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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi

Art. 24 — Obblighi degli installatori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 24 è composto da un solo comma, breve ma dal raggio molto ampio:

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Due sono quindi i binari che l’installatore deve seguire contemporaneamente: la normativa prevenzionistica (il Testo Unico e le norme tecniche che lo integrano) e il manuale del fabbricante di ciò che sta montando.

Cosa significa in pratica

L’art. 24 chiude la catena di responsabilità che il legislatore ha costruito lungo il ciclo di vita di macchine e impianti: chi progetta risponde ai principi dell’art. 22, chi fabbrica e vende risponde dell’art. 23, chi installa e monta risponde dell’art. 24. L’idea è semplice: un’attrezzatura perfettamente progettata e costruita può diventare pericolosa se viene installata male.

Gli esempi concreti sono quotidiani. Una scaffalatura industriale ancorata senza rispettare gli schemi di montaggio del costruttore, un carroponte messo in opera senza le verifiche di allineamento previste dal manuale, un impianto di aspirazione collegato con portate diverse da quelle di progetto, una linea di confezionamento montata senza rimontare i ripari fissi: in tutti questi casi il difetto non nasce in fabbrica, nasce al momento dell’installazione. Ed è lì che la norma colloca la responsabilità.

Il criterio della “parte di loro competenza” è il perno dell’articolo. L’installatore non risponde dei vizi di progettazione o di costruzione, che restano in capo a progettista e fabbricante; risponde però pienamente di tutto ciò che dipende dalle sue scelte esecutive: fissaggi, collegamenti, tarature, sequenze di montaggio, materiali utilizzati in opera. Allo stesso modo, il datore di lavoro che riceve l’impianto non è liberato dai propri obblighi: la messa a disposizione di attrezzature conformi e installate secondo le istruzioni del fabbricante resta un suo dovere ai sensi dell’art. 71, e in molti casi l’installazione a regola d’arte è la premessa delle successive verifiche periodiche e dei controlli in esercizio.

Il richiamo alle istruzioni del fabbricante ha poi un peso spesso sottovalutato. Il manuale di installazione non è un consiglio: è parte integrante delle condizioni alle quali il fabbricante ha certificato la sicurezza del prodotto con la marcatura CE. Montare diversamente significa creare, di fatto, un’attrezzatura diversa da quella certificata — con conseguenze sia sulla responsabilità dell’installatore sia, a cascata, sulla posizione del datore di lavoro che la utilizza.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Installatori e montatori: destinatari diretti dell’obbligo, chiunque essi siano — impresa specializzata, artigiano, squadra interna di manutenzione che esegue un montaggio. Devono rispettare norme di sicurezza e istruzioni del fabbricante per la parte di loro competenza, e rispondono delle violazioni ai sensi dell’art. 57.
  • Fabbricanti e fornitori: forniscono le istruzioni di installazione e restano responsabili, ex art. 23, della conformità di ciò che immettono sul mercato.
  • Datore di lavoro committente: sceglie installatori qualificati, mette a disposizione le informazioni sul luogo di installazione e, quando l’intervento avviene nella propria azienda, gestisce i rischi interferenziali secondo l’art. 26. Per gli impianti negli edifici deve inoltre pretendere la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008.
  • Imprese del settore impiantistico: per elettricisti, idraulici e installatori HVAC l’art. 24 si intreccia con le abilitazioni professionali e gli adempimenti specifici del settore impiantistica.

Errori comuni

  1. Montare “a esperienza” ignorando il manuale. L’installatore navigato che non consulta le istruzioni del fabbricante viola direttamente l’art. 24, anche se il risultato “ha sempre funzionato”: in caso di infortunio, lo scostamento dal manuale è il primo elemento che gli organi di vigilanza contestano.
  2. Confondere la competenza dell’installatore con quella del fabbricante. Chi monta non deve rifare la valutazione di progetto, ma non può nemmeno trincerarsi dietro il prodotto: se il difetto nasce da fissaggi, collegamenti o tarature eseguiti in opera, la “parte di competenza” è la sua.
  3. Committente che non conserva la documentazione di installazione. Verbali di montaggio, dichiarazioni di conformità e istruzioni del fabbricante servono al datore di lavoro per dimostrare la corretta messa in servizio e per impostare i controlli dell’art. 71: senza quei documenti, ogni verifica successiva parte zoppa.
  4. Dimenticare le interferenze durante i lavori di installazione. Il montaggio di un impianto in un’azienda in attività è un appalto a tutti gli effetti: senza coordinamento ex art. 26 (e DUVRI, dove richiesto), ai rischi dell’installazione si sommano quelli dell’attività circostante.

Domande frequenti sull’art. 24

Chi risponde se un impianto installato male provoca un infortunio?

L'installatore risponde per la parte di sua competenza: se il montaggio non rispetta le norme di sicurezza o le istruzioni del fabbricante, la responsabilità penale è sua, oltre alle sanzioni dell'art. 57. Il datore di lavoro committente resta però responsabile della scelta dell'installatore e delle verifiche successive sull'attrezzatura, ai sensi dell'art. 71.

L'art. 24 si applica anche alla singola macchina, o solo agli impianti?

Si applica a impianti, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici: rientrano quindi anche il montaggio di una singola macchina, di uno scaffale industriale o di una linea di produzione. Ciò che conta è l'attività di installazione o montaggio, non la dimensione dell'opera.

Che rapporto c'è tra l'art. 24 e la dichiarazione di conformità del DM 37/2008?

Sono piani diversi ma complementari. Il DM 37/2008 disciplina gli impianti negli edifici e impone all'installatore abilitato di rilasciare la dichiarazione di conformità; l'art. 24 fissa il principio generale di sicurezza valido per ogni installazione, anche fuori dal perimetro del DM 37. In pratica un impianto elettrico aziendale deve rispettare entrambi.

L'installatore può discostarsi dalle istruzioni del fabbricante se ha una soluzione migliore?

No, non unilateralmente. Le istruzioni del fabbricante sono un vincolo espresso dell'art. 24: chi se ne discosta si assume la responsabilità della modifica e, di fatto, altera le condizioni di sicurezza certificate con la marcatura CE. Eventuali varianti vanno concordate con il fabbricante o supportate da una nuova valutazione tecnica documentata.

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