Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione V — Ponteggi fissi
Art. 135 — Marchio del fabbricante
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 135 è tra i più brevi del Titolo IV, ma tutt’altro che marginale. In un solo comma stabilisce un obbligo di identificazione:
Gli elementi costituenti i ponteggi metallici fissi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.
Ogni pezzo del sistema — montanti, correnti, traversi, diagonali, basette, pianali metallici — deve dunque recare in modo indelebile un segno che lo colleghi a chi lo ha prodotto. Non un’etichetta adesiva né un cartellino removibile, ma un marchio impresso nel metallo.
Cosa significa in pratica
Da solo, un nome inciso su un tubo sembra un dettaglio. Ha invece un ruolo di sistema. Il ponteggio metallico fisso non è un’attrezzatura qualunque: prima di essere costruito e impiegato deve ottenere un’autorizzazione ministeriale, rilasciata al fabbricante sulla base di relazione tecnica, progetto e disegni. A quell’autorizzazione corrisponde un libretto che descrive esattamente quali elementi compongono il sistema, con quali caratteristiche e quali schemi di montaggio.
Il marchio è il filo che tiene insieme tutto questo. È ciò che consente, in cantiere, di rispondere a una domanda semplice ma decisiva: questo montante appartiene davvero al ponteggio autorizzato che il libretto descrive? Senza marchio, la risposta non esiste. Un elemento anonimo può avere lo spessore sbagliato, un acciaio diverso, tolleranze non verificate: montato insieme agli altri, introduce un anello debole invisibile in una struttura da cui dipende la sicurezza di chi lavora in quota.
Nella pratica quotidiana l’articolo 135 si traduce in un controllo di ricezione e di reimpiego. Quando il ponteggio arriva in cantiere, chi lo monta deve verificare che gli elementi siano marcati e coerenti con il libretto del Pi.M.U.S.. Gli spezzoni recuperati da vecchi cantieri, i pezzi acquistati sfusi al mercato dell’usato, i componenti “che sembrano uguali” ma provengono da un altro fornitore sono la fonte tipica del problema: privi di marchio riconoscibile, non possono essere ricondotti ad alcuna autorizzazione e vanno scartati.
Il marchio, inoltre, non sostituisce ma completa il fascicolo documentale del ponteggio. Va letto insieme alla documentazione dell’art. 134, che deve accompagnare il ponteggio in cantiere, e alle regole di montaggio e smontaggio dell’art. 136. È la parte “fisica” dell’identità del ponteggio; il libretto ne è la parte “cartacea”.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Fabbricante: è il primo destinatario. Deve imprimere nome o marchio su ogni elemento come condizione della conformità al sistema autorizzato ai sensi dell’art. 131. È un obbligo di produzione, non di cantiere.
- Datore di lavoro dell’impresa che monta e usa il ponteggio: deve impiegare solo elementi marcati e riconducibili al libretto di autorizzazione. Su di lui gravano la scelta, il controllo di ricezione e la manutenzione dell’art. 137 degli elementi.
- Preposto e addetti al montaggio: verificano concretamente, pezzo per pezzo, la presenza del marchio e lo stato di conservazione degli elementi, scartando quelli anonimi o deteriorati.
- Coordinatore per l’esecuzione: nella vigilanza sull’attuazione del piano di sicurezza controlla che il ponteggio effettivamente montato corrisponda a quello autorizzato e documentato.
Errori comuni
- Elementi “orfani” nel parco ponteggi. Tubi e giunti accumulati negli anni, senza marchio leggibile: usarli significa montare un ponteggio non riconducibile ad alcuna autorizzazione.
- Confondere il marchio con un adesivo. La norma chiede un segno impresso a rilievo o ad incisione: cartellini, vernici e etichette non soddisfano il requisito e spariscono al primo utilizzo.
- Mescolare sistemi di fabbricanti diversi. Ogni ponteggio è autorizzato come insieme unitario; combinare marchi diversi, salvo quanto espressamente previsto dal libretto, compromette la conformità dell’intera opera provvisionale.
- Fermarsi al marchio e ignorare il libretto. La marcatura serve proprio a collegare l’elemento alla documentazione: averla senza avere in cantiere l’autorizzazione e il progetto di montaggio lascia il controllo a metà, con effetti diretti sul rischio di caduta dall’alto.
Domande frequenti sull’art. 135
Cosa deve riportare il marchio impresso sugli elementi del ponteggio?
Il nome o il marchio del fabbricante, impresso a rilievo o ad incisione direttamente sull'elemento metallico. È il segno che rende ciascun montante, traverso o pianale riconducibile a un produttore identificato e, quindi, a uno specifico ponteggio autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 131.
Un ponteggio senza marchio del fabbricante può essere montato?
No. Il marchio è ciò che permette di collegare gli elementi alla documentazione tecnica autorizzata (relazione, progetto, libretto). Elementi anonimi o di provenienza incerta non possono essere ricondotti ad alcun libretto di autorizzazione e non vanno impiegati: in sede ispettiva equivalgono a un ponteggio privo di autorizzazione.
Posso mescolare elementi di fabbricanti diversi nello stesso ponteggio?
Di regola no. Ogni ponteggio è autorizzato come sistema unitario di un singolo fabbricante e va montato con gli elementi previsti dal relativo libretto. L'uso di componenti di marchi diversi è ammesso solo se espressamente contemplato dalla documentazione autorizzata, altrimenti compromette la conformità dell'intera opera provvisionale.
Approfondisci
- ArticoloArt. 131 — Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
- ArticoloArt. 134 — Documentazione
- ArticoloArt. 136 — Montaggio e smontaggio
- ArticoloArt. 137 — Manutenzione e revisione
- GuidaPonteggi: autorizzazione, montaggio e verifiche
- GuidaPi.M.U.S.: il piano per i ponteggi
- RischioCadute dall’alto
- GuidaLavori in quota: obblighi, DPI e formazione