Normativa collegata · D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
DL 146/2021 e L. 215/2021 — Preposto, sospensione e nuova vigilanza
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Perché esiste questa norma
Nell’autunno 2021, dopo una serie di infortuni mortali che avevano riportato la sicurezza sul lavoro al centro del dibattito pubblico, il Governo è intervenuto d’urgenza con l’art. 13 del DL 146/2021 (il cosiddetto “decreto fiscale”), poi convertito con modifiche dalla L. 215/2021. La scelta non è stata scrivere una norma nuova, ma riscrivere punti strategici del D.Lgs. 81/2008: la figura del preposto, la sospensione dell’attività imprenditoriale e l’assetto della vigilanza.
La logica è duplice: rendere più efficace il controllo interno all’azienda, attraverso un preposto individuato, formato e dotato di veri poteri di intervento, e più incisivo il controllo esterno, estendendo la competenza ispettiva in materia di sicurezza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro accanto alle ASL e rendendo la sospensione dell’attività uno strumento immediato, non più subordinato alla reiterazione delle violazioni.
Il sistema in quattro passaggi
- Individuazione del preposto. Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione della vigilanza. La contrattazione collettiva può disciplinare le modalità di individuazione e prevedere un emolumento per la funzione. Negli appalti e subappalti i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto.
- Poteri e obblighi rafforzati. Il nuovo art. 19 impone al preposto di intervenire sui comportamenti non conformi e, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza, di interrompere l’attività del lavoratore informando i superiori; davanti a carenze di mezzi e attrezzature che generino pericolo, deve interrompere temporaneamente il lavoro e segnalarle.
- Formazione dedicata. L’art. 37 prevede per il preposto una formazione svolta interamente in presenza e un aggiornamento periodico almeno biennale; i dettagli operativi sono oggi definiti dall’Accordo Stato-Regioni 2025. La stessa riforma ha introdotto anche l’obbligo formativo per il datore di lavoro.
- Sospensione e vigilanza. Il nuovo art. 14 rende la sospensione dell’attività un provvedimento che l’Ispettorato adotta quando almeno il 10% dei lavoratori presenti risulta irregolare, oppure in caso di gravi violazioni di sicurezza elencate nell’Allegato I, senza più il requisito della reiterazione. La revoca passa da regolarizzazione e pagamento di una somma aggiuntiva; per gli importi vale il testo vigente dell’articolo. Parallelamente, l’art. 13 attribuisce all’INL una competenza generale di vigilanza sulla sicurezza, accanto alle ASL.
Cosa controllare in azienda
- Esiste un atto di individuazione dei preposti per ogni reparto, turno e squadra in cui si esercita di fatto una sovraintendenza: il capoturno che assegna i compiti in produzione è un preposto anche se nessuno lo ha mai formalizzato, e conviene che la carta rispecchi la realtà organizzativa. La guida all’individuazione dei preposti aiuta a mappare le posizioni.
- La formazione dei preposti rispetta modalità e periodicità di aggiornamento previste dalla normativa vigente, e gli attestati sono archiviati insieme alle nomine.
- Le procedure interne dicono chiaramente al preposto come esercitare il potere di interruzione: a chi segnala, con quale modulo o canale, cosa succede dopo. Un potere previsto dalla legge ma non organizzato in azienda resta sulla carta.
- Nei contratti di appalto attivi, i preposti di appaltatori e subappaltatori sono stati indicati al committente e, se la vostra azienda è committente, avete richiesto e conservato queste indicazioni.
- L’azienda ha verificato la propria esposizione al rischio di sospensione dell’attività: regolarità dei rapporti di lavoro e assenza delle violazioni gravi dell’Allegato I (mancanza di DVR, formazione, protezioni contro le cadute dall’alto, e le altre ipotesi elencate).
Errori comuni
- Nominare un preposto “di comodo”: indicare un nome per adempiere all’obbligo formale mentre la sovraintendenza reale la esercita un altro. In caso di infortunio conta chi dirigeva davvero l’attività (principio di effettività), e l’azienda si ritrova con due posizioni scoperte invece di una.
- Trattare l’interruzione dell’attività come una facoltà: il nuovo art. 19 configura un obbligo; il preposto che tollera comportamenti pericolosi risponde in proprio, e il datore di lavoro che lo ha lasciato senza formazione e senza procedure risponde con lui.
- Dimenticare gli appalti: la comunicazione dei preposti al committente è spesso ignorata nei contratti stipulati prima della riforma e mai aggiornata.
- Sottovalutare la sospensione: molte imprese la associano solo al lavoro nero, ma basta una delle violazioni dell’Allegato I — ad esempio l’assenza di formazione o delle protezioni contro le cadute — per fermare l’attività, con effetti anche sulla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il quadro delle sanzioni per il datore di lavoro va letto insieme a questo strumento.
Domande frequenti
L'individuazione del preposto è diventata obbligatoria?
Sì. Dopo la L. 215/2021 il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione della vigilanza sull'attività lavorativa. Negli appalti, appaltatori e subappaltatori devono indicare al committente il personale che svolge questa funzione. L'individuazione formale non crea l'obbligo dal nulla: la figura esisteva già anche di fatto, ma ora va resa esplicita.
Cosa può fare il preposto se un lavoratore non rispetta le disposizioni di sicurezza?
Il nuovo art. 19 gli chiede di intervenire per modificare il comportamento non conforme e, se l'inosservanza persiste, di interrompere l'attività del lavoratore informando i superiori diretti. In caso di carenze di mezzi e attrezzature che comportino un pericolo, deve interrompere temporaneamente il lavoro e segnalare la situazione. Non è più solo un controllore che riferisce: ha un potere-dovere di blocco.
Quando scatta la sospensione dell'attività imprenditoriale?
Quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato in modo irregolare, oppure in presenza delle gravi violazioni di sicurezza elencate nell'Allegato I al D.Lgs. 81/2008, senza che serva più la reiterazione della condotta. La revoca richiede la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento di una somma aggiuntiva, nella misura fissata dalla legge.
Approfondisci
- ArticoloArt. 14 — Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- ArticoloArt. 19 — Obblighi del preposto
- ArticoloArt. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- GuidaIndividuare i preposti dopo la L. 215/2021
- GuidaFormazione dei preposti: durata, contenuti, aggiornamento
- GuidaSospensione dell’attività: quando scatta e come revocarla
- GlossarioPreposto
- NormaD.Lgs. 81/2008 — Il Testo Unico in sintesi