Titolo V · Capo I — Disposizioni generali
Art. 164 — Informazione e formazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 164 chiude il quadro degli obblighi in materia di segnaletica di salute e sicurezza, aggiungendo agli obblighi organizzativi dell’art. 163 il tassello dell’informazione e della formazione. Fermo restando quanto già previsto dalla Sezione IV del Capo III del Titolo I (gli artt. 36 e 37 su informazione e formazione), il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che ha per oggetto specialmente il significato della segnaletica — soprattutto di quella contenente parole — e i comportamenti generali e specifici da seguire.
In sostanza: la segnaletica non basta installarla; bisogna assicurarsi che chi la incontra sappia leggerla e sappia cosa fare di conseguenza.
Cosa significa in pratica
Un cartello ha valore solo se chi lo guarda ne comprende il messaggio e reagisce nel modo giusto. È la logica di fondo dell’art. 164: la segnaletica è uno strumento di comunicazione, e una comunicazione funziona solo se emittente e destinatario condividono il codice. Il legislatore lo dice esplicitamente per i segnali “contenenti parole”, ma il principio vale per tutti i tipi di segnale.
Pensa a una situazione concreta. In un magazzino usi la segnaletica orizzontale gialla per delimitare le corsie dei carrelli, cartelli di divieto di sosta davanti ai quadri elettrici, un segnale acustico di retromarcia sui muletti e segnali gestuali per il carico dei mezzi. Ogni elemento richiede una spiegazione: perché la riga gialla non si attraversa a piedi distrattamente, cosa impone il divieto, cosa significa quel suono, quali gesti usa il manovratore a terra. L’art. 164 ti chiede di trasferire queste informazioni ai lavoratori in modo strutturato, non affidandole al passaparola.
Il rapporto con la formazione dell’art. 37 è di specialità, non di alternativa. La formazione generale e specifica resta dovuta; l’art. 164 aggiunge un contenuto mirato sulla segnaletica, che in molte aziende viene inserito proprio all’interno del modulo di formazione specifica legato ai rischi della mansione. L’importante è che il tema sia trattato davvero e che ne resti traccia documentale: in sede ispettiva la domanda tipica è “il lavoratore sapeva cosa significa quel segnale?”, e la risposta deve poggiare su un percorso formativo, non su una presunzione.
Due elementi meritano attenzione. Il primo è il coinvolgimento del RLS: la norma prevede un’informazione specifica sulle misure di segnaletica, che si somma ai diritti generali di informazione e consultazione del rappresentante. Il secondo è la formula “istruzioni precise”: la formazione sulla segnaletica deve essere concreta e operativa, non una lettura astratta della tabella dei colori. Deve dire, per quel luogo di lavoro, cosa si incontra e come ci si comporta.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: è il destinatario principale dell’obbligo. Deve garantire sia l’informazione (a RLS e lavoratori) sia la formazione dei lavoratori sul significato della segnaletica impiegata e sui comportamenti conseguenti.
- Dirigente: nell’organizzazione delle attività attua gli obblighi informativi e formativi per la parte di sua competenza; l’art. 165 lo affianca al datore di lavoro sul piano sanzionatorio.
- Preposto: vigila sul rispetto delle indicazioni della segnaletica durante il lavoro e sul fatto che i comportamenti siano quelli previsti; il Titolo V prevede specifiche sanzioni a suo carico.
- RLS: destinatario dell’informazione specifica sulla segnaletica adottata nell’impresa o nell’unità produttiva.
- Lavoratori: sono tenuti a partecipare alla formazione e a osservare le indicazioni della segnaletica, coerentemente con gli obblighi generali del Titolo I.
Errori comuni
- Installare la segnaletica senza spiegarla. Cartelli e segnali applicati correttamente, ma nessuna traccia di formazione sul loro significato: sul piano dell’art. 164 l’obbligo resta inadempiuto anche se l’art. 163 è formalmente rispettato.
- Trascurare i segnali gestuali e verbali. Quando le manovre sono coordinate a gesti o a comandi vocali convenzionali, quei “codici” vanno insegnati con precisione: darli per scontati è una delle cause più frequenti di incidenti in fase di movimentazione e sollevamento.
- Confondere l’art. 164 con la formazione generale. Inserire una riga generica sulla segnaletica in un corso base non equivale a una formazione “sotto forma di istruzioni precise” riferita ai segnali effettivamente presenti in quel luogo di lavoro.
- Dimenticare il RLS. L’informazione sulla segnaletica adottata è un adempimento dovuto verso il rappresentante, non una cortesia: la sua omissione è un profilo di violazione a sé.
- Non aggiornare dopo le modifiche. Nuovi impianti, nuovi percorsi, nuova segnaletica: ogni cambiamento significativo riapre l’obbligo di informare e formare chi opera in quell’area.
Domande frequenti sull’art. 164
In cosa si distingue l'obbligo dell'art. 164 dalla formazione generale dell'art. 37?
L'art. 164 è una formazione specifica sul linguaggio della segnaletica: cosa significano i cartelli, i colori, i segnali luminosi, acustici, gestuali e verbali presenti in azienda. Non sostituisce la formazione generale e specifica dell'art. 37, ma la integra sul tema particolare della segnaletica, richiamando espressamente la Sezione IV del Capo III del Titolo I.
Devo formare i lavoratori anche sui segnali gestuali e verbali?
Sì, quando in azienda si usano. Se il coordinamento di una manovra avviene con gesti convenzionali (per esempio la guida di una gru o di un carrello) o con segnali verbali in codice, i lavoratori coinvolti devono conoscerne il significato preciso. La formazione dell'art. 164 riguarda ogni forma di segnaletica effettivamente impiegata, non solo i cartelli.
Il RLS va coinvolto sulla segnaletica?
Sì. L'art. 164 prevede espressamente che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate in materia di segnaletica impiegata nell'impresa o nell'unità produttiva. È un caso specifico di informazione che si aggiunge ai diritti generali di consultazione e informazione del RLS.