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TUS

Titolo XI · Capo III — Sanzioni

Art. 297 — Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 297 è l’unico articolo del Capo III del Titolo XI e contiene l’intero apparato sanzionatorio in materia di protezione da atmosfere esplosive. La struttura è semplice, due commi:

Co. 1 — Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda per la violazione dell’art. 290, cioè per non aver valutato i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive. Co. 2 — Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con la stessa pena — arresto da tre a sei mesi o ammenda — per la violazione degli artt. 289, co. 2 (misure contro l’accensione e gli effetti delle esplosioni), 291 (obblighi generali tecnici e organizzativi), 292, co. 2 (coordinamento nei luoghi con più imprese), 293, co. 1 e 2 (classificazione delle aree in zone e relativi adempimenti), 294, co. 1, 2 e 3 (documento sulla protezione contro le esplosioni), 294-bis (informazione e formazione dei lavoratori esposti) e 296 (verifica delle aree prima della messa in servizio).

Gli importi dell’ammenda non sono riportati qui perché soggetti a rivalutazione periodica: fanno fede il testo vigente dell’articolo e i provvedimenti di aggiornamento delle sanzioni del decreto.

Cosa significa in pratica

L’art. 297 dice due cose importanti su come il legislatore pesa il rischio esplosione.

La prima: la valutazione del rischio viene isolata al comma 1 e imputata al solo datore di lavoro. È la stessa logica dell’art. 17: capire se in azienda possono formarsi atmosfere esplosive — polveri di legno o di farina, vapori di solventi, gas — è una scelta di fondo che non si può scaricare sulla linea gerarchica. Se la valutazione ATEX manca, il dirigente non ne risponde ex art. 297: ne risponde chi ha i poteri decisionali e di spesa.

La seconda: tutto il resto della gestione ATEX è presidiato penalmente al comma 2, e con una pena identica per ogni violazione. Classificare male le zone, non redigere o non aggiornare il documento sulla protezione contro le esplosioni, mettere in servizio un impianto in zona classificata senza la verifica dell’art. 296, non formare gli operatori che lavorano in zona 1 o 21: agli occhi della norma sono tutte omissioni della stessa gravità, punite allo stesso modo.

Un esempio concreto. Una falegnameria con impianto di aspirazione trucioli e silo di stoccaggio: se il DVR non contiene la valutazione del rischio esplosione da polveri, scatta il comma 1 a carico del titolare. Se la valutazione c’è ma il silo non è stato classificato in zone, la segnaletica manca e il documento ex art. 294 è fermo a prima dell’ultimo ampliamento dell’impianto, scatta il comma 2, e coinvolge anche il direttore di stabilimento in quanto dirigente.

Sul piano processuale, trattandosi di contravvenzioni punite con arresto alternativo all’ammenda, opera la prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza (ASL o, per gli aspetti di competenza, i Vigili del Fuoco) impartisce prescrizioni con un termine per regolarizzare; l’adempimento e il pagamento in sede amministrativa estinguono il reato. È la via d’uscita tipica, ma presuppone che la regolarizzazione — rifare la classificazione delle zone, adeguare le attrezzature, completare il documento — sia effettivamente eseguita nei termini.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: unico destinatario del comma 1 (valutazione del rischio esplosione) e destinatario, insieme ai dirigenti, del comma 2 per tutti gli altri obblighi del Titolo XI.
  • Dirigenti: rispondono ex comma 2 nell’ambito delle attribuzioni e competenze effettive, tipicamente per l’attuazione delle misure tecniche, il coordinamento e la gestione operativa delle zone classificate.
  • Preposti e lavoratori: non sono sanzionati dall’art. 297; per loro valgono le sanzioni generali del Titolo I, ferme restando le responsabilità in caso di infortunio.
  • Organi di vigilanza: accertano le violazioni e attivano la procedura di prescrizione; in caso di esplosione con infortunio, le stesse omissioni diventano il presupposto per contestazioni ben più gravi (lesioni o omicidio colposo con violazione delle norme prevenzionistiche).

Errori comuni

  1. Considerare l’ATEX un tema “da certificatori”. Le sanzioni dell’art. 297 colpiscono la gestione datoriale: comprare attrezzature marcate ATEX non basta se manca la valutazione, la classificazione delle zone o il documento ex art. 294.
  2. Documento sulla protezione contro le esplosioni mai aggiornato. Il comma 2 richiama espressamente l’art. 294 anche nella parte sull’aggiornamento: un documento fermo a un layout di impianto superato equivale, in sede ispettiva, a un documento mancante.
  3. Dimenticare la verifica preliminare dell’art. 296. La messa in servizio di un’area a rischio senza la verifica complessiva della sicurezza contro le esplosioni è una violazione autonoma, anche se documento e classificazione sono in regola.
  4. Trascurare la formazione specifica. L’informazione e formazione dei lavoratori esposti (art. 294-bis) è presidiata dalla stessa pena delle omissioni documentali: gli attestati generici sul rischio di atmosfere esplosive non coprono le procedure operative delle zone classificate della specifica azienda.

Domande frequenti sull’art. 297

  • Chi può essere punito in base all'art. 297?

    Soltanto il datore di lavoro e i dirigenti. Per la mancata valutazione dei rischi di esplosione (art. 290) risponde il solo datore di lavoro, coerentemente con la non delegabilità della valutazione dei rischi; per tutte le altre violazioni del Titolo XI rispondono sia il datore di lavoro sia i dirigenti nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

  • Le sanzioni dell'art. 297 sono penali o amministrative?

    Sono sanzioni penali di natura contravvenzionale: arresto da tre a sei mesi in alternativa all'ammenda. Trattandosi di contravvenzioni punite con pena alternativa, si applica la procedura di prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione e, se l'azienda regolarizza e paga in via amministrativa, il reato si estingue.

  • Il documento sulla protezione contro le esplosioni incompleto è sanzionato?

    Sì. Il comma 2 dell'art. 297 richiama espressamente i primi tre commi dell'art. 294, che disciplinano contenuti, tempistica e aggiornamento del documento. Un documento privo della classificazione delle zone o non aggiornato dopo modifiche rilevanti espone datore di lavoro e dirigenti alla stessa pena prevista per l'omissione totale.

  • Preposti e lavoratori rischiano qualcosa per le violazioni ATEX?

    Non in base all'art. 297, che riguarda solo datori di lavoro e dirigenti. Preposti e lavoratori restano però soggetti alle sanzioni generali del Titolo I (artt. 56 e 59) per la violazione dei loro obblighi, ad esempio la mancata segnalazione di condizioni di pericolo o il mancato rispetto delle procedure di lavoro in zona classificata.