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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione IV — Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 128 — Sottoponti

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 128 è breve e prescrittivo. Detta una misura costruttiva precisa per i ponteggi e le impalcature:

Co. 1 — Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a 2,50 metri. Co. 2 — La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Il principio è quello della doppia protezione: sotto il piano su cui si lavora deve esserci, salvo poche eccezioni, un secondo piano che intercetta cadute di persone e di materiali.

Cosa significa in pratica

Il sottoponte non è un accessorio estetico: è la rete di sicurezza costruttiva del ponteggio. Se un tavolato del ponte di servizio cede, se un operaio perde l’equilibrio o se un mattone scivola dal piano di lavoro, il sottoponte posto a non più di 2,50 metri riduce drasticamente l’altezza di caduta e trattiene ciò che precipita. È una difesa che agisce quando le altre misure — parapetti, ordine del piano di lavoro, DPI anticaduta — non sono bastate.

Due parole della norma pesano più di quanto sembri. La prima è “costruito come il ponte”: il sottoponte deve avere la stessa robustezza dell’impalcato che protegge. Un tavolato più leggero, montato “tanto per riempire”, non è un sottoponte a norma e in sede ispettiva viene contestato come mancante. La seconda è “non superiore a 2,50 metri”: la distanza è un tetto massimo, non un valore indicativo. Se tra ponte e sottoponte ci sono tre metri, la misura c’è ma non è conforme.

Un esempio concreto. In un cantiere di ristrutturazione di facciata, l’impresa monta un ponteggio in legname o metallico su più piani di lavoro. Ogni piano di servizio dove operano gli addetti deve avere sotto di sé il proprio sottoponte a distanza ravvicinata: non basta un unico impalcato a fondo ponteggio. È l’errore che si vede più spesso quando il ponte cresce in altezza e si “risparmia” sui piani intermedi.

Le eccezioni del comma 2 sono tassative e vanno lette in senso stretto. Ponti sospesi, torri di carico e ponti a sbalzo hanno una geometria che rende tecnicamente impraticabile o inutile il sottoponte; per i lavori brevissimi (manutenzione o riparazione fino a cinque giorni) il legislatore ha bilanciato onere e rischio. Attenzione, però: “cinque giorni” è la durata del lavoro, non un limite che si azzera riaprendo il cantiere il giorno dopo. E un lavoro di costruzione o demolizione non è una “manutenzione o riparazione”: non rientra nell’esenzione, anche se dura poco.

L’obbligo del sottoponte si legge insieme al resto della Sezione IV e del Titolo IV: i parapetti dell’art. 126 proteggono chi sta sul piano di lavoro, il sottoponte protegge da ciò che sfugge sotto il piano. Sono misure complementari, non alternative. Insieme rispondono ai due rischi tipici del ponteggio: la caduta dall’alto delle persone e la caduta di oggetti verso i piani inferiori e la viabilità di cantiere.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa che allestisce il ponteggio: è il primo destinatario dell’obbligo costruttivo. Deve garantire che ogni ponte di servizio abbia il proprio sottoponte a norma, salvo le eccezioni del comma 2.
  • Preposto: vigila in concreto sul rispetto della misura durante il montaggio e l’uso, e interviene se il ponte viene modificato o alzato senza completare i sottoponti. La corretta esecuzione del montaggio è disciplinata anche dall’art. 122 sulle opere provvisionali.
  • Progettazione e PiMUS: per i ponteggi soggetti al piano di montaggio, uso e smontaggio dell’art. 136, la presenza e la quota dei sottoponti vanno previste nel piano e rispettate in cantiere. Vedi la guida al Pi.M.U.S..

Errori comuni

  1. Sottoponte “una tantum” a fondo ponteggio. Su ponti a più piani serve un sottoponte per ciascun piano di lavoro, entro 2,50 metri: un solo impalcato in basso non soddisfa la norma per i piani superiori.
  2. Tavolato di fortuna. Il sottoponte va costruito come il ponte. Assi rade, non vincolate o sottodimensionate equivalgono a sottoponte mancante.
  3. Distanza troppo ampia. Superare i 2,50 metri tra ponte e sottoponte è una non conformità, anche quando il sottoponte è presente e ben fatto.
  4. Abusare dell’eccezione dei cinque giorni. L’esenzione vale solo per manutenzione o riparazione di durata breve e definita; non copre lavori di costruzione o demolizione, né si “ricarica” frazionando artificiosamente le lavorazioni.

Domande frequenti sull’art. 128

A cosa serve il sottoponte di sicurezza?

È un secondo impalcato posto sotto il ponte di servizio con lo scopo di trattenere il lavoratore o i materiali in caso di cedimento o caduta dal piano superiore. Riduce l'altezza di caduta e intercetta gli oggetti che sfuggono dal piano di lavoro, proteggendo anche chi transita sotto il ponteggio.

A che distanza deve stare il sottoponte dal ponte di servizio?

L'art. 128 fissa una distanza non superiore a 2,50 metri tra il ponte di servizio e il sottoponte di sicurezza. Il sottoponte va costruito con le stesse caratteristiche di robustezza del ponte che protegge, non con un tavolato di fortuna.

Quando si può omettere il sottoponte?

La costruzione del sottoponte può essere omessa solo nei casi tassativi del comma 2: ponti sospesi, torri di carico, ponti a sbalzo e lavori di manutenzione o riparazione di durata non superiore a cinque giorni. Fuori da queste ipotesi il sottoponte è sempre obbligatorio.

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