Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione IV — Formazione, informazione e addestramento
Art. 36 — Informazione ai lavoratori
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 36 disciplina il primo gradino del percorso conoscitivo del lavoratore: l’informazione, distinta dalla formazione dell’art. 37. In sintesi:
Co. 1 — Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su: a) i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale; b) le procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro; c) i nominativi degli addetti al primo soccorso e all’antincendio; d) i nominativi del RSPP, degli ASPP e del medico competente. Co. 2 — Ciascun lavoratore riceve inoltre un’adeguata informazione su: a) i rischi specifici della propria attività, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) i pericoli connessi all’uso di sostanze e miscele pericolose, sulla base delle schede di dati di sicurezza e delle norme di buona tecnica; c) le misure di prevenzione e protezione adottate. Co. 3 — Le informazioni sui rischi generali e quelle del comma 2 vanno fornite anche ai lavoratori a domicilio e ai portieri richiamati dall’art. 3. Co. 4 — Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile e consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze. Per i lavoratori immigrati, l’informazione avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata.
Cosa significa in pratica
L’idea di fondo è semplice: nessuno può proteggersi da un rischio che non conosce. Prima ancora dei corsi in aula, il lavoratore deve sapere dove sta lavorando (che tipo di azienda, con quali pericoli di fondo), cosa fare se qualcosa va storto (allarme, vie di fuga, punto di raccolta, chi chiamare) e a chi rivolgersi (addetti alle emergenze, RSPP, medico competente).
Nella pratica aziendale l’informativa prende quasi sempre la forma di un fascicolo di ingresso consegnato al momento dell’assunzione: descrizione dei rischi generali e di mansione estratti dal DVR, sintesi del piano di emergenza con planimetrie, elenco nominativo degli addetti alle emergenze e delle figure della prevenzione, regole aziendali (divieti, DPI, segnaletica). A questo si aggiunge, per chi lavora con prodotti chimici, l’informazione ricavata dalle schede di dati di sicurezza: non basta archiviarle, occorre tradurne i contenuti essenziali in indicazioni operative comprensibili.
Due parole del testo meritano attenzione. La prima è “adeguata”: l’informazione va proporzionata alla mansione e al contesto. L’impiegato amministrativo e il manutentore della stessa azienda non possono ricevere lo stesso identico foglio. La seconda è “comprensibile”: il comma 4 sposta il baricentro dal documento al risultato. Se il lavoratore non è in grado di capire quanto gli è stato consegnato — per linguaggio troppo tecnico o per barriera linguistica — l’obbligo non è assolto, anche se la firma sulla ricevuta c’è. Per i lavoratori stranieri la verifica preventiva della comprensione linguistica non è una buona prassi: è un preciso requisito di legge, lo stesso che l’art. 37 ribadisce per la formazione (qui una guida dedicata).
Un esempio concreto. Una piccola officina metalmeccanica assume un nuovo operatore: il titolare gli consegna l’informativa con i rischi generali dell’attività, la scheda dei rischi della mansione (rumore, organi in movimento, movimentazione carichi), la planimetria con le vie di esodo, i nomi degli addetti antincendio e primo soccorso, del RSPP e del medico competente, e gli illustra il tutto in un breve colloquio, facendo firmare per ricevuta con data. Da quel momento inizia il percorso di formazione e addestramento, che è un obbligo ulteriore, non alternativo.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente, secondo le rispettive attribuzioni ex art. 18): destinatari dell’obbligo e delle relative sanzioni. Informare i lavoratori è del resto una delle misure generali di tutela elencate dall’art. 15.
- RSPP e servizio di prevenzione e protezione: l’art. 33 affida al SPP il compito di proporre programmi di informazione e di fornire ai lavoratori le informazioni dell’art. 36; la responsabilità dell’adempimento resta però in capo al datore di lavoro.
- Preposto: nella quotidianità è spesso il canale attraverso cui le informazioni arrivano davvero alle persone; vigila inoltre che le disposizioni aziendali comunicate vengano rispettate.
- Lavoratori: destinatari dell’informazione, compresi i lavoratori a domicilio e i portieri per la parte prevista dal comma 3; ai sensi dell’art. 20 devono osservare le disposizioni e le informazioni ricevute.
Errori comuni
- Confondere informazione e formazione. L’attestato del corso ex art. 37 non copre l’informativa ex art. 36, e viceversa: sono obblighi distinti, con sanzioni autonome. La contestazione tipica in sede ispettiva riguarda proprio l’informativa mancante nonostante la formazione svolta.
- Informativa fotocopia per tutte le mansioni. Un documento identico per impiegati, magazzinieri e manutentori non è “adeguato”: il comma 2 chiede i rischi specifici della singola attività, coerenti con quanto scritto nel DVR.
- Nominativi non aggiornati. Cambia il RSPP, un addetto antincendio si dimette, arriva un nuovo medico competente: se l’informativa in circolazione riporta ancora i vecchi nomi, l’obbligo del comma 1, lettere c) e d), torna scoperto.
- Nessuna verifica linguistica. Far firmare a un lavoratore straniero un’informativa in italiano senza aver prima verificato che la comprenda viola direttamente il comma 4; la firma per ricevuta, da sola, non prova nulla.
- Consegna non tracciata. Senza data e ricevuta firmata, dimostrare a distanza di anni — magari dopo un infortunio — che l’informazione è stata data diventa quasi impossibile: la prova dell’adempimento è a carico dell’azienda.
Domande frequenti sull’art. 36
Informazione e formazione sono la stessa cosa?
No. L'informazione (art. 36) trasmette conoscenze e notizie: quali rischi esistono, come funzionano le emergenze, chi sono RSPP, addetti e medico competente. La formazione (art. 37) è un processo educativo strutturato, con durate minime e attestati secondo l'Accordo Stato-Regioni. Sono obblighi distinti e autonomamente sanzionati: l'attestato di formazione non prova da solo che l'informativa sia stata resa.
Basta consegnare un opuscolo per assolvere l'obbligo?
Un opuscolo o un'informativa scritta è uno strumento legittimo, ma il comma 4 pretende che il contenuto sia facilmente comprensibile e consenta al lavoratore di acquisire le relative conoscenze. Un documento generico, mai spiegato o scritto in linguaggio tecnico incomprensibile non supera questo test: serve materiale calibrato sulla mansione e, dove utile, un momento di illustrazione con possibilità di fare domande.
Come va informato un lavoratore straniero che conosce poco l'italiano?
Il comma 4 impone la previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. In pratica occorre accertare, prima di consegnare l'informativa, che il lavoratore capisca la lingua in cui è resa; in caso contrario servono materiali tradotti, supporti visivi o un mediatore. La verifica va documentata, perché in sede ispettiva l'onere di dimostrarla è del datore di lavoro.
L'informazione va ripetuta nel tempo?
La norma non fissa una scadenza periodica, ma l'informazione deve restare attuale: se cambiano i rischi, le procedure di emergenza, le sostanze utilizzate o i nominativi degli addetti e del RSPP, l'informativa precedente diventa inesatta e va aggiornata. Molte aziende la rinnovano a ogni revisione del DVR o dell'organigramma della sicurezza, tracciando la consegna.
Approfondisci
- ArticoloArt. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- ArticoloArt. 18 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- ArticoloArt. 15 — Misure generali di tutela
- GuidaFormare lavoratori stranieri: verifica della comprensione linguistica
- GuidaCome leggere una scheda di sicurezza (SDS)
- GuidaDesignare gli addetti antincendio e primo soccorso
- GlossarioLavoratore