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TUS

Titolo X · Capo II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 275 — Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 275 chiude la disciplina delle misure “di ambiente” del Titolo X applicandola a un contesto specifico: i laboratori e gli stabulari. In sintesi:

Co. 1 — Nei laboratori che comportano l’uso di agenti biologici a fini di ricerca, sperimentazione, didattica o diagnostica, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con agenti dei gruppi 2, 3 o 4, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all’Allegato XLVII, per ridurre al minimo il rischio di infezione. Co. 2 — Le attività che comportano l’uso deliberato di un agente biologico si svolgono in aree di lavoro corrispondenti almeno al livello di contenimento correlato al gruppo dell’agente: secondo livello per il gruppo 2, terzo livello per il gruppo 3, quarto livello per il gruppo 4. Co. 3 — Nei laboratori dove si manipolano materiali per i quali esiste incertezza sulla presenza di agenti (attività diagnostiche senza uso deliberato), si adottano misure corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, fatta salva una diversa determinazione della valutazione dei rischi. Co. 4 — Nei locali in cui si utilizzano agenti biologici non ancora classificati ma che possono comportare grave rischio, il datore di lavoro adotta le misure di contenimento più elevate tra quelle indicate, in attesa della classificazione.

Il perno di tutto è l’Allegato XLVII, che traduce i quattro livelli in requisiti costruttivi, impiantistici e procedurali concreti (tenuta dei locali, filtrazione dell’aria, autoclave, controllo degli accessi, e così via).

Cosa significa in pratica

L’articolo 275 introduce una logica diversa da quella generale del Titolo X. Negli articoli precedenti l’esposizione è per lo più potenziale o accidentale: chi lavora in un reparto ospedaliero, in un impianto di depurazione o in un allevamento non “usa” l’agente biologico, ma può incontrarlo. Nel laboratorio, invece, l’agente è lo strumento di lavoro: si coltiva, si isola, si moltiplica, lo si inocula. Per questo il legislatore non si limita a chiedere misure “appropriate”, ma le àncora a una scala rigida di livelli di contenimento.

La regola operativa è semplice da enunciare e impegnativa da rispettare: il livello di contenimento segue il gruppo dell’agente. Se in un laboratorio universitario si coltiva un microrganismo del gruppo 3, l’ambiente deve possedere almeno le caratteristiche del terzo livello dell’Allegato XLVII, indipendentemente dal fatto che l’attività sia “solo” didattica o sperimentale. Non è una scelta discrezionale del responsabile: è un minimo di legge, che la valutazione del rischio ex art. 271 può soltanto innalzare, mai abbassare.

Un secondo punto pratico riguarda la differenza tra uso deliberato e manipolazione di materiali potenzialmente contaminati. Un laboratorio di microbiologia che coltiva volontariamente un patogeno rientra nel comma 2. Un laboratorio di analisi cliniche che riceve campioni di sangue o di espettorato, senza sapere in anticipo se contengano un agente e senza volerlo coltivare, rientra nel comma 3: qui il livello di partenza è il secondo, salvo diversa valutazione. È una distinzione che in fase ispettiva viene verificata con attenzione, perché determina l’intero pacchetto di misure ambientali.

Esempio concreto: uno stabulario di un centro di ricerca ospita topi inoculati con un virus del gruppo 3 per uno studio sperimentale. Non basta la buona pratica di laboratorio: i locali degli animali “deliberatamente contaminati” devono rispettare il livello di contenimento corrispondente, con gestione dedicata dell’aria, delle carcasse, dei rifiuti e degli accessi. Lo stesso studio condotto con agenti del gruppo 2 richiederebbe il secondo livello, con requisiti più leggeri ma comunque codificati.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: individua, sulla base della valutazione del rischio dell’art. 271, il gruppo degli agenti impiegati e assegna a ciascuna area il livello di contenimento dell’Allegato XLVII. È il destinatario diretto della norma e delle relative sanzioni.
  • RSPP e medico competente: collaborano alla classificazione degli agenti e alla definizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che l’art. 272 affianca al contenimento fisico.
  • Responsabile del laboratorio / preposto: vigila sull’applicazione concreta delle procedure di contenimento, sull’uso corretto delle cappe di sicurezza biologica e sul rispetto dei percorsi “sporco/pulito”.
  • Lavoratori e personale di ricerca: seguono le procedure, utilizzano i DPI e i dispositivi di contenimento previsti e segnalano anomalie e incidenti.

L’articolo 275 non vive isolato: si legge insieme all’art. 274 sulle strutture sanitarie e veterinarie e all’art. 276 sui processi industriali, che estende una logica analoga di livelli di contenimento agli impianti produttivi. Per il quadro d’insieme resta utile il Titolo X e la guida alla valutazione del rischio biologico.

Errori comuni

  1. Confondere buona prassi e livello di legge. Un laboratorio “ordinato e pulito” non equivale a un laboratorio conforme: se manca anche un solo requisito del livello di contenimento richiesto dall’Allegato XLVII, la misura è carente ai fini dell’art. 275.
  2. Dimenticare gli stabulari. L’attenzione si concentra sulle bancate e sulle cappe, mentre i locali degli animali deliberatamente contaminati richiedono lo stesso livello di contenimento dell’agente inoculato, con gestione dedicata di aria, rifiuti e carcasse.
  3. Trattare la diagnostica come uso deliberato (o viceversa). Applicare il comma 2 a un laboratorio che solo manipola campioni, o il comma 3 a un laboratorio che coltiva volontariamente il patogeno, porta a sovradimensionare o — più pericolosamente — a sottodimensionare il contenimento.
  4. Non adeguare il livello agli agenti non classificati. Quando si lavora con un agente nuovo o di gruppo incerto che può comportare grave rischio, la norma impone di adottare in via cautelativa le misure più elevate, non di attendere la classificazione ufficiale.
  5. Fermarsi al contenimento fisico. I livelli dell’Allegato XLVII vanno completati con le misure organizzative e procedurali dell’art. 272: formazione, procedure scritte, decontaminazione, gestione dei rifiuti. Il contenimento “di muri e impianti” senza procedure non protegge nessuno.

Domande frequenti sull’art. 275

Quale livello di contenimento serve per un agente del gruppo 3?

Per gli agenti biologici del gruppo 3 il laboratorio deve corrispondere almeno al terzo livello di contenimento descritto nell'Allegato XLVII. La valutazione del rischio dell'art. 271 può imporre misure ancora più stringenti in presenza di particolari modalità di manipolazione o di rischi aggiuntivi.

Un laboratorio di analisi cliniche di routine ricade nell'art. 275?

Nei laboratori diagnostici in cui non c'è uso deliberato ma si manipolano materiali potenzialmente contaminati, l'articolo richiede di applicare almeno il secondo livello di contenimento, salvo che la valutazione del rischio non giustifichi un livello diverso. La regola distingue l'uso intenzionale dell'agente dalla semplice possibilità che sia presente nel campione.

Che differenza c'è tra l'art. 275 e l'art. 274?

L'art. 274 detta le misure per le strutture sanitarie e veterinarie in generale, dove l'esposizione è accidentale e legata all'assistenza. L'art. 275 riguarda invece le attività di laboratorio, ricerca, didattica e diagnosi e gli stabulari, dove gli agenti biologici sono usati o gli animali deliberatamente contaminati: qui il legislatore impone livelli di contenimento graduati sul gruppo di appartenenza dell'agente.

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