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TUS

Titolo I · Capo II — Sistema istituzionale

Art. 5 — Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 5 apre il Capo II del Titolo I, dedicato al sistema istituzionale della sicurezza sul lavoro, e istituisce l’organo di vertice della governance pubblica della materia.

Co. 1 — Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute e vi siedono rappresentanti dei ministeri competenti (salute, lavoro, interno) e delle regioni e province autonome; partecipano con funzione consultiva rappresentanti degli enti pubblici del settore, tra cui l’INAIL (nel quale sono nel frattempo confluiti ISPESL e IPSEMA). Co. 2 — Al Comitato spettano, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, i compiti di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali di salute e sicurezza; b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di lavoro; c) definire la programmazione annuale della vigilanza, con i settori prioritari di intervento e i piani di attività a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni dei comitati regionali di coordinamento e dei programmi europei; d) programmare il coordinamento nazionale della vigilanza; e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali per promuovere l’uniformità di applicazione della normativa; f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione. Commi finali — L’articolo si chiude con le regole di funzionamento interno del Comitato e con la clausola di invarianza: la partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Cosa significa in pratica

L’art. 5 non chiede nulla alla tua azienda: nessuna nomina, nessun documento, nessuna scadenza. È il primo tassello dell’architettura pubblica che il Testo Unico costruisce negli articoli da 5 a 14: prima gli organi di indirizzo (artt. 5 e 6), poi il coordinamento territoriale (art. 7), infine la vigilanza operativa (art. 13).

Il problema che la norma risolve è tutto italiano: la competenza sulla “tutela e sicurezza del lavoro” è concorrente tra Stato e regioni, e la vigilanza è storicamente divisa tra ASL (che dipendono dalle regioni) e Ispettorato del lavoro (che dipende dallo Stato). Senza una cabina di regia, ognuno andrebbe per conto proprio: territori iper-controllati e territori scoperti, prassi interpretative diverse da provincia a provincia, doppi accessi ispettivi sulla stessa impresa. Il Comitato dell’art. 5 esiste esattamente per evitare tutto questo: fissa le priorità una volta all’anno, a livello nazionale, e le fa scendere a cascata verso i comitati regionali.

Per chi gestisce la sicurezza in azienda, la ricaduta concreta è una: le campagne di vigilanza non sono casuali. Quando in un certo periodo si moltiplicano i controlli sui cantieri, sulla logistica o sulle aziende agricole, dietro c’è quasi sempre una programmazione nata in questa sede e recepita dai piani regionali di prevenzione. Un RSPP o un datore di lavoro che segue questi indirizzi sa in anticipo quali temi saranno sotto la lente — caldo estremo, lavori in quota, appalti — e può usare quella conoscenza per mettere in ordine le proprie carte prima che arrivi l’ispezione.

Un secondo effetto pratico è l’uniformità applicativa (lettera e del comma 2): lo scambio di informazioni tra istituzioni serve a ridurre il rischio che la stessa norma venga interpretata in modo diverso da due ASL confinanti. Non è un obiettivo pienamente raggiunto, ma è la base giuridica su cui poggiano circolari, interpelli e indicazioni operative condivise.

Obblighi e soggetti coinvolti

Nessun obbligo grava su datori di lavoro, dirigenti o preposti. I soggetti della norma sono tutti pubblici:

  • Ministero della salute: ospita il Comitato e lo presiede tramite il Ministro; ne cura la segreteria.
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’interno: partecipano con propri rappresentanti, portando il punto di vista dell’ispezione del lavoro e delle forze di polizia.
  • Regioni e province autonome: siedono nel Comitato e sono il canale attraverso cui gli indirizzi nazionali diventano piani regionali di prevenzione e programmi delle ASL.
  • INAIL (con le funzioni degli ex ISPESL e IPSEMA): partecipa con funzione consultiva, mettendo a disposizione dati su infortuni e malattie professionali e attività di ricerca.
  • Comitati regionali di coordinamento (art. 7): non fanno parte del Comitato ma ne sono l’interfaccia territoriale, in entrambe le direzioni.

Proprio perché la norma non ha destinatari privati, non esiste un apparato sanzionatorio riferibile all’art. 5: le sanzioni del Titolo I riguardano gli obblighi aziendali disciplinati altrove.

Domande frequenti sull’art. 5

  • L'articolo 5 impone qualche adempimento alle aziende?

    No. È una norma organizzativa rivolta allo Stato e alle regioni: istituisce un organismo pubblico e ne definisce compiti e funzionamento. Non esistono obblighi né sanzioni a carico di datori di lavoro o altre figure aziendali. Gli effetti sulle imprese sono indiretti, attraverso le priorità di vigilanza che il Comitato programma.

  • Che differenza c'è tra il Comitato dell'art. 5 e la Commissione consultiva dell'art. 6?

    Il Comitato dell'art. 5 è un organo di indirizzo politico e di coordinamento della vigilanza, insediato presso il Ministero della salute. La Commissione consultiva permanente dell'art. 6, presso il Ministero del lavoro, ha invece compiti tecnico-operativi: elabora indicazioni, valida buone prassi e strumenti applicativi come le procedure standardizzate. Sono organismi distinti con funzioni complementari.

  • Chi svolge concretamente la vigilanza coordinata dal Comitato?

    La vigilanza operativa spetta ai soggetti indicati dall'art. 13, in primo luogo le ASL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le cui competenze sono state ampliate dal DL 146/2021. Il Comitato non fa ispezioni: stabilisce a monte i settori prioritari e i programmi nazionali, che poi i comitati regionali di coordinamento dell'art. 7 declinano sul territorio.

  • Perché a un datore di lavoro conviene conoscere l'art. 5?

    Perché dalle decisioni del Comitato discendono i piani nazionali di prevenzione e le campagne ispettive mirate: edilizia, agricoltura, logistica e altri settori vengono periodicamente individuati come prioritari. Sapere dove si concentra l'attenzione degli organi di vigilanza aiuta a leggere il contesto e ad anticipare i controlli.