutto tollerabile per la popolazione lavorativa generale può interferire con un pacemaker o con una pompa insulinica. Per questo il rischio da campi elettromagnetici non si gestisce solo con le misure collettive: serve un canale organizzato — tipicamente attraverso il medico competente, che garantisce la riservatezza dei dati sanitari — perché il lavoratore portatore di dispositivi impiantati o la lavoratrice in gravidanza possano segnalare la propria condizione e ottenere una valutazione individuale della postazione.
Infine, il meccanismo di reazione al superamento dei valori limite merita attenzione: la norma non si accontenta di riportare l’esposizione sotto soglia, ma pretende l’analisi delle cause e la correzione del sistema. È lo stesso schema dell’analisi dei quasi-incidenti: se un limite è stato superato, qualcosa nella valutazione o nelle misure non ha funzionato, e va corretto in modo documentato.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente, secondo le rispettive attribuzioni): elabora e applica il programma d’azione, dispone segnaletica e limitazioni di accesso, tutela i soggetti sensibili, reagisce ai superamenti dei valori limite.
- RSPP e consulenti tecnici: supportano la valutazione ex art. 209 e la scelta delle misure, ma la responsabilità dell’attuazione resta in capo alla linea datoriale.
- Medico competente: snodo essenziale per i lavoratori particolarmente sensibili e per la sorveglianza sanitaria dell’art. 211; è il tramite riservato tra condizione clinica individuale e organizzazione del lavoro.
- Preposti: vigilano sul rispetto delle procedure operative, delle distanze di sicurezza e dei divieti di accesso alle aree segnalate.
- Lavoratori: osservano le disposizioni ricevute e utilizzano correttamente attrezzature e DPI; la segnalazione di dispositivi medici impiantati è nel loro stesso interesse.
Errori comuni
- Fermarsi alla valutazione. La relazione fonometrica ha il suo equivalente elettromagnetico: molte aziende commissionano le misure CEM e archiviano la relazione senza tradurre i superamenti dei valori di azione in un programma d’azione con misure e scadenze. È esattamente ciò che l’art. 210 sanziona.
- Ignorare i portatori di dispositivi impiantati. Se in azienda nessuno ha mai chiesto ai lavoratori (con le dovute garanzie di riservatezza, tramite il medico competente) di segnalare pacemaker o protesi, la tutela dei gruppi sensibili è rimasta sulla carta.
- Segnaletica generica o assente. Le aree con possibile superamento dei valori di azione richiedono segnaletica specifica per i campi elettromagnetici e, dove serve, accesso regolamentato: il cartello “vietato l’ingresso ai non addetti” da solo non basta a documentare l’adempimento.
- Trattare il superamento del limite come un dato tecnico. Riportare l’esposizione sotto soglia senza analizzare le cause né aggiornare valutazione e misure lascia l’obbligo inadempiuto e, in caso di controllo, dimostra che il sistema di prevenzione non ha reagito.
Domande frequenti sull’art. 210
Quando scatta l'obbligo del programma d'azione dell'art. 210?
Quando la valutazione dei rischi svolta ai sensi dell'art. 209 evidenzia il superamento dei valori di azione. Da quel momento il datore di lavoro deve elaborare e applicare un insieme di misure tecniche e organizzative per riportare l'esposizione sotto controllo, a meno che non dimostri che i valori limite non sono comunque superati e che i rischi per la sicurezza sono esclusi.
Chi sono i lavoratori 'particolarmente sensibili' ai campi elettromagnetici?
In primo luogo i portatori di dispositivi medici impiantati, attivi (come i pacemaker) o passivi (come protesi metalliche), e le lavoratrici in gravidanza. Per questi soggetti i valori che proteggono la generalità dei lavoratori possono non bastare: il datore di lavoro deve adottare misure specifiche, valutando caso per caso mansione e postazione con il supporto del medico competente.
La segnaletica è sempre obbligatoria nelle aree con campi elettromagnetici?
È richiesta per i luoghi di lavoro in cui l'esposizione può superare i valori di azione: le aree vanno indicate con apposita segnaletica e, ove appropriato, identificate e ad accesso limitato. Se l'accesso è già adeguatamente ristretto per altri motivi, la norma consente di modulare l'adempimento, ma la logica resta quella di impedire esposizioni inconsapevoli.
Cosa deve fare il datore di lavoro se un valore limite di esposizione risulta superato?
Deve intervenire immediatamente per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite, individuare le cause del superamento e adeguare di conseguenza le misure di protezione e prevenzione, in modo che l'episodio non si ripeta. Il superamento non è mai un dato da archiviare: è un guasto del sistema di prevenzione da correggere alla radice.
Approfondisci
- ArticoloArt. 206 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 208 — Valori limite di esposizione e valori di azione
- ArticoloArt. 209 — Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
- ArticoloArt. 211 — Sorveglianza sanitaria
- TitoloTitolo VIII — Agenti fisici
- GuidaValutazione dei campi elettromagnetici
- RischioCampi elettromagnetici