D.Lgs. 81/2008
Titolo V — Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Quando e come impiegare la segnaletica di sicurezza: cartelli, segnali luminosi e acustici, comunicazione verbale e segnali gestuali, con le prescrizioni tecniche degli Allegati XXIV–XXXII.
Il Titolo V è il più breve dei Titoli “tecnici” del Testo Unico, ma il suo oggetto è sotto gli occhi di chiunque entri in un luogo di lavoro: il cartello di divieto di fumo, la freccia verde verso l’uscita di emergenza, la sirena che annuncia la movimentazione di un carroponte, il gruista che segue i gesti codificati dell’uomo a terra. Sei articoli in tutto, che però rimandano a nove allegati tecnici (XXIV-XXXII): è lì che vivono forme, colori, pittogrammi e prescrizioni operative.
Un principio va chiarito subito, perché è quello che gli organi di vigilanza contestano più spesso: la segnaletica non sostituisce le misure di prevenzione. Serve quando un rischio residuo non può essere evitato o sufficientemente limitato con misure tecniche o organizzative. Tappezzare il magazzino di cartelli “attenzione carrelli in transito” senza separare i percorsi pedonali non è conformità: è un indizio di valutazione dei rischi incompleta.
A chi si applica
Il Titolo si applica a tutti i luoghi di lavoro in cui, dopo la valutazione dei rischi, residuano pericoli da segnalare: dal capannone logistico con vie di circolazione promiscue all’impianto chimico con tubazioni e contenitori da etichettare, fino al piccolo laboratorio con l’estintore da rendere individuabile. L’art. 161 esclude invece la segnaletica impiegata per il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo, che resta regolata dalle proprie discipline, salvi i richiami previsti per i trasporti interni aziendali. Per l’etichettatura delle sostanze e miscele pericolose il Titolo dialoga con la disciplina di prodotto: il riferimento è il regolamento CLP.
Come è strutturato
Due Capi, con un baricentro molto spostato sugli allegati:
- Capo I (artt. 161-164) — le disposizioni generali: campo di applicazione (art. 161), le definizioni dei diversi tipi di segnaletica — cartelli, segnali luminosi, acustici, comunicazione verbale e segnali gestuali (art. 162) — gli obblighi del datore di lavoro (art. 163) e l’informazione e formazione di lavoratori e rappresentanti (art. 164).
- Capo II (artt. 165-166) — l’apparato sanzionatorio: l’art. 165 punisce datore di lavoro e dirigente per le violazioni degli artt. 163 e 164; per gli importi aggiornati il riferimento è il testo vigente. L’art. 166, che sanzionava il preposto, è stato abrogato.
Gli allegati coprono ciascuno un canale di comunicazione: prescrizioni generali (Allegato XXIV), cartelli (Allegato XXV), contenitori e tubazioni (Allegato XXVI), attrezzature antincendio (Allegato XXVII), ostacoli e vie di circolazione (Allegato XXVIII), segnali luminosi e acustici (Allegati XXIX-XXX), comunicazione verbale e segnali gestuali (Allegati XXXI-XXXII).
Gli articoli chiave
- Art. 163 — l’obbligo centrale: quando la valutazione dei rischi evidenzia pericoli non altrimenti evitabili, il datore di lavoro deve ricorrere alla segnaletica conforme agli allegati. È la norma da cui discende ogni scelta di cartellonistica aziendale.
- Art. 162 — le definizioni: chiarisce che “segnaletica” non significa solo cartelli, ma un sistema di comunicazione a più canali, ciascuno con il proprio ambito d’uso.
- Art. 164 — informazione e formazione: un cartello che i lavoratori non sanno decodificare non protegge nessuno. La formazione è particolarmente critica per segnali gestuali e comunicazione verbale, ad esempio tra gruista e imbracatore in cantiere.
Percorso di lettura consigliato
Parti dall’art. 162 per acquisire il vocabolario, poi leggi in coppia gli artt. 163 e 164: il primo dice quando segnalare, il secondo come rendere la segnalazione effettivamente compresa. A quel punto scendi negli allegati pertinenti alla tua realtà: chi gestisce un magazzino guarderà soprattutto l’Allegato XXVIII sulle vie di circolazione, un’azienda chimica l’Allegato XXVI, chi organizza l’antincendio l’Allegato XXVII insieme alla guida sugli estintori. Il collegamento operativo con il resto del decreto è comunque il DVR: la segnaletica è un output della valutazione dei rischi, non un adempimento a sé.
Gli articoli del Titolo V
Campo di applicazione
L'art. 161 del D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo V sulla segnaletica di salute e sicurezza: fissa le prescrizioni sui segnali nei luoghi di lavoro ed esclude il traffico e l'immissione sul mercato. Guida pratica e FAQ.
Art. 162 · Capo I — Disposizioni generaliDefinizioni
L'art. 162 del D.Lgs. 81/2008 definisce i termini del Titolo V sulla segnaletica di sicurezza: cartelli, colori di sicurezza, segnali luminosi, acustici, verbali e gestuali. Guida pratica al vocabolario della segnaletica con esempi e FAQ.
Art. 163 · Capo I — Disposizioni generaliObblighi del datore di lavoro
L'art. 163 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di ricorrere alla segnaletica di sicurezza quando i rischi residui non sono evitabili con altre misure, seguendo gli allegati da XXIV a XXXII. Guida pratica con sanzioni e FAQ.
Art. 164 · Capo I — Disposizioni generaliInformazione e formazione
L'art. 164 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di informare RLS e lavoratori sulla segnaletica di sicurezza impiegata e di formarli sul suo significato, in particolare sui segnali con parole. Guida pratica, sanzioni e FAQ.
Art. 165Segnalazione gestuale
L'art. 165 del D.Lgs. 81/2008 rinvia all'Allegato XXXII per le caratteristiche della segnalazione gestuale: i gesti convenzionali con cui il segnalatore guida in sicurezza manovre e sollevamento carichi.
Art. 166 · Capo II — SanzioniSanzioni a carico dei lavoratori
L'art. 166 del D.Lgs. 81/2008 è la norma sanzionatoria del Titolo V sulla segnaletica: punisce con sanzione amministrativa pecuniaria il lavoratore che viola gli obblighi a suo carico in materia di segnali di sicurezza.