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TUS

Titolo VIII · Capo VI — Sanzioni

Art. 219 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 219 apre il Capo VI del Titolo VIII ed è la norma che dà forza agli obblighi sugli agenti fisici: qui il legislatore dice cosa succede, penalmente, a chi non li rispetta. La struttura è a due livelli — prima il solo datore di lavoro, poi datore di lavoro e dirigente insieme — con pene graduate per gravità.

Co. 1 — Il datore di lavoro è punito: lett. a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda (nella fascia più alta) per la violazione degli obblighi di valutazione: la valutazione dei rischi da agenti fisici con la sua cadenza periodica (art. 181, co. 2), la valutazione del rumore (art. 190, co. 1 e 5), delle vibrazioni (art. 202, co. 1 e 5), dei campi elettromagnetici (art. 209, co. 1 e 6) e delle radiazioni ottiche artificiali (art. 216); lett. b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda in fascia più contenuta per le violazioni “metodologiche” delle stesse valutazioni: criteri e modalità di misurazione del rumore (art. 190, co. 2 e 3), delle vibrazioni (art. 202, co. 3 e 4) e dei campi elettromagnetici (art. 209, co. 5).

Co. 2 — Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: lett. a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda per la violazione degli obblighi operativi più pesanti: misure immediate in caso di superamento dei valori limite (art. 182, co. 2), sorveglianza sanitaria generale e da rumore (artt. 185 e 196), misure di riduzione del rischio per rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche (artt. 192, co. 2; 203; 210, co. 1 e 2; 217, co. 1), obbligo di fare usare i DPI uditivi (art. 193, co. 1), informazione e formazione sul rumore (art. 195), condizioni delle deroghe (artt. 197, co. 3; 205, co. 4); lett. b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda per violazioni comunque rilevanti ma meno gravi: informazione e formazione generale sugli agenti fisici (art. 184), segnalazione e delimitazione delle aree rumorose (art. 192, co. 3), ulteriori obblighi specifici sui campi elettromagnetici (art. 210, co. da 3 a 8) e sulle radiazioni ottiche (art. 217, co. 2 e 3).

Gli importi delle ammende sono indicati nel testo dell’articolo e vengono periodicamente rivalutati ai sensi dell’art. 306.

Cosa significa in pratica

La lettura più utile dell’art. 219 è a ritroso: dice quali obblighi del Titolo VIII il legislatore considera davvero critici. In cima ci sono le valutazioni specifiche — fonometrie, misure di vibrazioni, valutazione dei campi elettromagnetici e delle radiazioni ottiche — che non a caso sono sanzionate a carico del solo datore di lavoro: sono figlie della valutazione dei rischi dell’art. 17, l’obbligo che non si può delegare a nessuno.

Concretamente: se in officina ci sono troncatrici e smerigliatrici e il DVR liquida il rumore con una riga (“rischio non significativo”) senza una valutazione fonometrica o una stima documentata, l’ispettore ASL contesta la violazione dell’art. 190 e applica l’art. 219, co. 1. Lo stesso vale per il martello demolitore mai valutato per le vibrazioni mano-braccio o per la saldatrice a induzione ignorata sul fronte dei campi elettromagnetici.

Il secondo livello è quello degli obblighi di gestione quotidiana, condivisi con i dirigenti: consegnare e far usare gli otoprotettori sopra i valori superiori di azione, attuare il programma di misure tecniche e organizzative, attivare la sorveglianza sanitaria, formare gli esposti, segnalare e perimetrare le aree a rischio. Qui la responsabilità segue l’organizzazione reale: il direttore di stabilimento che sa dei livelli di rumore e non fa applicare le misure risponde accanto al datore di lavoro.

Due note pratiche importanti. Primo: sono tutte contravvenzioni punite con pena alternativa, quindi rientrano nel meccanismo di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994: regolarizzando nei termini e pagando un quarto del massimo dell’ammenda il reato si estingue. Secondo: l’estinzione del reato non cancella le conseguenze civili e assicurative di un’eventuale ipoacusia o sindrome da vibrazioni già maturata — la prevenzione conviene sempre prima del verbale.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: unico destinatario delle sanzioni del comma 1 (valutazioni) e destinatario, con il dirigente, di quelle del comma 2. Il quadro complessivo delle sue responsabilità è nella guida alle sanzioni per il datore di lavoro.
  • Dirigente: risponde delle violazioni del comma 2 nell’ambito delle proprie attribuzioni organizzative, anche senza delega formale, secondo il principio di effettività dell’art. 299.
  • Medico competente: non è sanzionato qui ma dall’art. 220, per le violazioni degli obblighi di sorveglianza sanitaria del Titolo VIII.
  • Organi di vigilanza (ASL/INL): accertano le violazioni e impartiscono le prescrizioni; cosa guardano in concreto lo trovi nella guida all’ispezione in azienda.

Errori comuni

  1. Considerare “coperto” l’agente fisico perché esiste il DVR generale. La valutazione del Titolo VIII richiede contenuti specifici (livelli di esposizione, confronto con i valori di azione e limite, programma di misure): la loro assenza è esattamente la condotta punita dal comma 1.
  2. Pensare che la delega di funzioni metta al riparo dal comma 1. Le valutazioni restano in capo al datore di lavoro; il delegato può curarne l’istruttoria tecnica, ma la responsabilità penale per la valutazione mancante o inadeguata non si trasferisce.
  3. Dimenticare l’aggiornamento quadriennale. L’art. 181, co. 2 impone la cadenza almeno quadriennale della valutazione degli agenti fisici (e l’aggiornamento a ogni mutamento rilevante): una fonometria di dieci anni fa con il layout produttivo cambiato non regge in sede ispettiva.
  4. Trascurare segnaletica e delimitazioni. La mancata perimetrazione delle aree oltre i valori superiori di azione sembra un dettaglio, ma è una violazione autonomamente sanzionata dal comma 2, lett. b), tra le contestazioni più frequenti nei verbali.

Domande frequenti sull’art. 219

Perché il comma 1 punisce solo il datore di lavoro e il comma 2 anche il dirigente?

Il comma 1 riguarda le valutazioni dei rischi da agenti fisici, che discendono dall'obbligo non delegabile dell'art. 17: la responsabilità resta personale del datore di lavoro. Il comma 2 riguarda invece gli obblighi gestionali e operativi — misure di riduzione, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria — che nell'organizzazione aziendale sono tipicamente condivisi con i dirigenti, e per questo la norma li chiama a rispondere insieme.

L'art. 219 sanziona anche il medico competente o il preposto?

No. Per il medico competente che viola gli obblighi di sorveglianza sanitaria del Titolo VIII provvede l'articolo successivo, l'art. 220. Preposti e lavoratori non hanno sanzioni specifiche in questo Capo: per loro restano applicabili le norme sanzionatorie generali del Titolo I, riferite agli obblighi degli artt. 19 e 20.

I reati dell'art. 219 possono essere estinti senza processo?

Sì: si tratta di contravvenzioni punite con pena alternativa (arresto o ammenda), quindi si applica la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994. L'organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare; se l'azienda adempie e paga in sede amministrativa un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue.

Gli importi delle ammende indicati nell'articolo sono quelli effettivamente applicati?

Non sempre alla lettera: le ammende del Testo Unico sono soggette alla rivalutazione periodica prevista dall'art. 306. In sede ispettiva si applicano quindi gli importi aggiornati, superiori a quelli storici stampati nel testo. Le pene detentive (arresto) restano invece quelle indicate dall'articolo.

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