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TUS

Titolo I · Capo II — Sistema istituzionale

Art. 5 — Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 5 apre il Capo II del Titolo I, dedicato al sistema istituzionale della sicurezza sul lavoro, e istituisce l’organo di vertice della governance pubblica della materia.

Co. 1 — Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute e vi siedono rappresentanti dei ministeri competenti (salute, lavoro, interno) e delle regioni e province autonome; partecipano con funzione consultiva rappresentanti degli enti pubblici del settore, tra cui l’INAIL (nel quale sono nel frattempo confluiti ISPESL e IPSEMA). Co. 2 — Al Comitato spettano, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, i compiti di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali di salute e sicurezza; b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di lavoro; c) definire la programmazione annuale della vigilanza, con i settori prioritari di intervento e i piani di attività a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni dei comitati regionali di coordinamento e dei programmi europei; d) programmare il coordinamento nazionale della vigilanza; e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali per promuovere l’uniformità di applicazione della normativa; f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione. Commi finali — L’articolo si chiude con le regole di funzionamento interno del Comitato e con la clausola di invarianza: la partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Cosa significa in pratica

L’art. 5 non chiede nulla alla tua azienda: nessuna nomina, nessun documento, nessuna scadenza. È il primo tassello dell’architettura pubblica che il Testo Unico costruisce negli articoli da 5 a 14: prima gli organi di indirizzo (artt. 5 e 6), poi il coordinamento territoriale (art. 7), infine la vigilanza operativa (art. 13).

Il problema che la norma risolve è tutto italiano: la competenza sulla “tutela e sicurezza del lavoro” è concorrente tra Stato e regioni, e la vigilanza è storicamente divisa tra ASL (che dipendono dalle regioni) e Ispettorato del lavoro (che dipende dallo Stato). Senza una cabina di regia, ognuno andrebbe per conto proprio: territori iper-controllati e territori scoperti, prassi interpretative diverse da provincia a provincia, doppi accessi ispettivi sulla stessa impresa. Il Comitato dell’art. 5 esiste esattamente per evitare tutto questo: fissa le priorità una volta all’anno, a livello nazionale, e le fa scendere a cascata verso i comitati regionali.

Per chi gestisce la sicurezza in azienda, la ricaduta concreta è una: le campagne di vigilanza non sono casuali. Quando in un certo periodo si moltiplicano i controlli sui cantieri, sulla logistica o sulle aziende agricole, dietro c’è quasi sempre una programmazione nata in questa sede e recepita dai piani regionali di prevenzione. Un RSPP o un datore di lavoro che segue questi indirizzi sa in anticipo quali temi saranno sotto la lente — caldo estremo, lavori in quota, appalti — e può usare quella conoscenza per mettere in ordine le proprie carte prima che arrivi l’ispezione.

Un secondo effetto pratico è l’uniformità applicativa (lettera e del comma 2): lo scambio di informazioni tra istituzioni serve a ridurre il rischio che la stessa norma venga interpretata in modo diverso da due ASL confinanti. Non è un obiettivo pienamente raggiunto, ma è la base giuridica su cui poggiano circolari, interpelli e indicazioni operative condivise.

Obblighi e soggetti coinvolti

Nessun obbligo grava su datori di lavoro, dirigenti o preposti. I soggetti della norma sono tutti pubblici:

  • Ministero della salute: ospita il Comitato e lo presiede tramite il Ministro; ne cura la segreteria.
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’interno: partecipano con propri rappresentanti, portando il punto di vista dell’ispezione del lavoro e delle forze di polizia.
  • Regioni e province autonome: siedono nel Comitato e sono il canale attraverso cui gli indirizzi nazionali diventano piani regionali di prevenzione e programmi delle ASL.
  • INAIL (con le funzioni degli ex ISPESL e IPSEMA): partecipa con funzione consultiva, mettendo a disposizione dati su infortuni e malattie professionali e attività di ricerca.
  • Comitati regionali di coordinamento (art. 7): non fanno parte del Comitato ma ne sono l’interfaccia territoriale, in entrambe le direzioni.

Proprio perché la norma non ha destinatari privati, non esiste un apparato sanzionatorio riferibile all’art. 5: le sanzioni del Titolo I riguardano gli obblighi aziendali disciplinati altrove.

Domande frequenti sull’art. 5

L'articolo 5 impone qualche adempimento alle aziende?

No. È una norma organizzativa rivolta allo Stato e alle regioni: istituisce un organismo pubblico e ne definisce compiti e funzionamento. Non esistono obblighi né sanzioni a carico di datori di lavoro o altre figure aziendali. Gli effetti sulle imprese sono indiretti, attraverso le priorità di vigilanza che il Comitato programma.

Che differenza c'è tra il Comitato dell'art. 5 e la Commissione consultiva dell'art. 6?

Il Comitato dell'art. 5 è un organo di indirizzo politico e di coordinamento della vigilanza, insediato presso il Ministero della salute. La Commissione consultiva permanente dell'art. 6, presso il Ministero del lavoro, ha invece compiti tecnico-operativi: elabora indicazioni, valida buone prassi e strumenti applicativi come le procedure standardizzate. Sono organismi distinti con funzioni complementari.

Chi svolge concretamente la vigilanza coordinata dal Comitato?

La vigilanza operativa spetta ai soggetti indicati dall'art. 13, in primo luogo le ASL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le cui competenze sono state ampliate dal DL 146/2021. Il Comitato non fa ispezioni: stabilisce a monte i settori prioritari e i programmi nazionali, che poi i comitati regionali di coordinamento dell'art. 7 declinano sul territorio.

Perché a un datore di lavoro conviene conoscere l'art. 5?

Perché dalle decisioni del Comitato discendono i piani nazionali di prevenzione e le campagne ispettive mirate: edilizia, agricoltura, logistica e altri settori vengono periodicamente individuati come prioritari. Sapere dove si concentra l'attenzione degli organi di vigilanza aiuta a leggere il contesto e ad anticipare i controlli.

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