Titolo III · Capo I — Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 72 — Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 72 sposta lo sguardo dal datore di lavoro che usa le attrezzature a chi le mette in circolazione: venditori, noleggiatori e concedenti in uso o locazione finanziaria. Due commi, due obblighi distinti:
Co. 1 — Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria attrezzature di lavoro rientranti nel campo dell’art. 70, comma 2 (quelle costruite in assenza di direttive di prodotto, per le quali vale l’Allegato V) deve attestare, sotto la propria responsabilità, che al momento della consegna esse siano conformi ai requisiti di sicurezza dell’Allegato V. Co. 2 — Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. Deve inoltre acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione, una dichiarazione del datore di lavoro che indichi il lavoratore o i lavoratori incaricati dell’uso, i quali devono risultare formati secondo il Titolo III e, per le attrezzature dell’art. 73, comma 5, in possesso della specifica abilitazione.
In sintesi: la sicurezza di un’attrezzatura non comincia quando entra in azienda, ma quando qualcuno la consegna.
Cosa significa in pratica
L’idea di fondo è chiudere una falla classica: il mercato dell’usato e del noleggio. Una macchina nuova marcata CE arriva con la sua dichiarazione di conformità del fabbricante; ma una pressa degli anni Novanta rivenduta tra aziende, o un escavatore preso a nolo per una settimana, rischiavano di viaggiare senza alcuna garanzia documentata. L’art. 72 responsabilizza chi cede l’attrezzatura, creando una catena di attestazioni che accompagna il mezzo fino all’utilizzatore finale.
Vediamo i due scenari tipici.
Vendita di usato non marcato CE. Un’officina metalmeccanica vende un tornio costruito prima del recepimento della direttiva macchine. Il venditore deve rilasciare all’acquirente un’attestazione, sotto la propria responsabilità, di conformità ai requisiti dell’Allegato V: protezioni degli organi in movimento, comandi, dispositivi di arresto e così via. Chi compra farebbe bene a pretenderla prima del pagamento, perché una volta in reparto l’attrezzatura diventa un problema suo ai sensi dell’art. 71.
Noleggio senza operatore (“nolo a freddo”). Un’impresa edile noleggia una piattaforma di lavoro elevabile per tre giorni. Il noleggiatore deve consegnare il mezzo attestandone il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza — il che presuppone controlli e manutenzioni realmente eseguiti e documentati, non una formula di stile sul contratto. In cambio deve farsi rilasciare dal datore di lavoro utilizzatore una dichiarazione con i nominativi degli operatori incaricati, che devono essere formati e, trattandosi di una PLE, muniti dell’abilitazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni richiamato dall’art. 73, comma 5 (il cosiddetto patentino).
Questo scambio di carte non è burocrazia fine a sé stessa: distribuisce le responsabilità lungo la filiera. Se la PLE cade perché il braccio non era stato manutenuto, risponde il noleggiatore che ha attestato il falso; se cade perché la manovrava un lavoratore mai formato, la dichiarazione mendace o mancante inchioda il datore di lavoro utilizzatore — e il noleggiatore che ha consegnato il mezzo senza pretenderla si espone a sua volta.
Nota pratica sul noleggio con operatore (“nolo a caldo”): non è coperto dal comma 2, perché lì l’operatore lo fornisce il noleggiatore stesso, tipicamente nell’ambito di un appalto o di una prestazione con le regole di cooperazione e coordinamento proprie di quei rapporti. Il comma 2 nasce per il caso opposto: il mezzo passa di mano e a usarlo sarà personale dell’utilizzatore.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Venditore, noleggiatore, concedente in uso o locazione finanziaria: attesta la conformità all’Allegato V per le attrezzature non soggette a direttive di prodotto (co. 1); per il nolo senza operatore attesta il buono stato del mezzo e acquisisce e conserva la dichiarazione del datore di lavoro utilizzatore (co. 2). È il destinatario diretto delle sanzioni amministrative dell’art. 87.
- Datore di lavoro utilizzatore: rilascia la dichiarazione con i nominativi dei lavoratori incaricati, garantendone formazione e abilitazione; resta poi titolare di tutti gli obblighi dell’art. 71 durante l’uso, comprese le verifiche e i controlli di propria competenza.
- Lavoratori incaricati: devono essere formati ai sensi del Titolo III e, per le attrezzature dell’art. 73, comma 5 (carrelli, PLE, gru, escavatori e le altre elencate dall’Accordo Stato-Regioni), in possesso dell’abilitazione specifica in corso di validità.
Errori comuni
- Consegnare il mezzo “intanto”, con le carte da sistemare dopo. La dichiarazione va acquisita al momento della cessione e conservata per tutta la durata del noleggio: un mezzo già in cantiere senza dichiarazione è una violazione consumata, non una pratica in ritardo.
- Attestazioni fotocopia sul buono stato. La frase prestampata sul contratto di noleggio non basta se dietro non ci sono manutenzioni e controlli tracciati: in caso di infortunio, l’attestazione senza un registro dei controlli coerente si ritorce contro chi l’ha firmata.
- Dichiarazioni generiche dell’utilizzatore. “Tutto il personale è formato” non equivale all’indicazione nominativa dei lavoratori incaricati richiesta dal comma 2: la norma vuole nomi precisi, riferibili a formazione e abilitazione verificabili.
- Dimenticare l’usato tra aziende. L’obbligo di attestazione del comma 1 vale anche per la cessione occasionale di una macchina dismessa a un’altra impresa, non solo per i rivenditori professionali: chi vende attesta, sempre.
Domande frequenti sull’art. 72
Chi noleggia un escavatore o una PLE deve verificare che l'operatore abbia il patentino?
Il noleggiatore che cede l'attrezzatura senza operatore deve acquisire dal datore di lavoro una dichiarazione con i nominativi dei lavoratori incaricati dell'uso, che devono risultare formati e, per le attrezzature dell'art. 73, comma 5, in possesso della specifica abilitazione. Non deve raccogliere gli attestati, ma senza quella dichiarazione non dovrebbe consegnare il mezzo.
L'art. 72 si applica anche alla vendita di macchine usate?
Sì. Chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature non marcate CE, costruite prima delle direttive di prodotto, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità ai requisiti di sicurezza dell'Allegato V al momento della consegna. Per le macchine marcate CE restano invece gli obblighi della disciplina di prodotto, ferma la conformità richiesta dall'art. 70.
La dichiarazione del datore di lavoro va conservata? Per quanto?
Sì: il noleggiatore o concedente deve acquisirla e conservarla agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione in uso. In caso di controllo o di infortunio con il mezzo noleggiato, è il documento che dimostra di aver adempiuto al proprio obbligo.
Il noleggio con operatore rientra nell'art. 72, comma 2?
No, il comma 2 riguarda il noleggio e la concessione in uso senza operatore: è in quel caso che il noleggiatore deve attestare il buono stato dell'attrezzatura e farsi consegnare la dichiarazione sui lavoratori incaricati. Il cosiddetto nolo a caldo configura in genere un appalto o una prestazione di servizi, con le regole proprie di quei rapporti.
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