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TUS

Titolo XI · Capo III — Sanzioni

Art. 297 — Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 297 è l’unico articolo del Capo III del Titolo XI e contiene l’intero apparato sanzionatorio in materia di protezione da atmosfere esplosive. La struttura è semplice, due commi:

Co. 1 — Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda per la violazione dell’art. 290, cioè per non aver valutato i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive. Co. 2 — Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con la stessa pena — arresto da tre a sei mesi o ammenda — per la violazione degli artt. 289, co. 2 (misure contro l’accensione e gli effetti delle esplosioni), 291 (obblighi generali tecnici e organizzativi), 292, co. 2 (coordinamento nei luoghi con più imprese), 293, co. 1 e 2 (classificazione delle aree in zone e relativi adempimenti), 294, co. 1, 2 e 3 (documento sulla protezione contro le esplosioni), 294-bis (informazione e formazione dei lavoratori esposti) e 296 (verifica delle aree prima della messa in servizio).

Gli importi dell’ammenda non sono riportati qui perché soggetti a rivalutazione periodica: fanno fede il testo vigente dell’articolo e i provvedimenti di aggiornamento delle sanzioni del decreto.

Cosa significa in pratica

L’art. 297 dice due cose importanti su come il legislatore pesa il rischio esplosione.

La prima: la valutazione del rischio viene isolata al comma 1 e imputata al solo datore di lavoro. È la stessa logica dell’art. 17: capire se in azienda possono formarsi atmosfere esplosive — polveri di legno o di farina, vapori di solventi, gas — è una scelta di fondo che non si può scaricare sulla linea gerarchica. Se la valutazione ATEX manca, il dirigente non ne risponde ex art. 297: ne risponde chi ha i poteri decisionali e di spesa.

La seconda: tutto il resto della gestione ATEX è presidiato penalmente al comma 2, e con una pena identica per ogni violazione. Classificare male le zone, non redigere o non aggiornare il documento sulla protezione contro le esplosioni, mettere in servizio un impianto in zona classificata senza la verifica dell’art. 296, non formare gli operatori che lavorano in zona 1 o 21: agli occhi della norma sono tutte omissioni della stessa gravità, punite allo stesso modo.

Un esempio concreto. Una falegnameria con impianto di aspirazione trucioli e silo di stoccaggio: se il DVR non contiene la valutazione del rischio esplosione da polveri, scatta il comma 1 a carico del titolare. Se la valutazione c’è ma il silo non è stato classificato in zone, la segnaletica manca e il documento ex art. 294 è fermo a prima dell’ultimo ampliamento dell’impianto, scatta il comma 2, e coinvolge anche il direttore di stabilimento in quanto dirigente.

Sul piano processuale, trattandosi di contravvenzioni punite con arresto alternativo all’ammenda, opera la prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza (ASL o, per gli aspetti di competenza, i Vigili del Fuoco) impartisce prescrizioni con un termine per regolarizzare; l’adempimento e il pagamento in sede amministrativa estinguono il reato. È la via d’uscita tipica, ma presuppone che la regolarizzazione — rifare la classificazione delle zone, adeguare le attrezzature, completare il documento — sia effettivamente eseguita nei termini.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: unico destinatario del comma 1 (valutazione del rischio esplosione) e destinatario, insieme ai dirigenti, del comma 2 per tutti gli altri obblighi del Titolo XI.
  • Dirigenti: rispondono ex comma 2 nell’ambito delle attribuzioni e competenze effettive, tipicamente per l’attuazione delle misure tecniche, il coordinamento e la gestione operativa delle zone classificate.
  • Preposti e lavoratori: non sono sanzionati dall’art. 297; per loro valgono le sanzioni generali del Titolo I, ferme restando le responsabilità in caso di infortunio.
  • Organi di vigilanza: accertano le violazioni e attivano la procedura di prescrizione; in caso di esplosione con infortunio, le stesse omissioni diventano il presupposto per contestazioni ben più gravi (lesioni o omicidio colposo con violazione delle norme prevenzionistiche).

Errori comuni

  1. Considerare l’ATEX un tema “da certificatori”. Le sanzioni dell’art. 297 colpiscono la gestione datoriale: comprare attrezzature marcate ATEX non basta se manca la valutazione, la classificazione delle zone o il documento ex art. 294.
  2. Documento sulla protezione contro le esplosioni mai aggiornato. Il comma 2 richiama espressamente l’art. 294 anche nella parte sull’aggiornamento: un documento fermo a un layout di impianto superato equivale, in sede ispettiva, a un documento mancante.
  3. Dimenticare la verifica preliminare dell’art. 296. La messa in servizio di un’area a rischio senza la verifica complessiva della sicurezza contro le esplosioni è una violazione autonoma, anche se documento e classificazione sono in regola.
  4. Trascurare la formazione specifica. L’informazione e formazione dei lavoratori esposti (art. 294-bis) è presidiata dalla stessa pena delle omissioni documentali: gli attestati generici sul rischio di atmosfere esplosive non coprono le procedure operative delle zone classificate della specifica azienda.

Domande frequenti sull’art. 297

Chi può essere punito in base all'art. 297?

Soltanto il datore di lavoro e i dirigenti. Per la mancata valutazione dei rischi di esplosione (art. 290) risponde il solo datore di lavoro, coerentemente con la non delegabilità della valutazione dei rischi; per tutte le altre violazioni del Titolo XI rispondono sia il datore di lavoro sia i dirigenti nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Le sanzioni dell'art. 297 sono penali o amministrative?

Sono sanzioni penali di natura contravvenzionale: arresto da tre a sei mesi in alternativa all'ammenda. Trattandosi di contravvenzioni punite con pena alternativa, si applica la procedura di prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione e, se l'azienda regolarizza e paga in via amministrativa, il reato si estingue.

Il documento sulla protezione contro le esplosioni incompleto è sanzionato?

Sì. Il comma 2 dell'art. 297 richiama espressamente i primi tre commi dell'art. 294, che disciplinano contenuti, tempistica e aggiornamento del documento. Un documento privo della classificazione delle zone o non aggiornato dopo modifiche rilevanti espone datore di lavoro e dirigenti alla stessa pena prevista per l'omissione totale.

Preposti e lavoratori rischiano qualcosa per le violazioni ATEX?

Non in base all'art. 297, che riguarda solo datori di lavoro e dirigenti. Preposti e lavoratori restano però soggetti alle sanzioni generali del Titolo I (artt. 56 e 59) per la violazione dei loro obblighi, ad esempio la mancata segnalazione di condizioni di pericolo o il mancato rispetto delle procedure di lavoro in zona classificata.

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