Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione II — Disposizioni di carattere generale
Art. 110 — Luoghi di transito
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 110 è composto da un solo comma, breve e diretto:
Co. 1 — Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere ovvero protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.
La norma offre quindi due strade alternative, entrambe accettabili: interdire il passaggio con una barriera fisica, oppure lasciarlo aperto ma protetto con opere che intercettino ciò che potrebbe cadere. Non è ammessa una terza via — lasciare l’area libera contando sull’attenzione delle persone.
Cosa significa in pratica
In cantiere ci sono punti in cui si lavora sopra la testa di chi passa: un ponteggio a sbalzo che aggetta sulla via di transito, una scala aerea in uso, un impalcato sospeso durante il montaggio. Sotto quelle strutture il pericolo non è il lavoro in sé, ma la caduta di oggetti dall’alto — un utensile, un frammento di muratura, un elemento del ponteggio — o, nei casi peggiori, il cedimento della struttura stessa.
L’art. 110 chiede di ragionare per priorità. La soluzione più solida è impedire il transito: si chiude l’area con transenne, reti o steccati e si devia il percorso pedonale o dei mezzi altrove. Quando il passaggio non può essere spostato — perché serve per raggiungere il posto di lavoro o l’unico accesso disponibile — allora si protegge il transito con opere adeguate: mantovane parasassi, tettoie, impalcati di protezione, andatoie coperte. In entrambi i casi la segnaletica accompagna la misura, ma non la sostituisce.
Un esempio concreto. In un intervento di ristrutturazione di facciata, il ponteggio scarica su un marciapiede che resta l’unico ingresso al portone condominiale. Non potendo chiudere l’accesso, l’impresa realizza un passaggio pedonale protetto (androne coperto con mantovana): il transito è consentito, ma quel che cade dall’alto viene intercettato prima di raggiungere le persone. È esattamente la logica del comma: dove non impedisci, proteggi.
L’articolo va letto insieme alle altre disposizioni di carattere generale del Capo II — viabilità nei cantieri e recinzione — e alle prescrizioni tecniche dell’Allegato XVIII su viabilità, ponteggi e trasporto dei materiali. Insieme costruiscono la gestione degli spostamenti e delle interferenze verticali all’interno dell’area di lavoro, che nell’edilizia è una delle voci di rischio più frequenti negli infortuni gravi.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro e dirigenti dell’impresa: individuano i luoghi di transito esposti a strutture sospese o aggettanti e decidono se interdirli o proteggerli, predisponendo barriere od opere di protezione idonee.
- Preposto: vigila che il divieto sia effettivamente rispettato e che le protezioni non vengano rimosse o rese inefficaci durante le lavorazioni (art. 96).
- Coordinatore per l’esecuzione: nei cantieri con più imprese, verifica nel PSC e sul campo che i transiti comuni sotto ponti e strutture sospese siano gestiti in modo coordinato, evitando che l’attività di un’impresa esponga i lavoratori di un’altra.
- Lavoratori: rispettano le barriere e i percorsi protetti, senza scavalcare le interdizioni per accorciare il tragitto.
Errori comuni
- Fidarsi della sola segnaletica. Un cartello “pericolo caduta materiali” avverte ma non intercetta nulla: se sotto la struttura si passa davvero, serve una barriera o una protezione fisica.
- Barriere rimosse e mai ripristinate. La transenna spostata per far entrare un mezzo e lasciata aperta trasforma un’area interdetta in un transito libero sotto carico. La protezione deve reggere per tutta la durata della lavorazione.
- Dimenticare i transiti di terzi. L’obbligo non riguarda solo i lavoratori dell’impresa: marciapiedi, ingressi e passaggi usati da residenti, clienti o pedoni sotto un ponteggio a sbalzo vanno protetti allo stesso modo.
- Passaggi protetti sottodimensionati. Una mantovana o una tettoia mal ancorata o troppo stretta non intercetta la traiettoria reale degli oggetti in caduta: la protezione va progettata sul rischio effettivo, non montata simbolicamente.
Domande frequenti sull’art. 110
A cosa si applica esattamente l'art. 110?
Alle aree di passaggio del cantiere che si trovano sotto strutture aggettanti o sospese: ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e opere simili. In quei punti il rischio dominante è la caduta di materiali o il cedimento della struttura sopra la testa di chi transita, e la norma impone di eliminarlo alla radice.
Basta mettere un cartello di pericolo per essere in regola?
No. L'articolo chiede o di impedire fisicamente il transito con barriere, o di proteggerlo con misure e cautele adeguate (ad esempio mantovane, tettoie, impalcati di protezione). La sola segnaletica avverte del pericolo ma non lo elimina, quindi da sola non soddisfa l'obbligo.
Chi risponde se un lavoratore passa sotto un ponte a sbalzo non protetto?
L'obbligo grava sul datore di lavoro dell'impresa e sui dirigenti che organizzano il cantiere, con la vigilanza del preposto sull'effettivo rispetto del divieto o della protezione. In presenza di più imprese, il coordinatore per l'esecuzione verifica il coordinamento delle misure sui transiti comuni.
Approfondisci
- ArticoloArt. 108 — Viabilità nei cantieri
- ArticoloArt. 109 — Recinzione del cantiere
- ArticoloArt. 111 — Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
- ArticoloArt. 96 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- RischioCaduta di oggetti dall’alto
- GuidaLavori in quota: obblighi, DPI e formazione
- SettoreEdilizia e costruzioni