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TUS

Titolo IX · Capo IV — Sanzioni

Art. 265 — Sanzioni per i lavoratori

Articolo abrogato — mantenuto per riferimento storico

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 265 chiudeva il Capo IV del Titolo IX, quello delle sanzioni in materia di sostanze pericolose. Oggi però al suo posto trovi una casella vuota:

Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (il “decreto correttivo” del Testo Unico), con effetto dal 20 agosto 2009.

Nella versione originaria del 2008 la norma era brevissima: puniva i lavoratori con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda per la violazione dell’art. 240, comma 2, cioè dell’obbligo di abbandonare immediatamente l’area interessata in caso di eventi non prevedibili o incidenti che potessero comportare un’esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni.

Era quindi il quarto e ultimo tassello del disegno sanzionatorio del Titolo IX, costruito per destinatari: datore di lavoro e dirigente (art. 262), preposto (art. 263), medico competente (art. 264) e, appunto, lavoratori. Con il correttivo del 2009 quel quarto tassello è stato tolto e il Capo IV si è fermato a tre articoli.

Cosa significa in pratica

La prima conseguenza operativa è di lettura del decreto: se in un testo aggiornato cerchi l’art. 265 e trovi solo la dicitura “abrogato”, non è un errore di stampa. Il correttivo D.Lgs. 106/2009 ha riordinato tutte le sanzioni del Titolo IX — riscrivendo gli artt. 262, 263 e 264 — e ha eliminato la sanzione speciale per i lavoratori, giudicata un doppione.

Attenzione però all’equivoco opposto: l’abrogazione non ha reso “liberi” i lavoratori. L’obbligo sostanziale dell’art. 240, comma 2, è ancora lì, pienamente vigente: in caso di sversamento, guasto all’impianto di aspirazione o qualunque incidente che possa esporre in modo anomalo ad agenti cancerogeni, chi lavora nell’area deve uscirne subito, lasciando l’accesso ai soli addetti alle riparazioni autorizzati e protetti. È cambiato solo il binario sanzionatorio: da norma speciale del Titolo IX a apparato generale del Titolo I.

Il percorso oggi funziona così. Gli obblighi di comportamento del lavoratore stanno nell’art. 20: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da datore di lavoro, dirigenti e preposti, utilizzare correttamente DPI e attrezzature, segnalare le anomalie, non compiere di propria iniziativa manovre che possano compromettere la sicurezza. La loro violazione è punita dall’art. 59 con pene contravvenzionali (arresto o ammenda). Il lavoratore che, durante un’emergenza in un reparto galvanico o in un cantiere di bonifica amianto, resta nell’area contaminata contro le istruzioni ricevute, risponde quindi per quella via — oltre che sul piano disciplinare, secondo il contratto collettivo.

Per le aziende la lezione pratica è duplice. Primo: le procedure di emergenza per il rischio chimico e cancerogeno devono dire chiaramente chi esce e chi può rientrare, perché l’obbligo di abbandono dell’area presuppone istruzioni note e comprensibili — ed è su quelle istruzioni che si misura poi la posizione del singolo lavoratore. Secondo: la vigilanza sul rispetto di queste regole spetta al preposto, la cui inerzia è sanzionata dall’art. 263; la scomparsa dell’art. 265 non ha spostato di un millimetro le responsabilità di chi organizza e di chi sorveglia.

Resta un’avvertenza per chi consulta versioni datate del decreto o vecchi materiali formativi: citare oggi l’art. 265 come fonte sanzionatoria è un errore. Ogni richiamo va aggiornato verso la coppia artt. 20 e 59, che costituisce il riferimento corretto per la responsabilità penale dei lavoratori nell’intero Testo Unico, sostanze pericolose comprese.

Domande frequenti sull’art. 265

Cosa prevedeva l'art. 265 prima dell'abrogazione?

Nella versione originaria del 2008 puniva i lavoratori con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda per la violazione dell'art. 240, comma 2: l'obbligo di abbandonare immediatamente l'area interessata in caso di eventi non prevedibili o incidenti con possibile esposizione anomala ad agenti cancerogeni. Era l'unica sanzione del Titolo IX rivolta direttamente ai lavoratori.

Perché l'art. 265 è stato abrogato?

Il decreto correttivo D.Lgs. 106/2009 ha riscritto l'intero apparato sanzionatorio del Titolo IX (artt. 262-264) e, con l'art. 125, ha abrogato l'art. 265 a decorrere dal 20 agosto 2009. La sanzione speciale a carico dei lavoratori è stata ritenuta superflua: le loro violazioni sono già coperte dall'apparato generale del Titolo I, che punisce l'inosservanza degli obblighi dell'art. 20.

I lavoratori possono ancora essere sanzionati per violazioni in materia di sostanze pericolose?

Sì, ma attraverso la via generale: l'art. 59 punisce con arresto o ammenda la violazione degli obblighi dell'art. 20, tra cui osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, usare correttamente DPI e dispositivi di sicurezza e non rimuovere le protezioni. A questo si aggiunge la responsabilità disciplinare secondo il contratto collettivo applicato.

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