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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VII — Costruzioni edilizie

Art. 148 — Lavori speciali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 148 disciplina i cosiddetti lavori speciali, cioè le lavorazioni su superfici che possono cedere sotto il peso di chi vi opera: lucernari, tetti, coperture e strutture simili. In sintesi:

Co. 1 — Prima di eseguire lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, quando non sia diversamente disposto per lavorazioni specifiche, deve essere accertato che tali strutture abbiano resistenza sufficiente a sostenere il peso degli operai e dei materiali impiegati. Co. 2 — Se questa resistenza è dubbia, si devono adottare gli apprestamenti necessari a garantire l’incolumità delle persone: tavole poggianti sulle orditure resistenti, sottopalchi, reti di sicurezza idonee ad arrestare la caduta e a limitarne le conseguenze, e l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

La norma è breve ma copre uno dei rischi più letali dell’edilizia: la caduta per sfondamento di una copertura non portante.

Cosa significa in pratica

La logica dell’art. 148 è una sequenza precisa, che si legge bene ribaltandola in domande operative.

Primo: il tetto regge? Prima ancora di mandare qualcuno sopra una copertura, devi sapere se quella superficie è portante. Non è un’informazione da dedurre “a occhio” salendo: va accertata in fase di sopralluogo e riportata nel POS e nel piano dei lavori in quota. Manti in fibrocemento datato, lastre ondulate, coperture in materiale plastico, lucernari e cupolini sono i casi in cui la risposta è quasi sempre “no” o “non è certo”.

Secondo: se non regge — o se non sei sicuro — come lo impedisci? Qui il decreto non lascia margine all’improvvisazione. Il cuore della misura è ripartire il carico su elementi che invece reggono: tavole o passerelle poggiate sulle orditure resistenti, così che il peso non gravi mai sul materiale fragile. A questo si aggiungono, a seconda dei casi, sottopalchi che intercettano l’eventuale caduta a distanza ravvicinata e reti di sicurezza dimensionate per arrestarla. Il DPI anticaduta — imbracatura, cordino, sistema di arresto ancorato a punti idonei — chiude la catena, ma non la sostituisce.

Un esempio concreto. Una ditta deve rifare la lattoneria su un capannone con copertura in fibrocemento degli anni ‘80, intervallata da lucernari in plastica. L’errore classico è mandare gli operai a camminare “sui colmi” delle lastre confidando nell’appoggio. L’applicazione corretta dell’art. 148 è invece: accertata la non portanza, si predispongono passerelle in alluminio che poggiano sugli arcarecci portanti, si posiziona una rete di sicurezza nel sottotetto sotto l’area di lavoro, e ogni operatore lavora vincolato a una linea di ancoraggio. Nessuno mette mai il piede direttamente sul manto o sui lucernari.

La differenza tra i due scenari, in caso di controllo o di infortunio, è netta: nel primo la posizione del datore di lavoro è indifendibile; nel secondo esiste un sistema documentato di misure collettive e individuali coerente con la norma.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro e dirigente: sono i destinatari diretti dell’obbligo. Devono garantire l’accertamento preventivo della resistenza e la messa in opera degli apprestamenti prima che chiunque salga in copertura. L’art. 148 si salda con l’obbligo generale, in tema di lavori in quota, di privilegiare le protezioni collettive e di scegliere le attrezzature più idonee.
  • Preposto: sovrintende e verifica che le lavorazioni si svolgano solo sulle passerelle e con i vincoli previsti, intervenendo se un lavoratore tenta scorciatoie sul manto fragile. Il controllo effettivo sul campo è parte del suo obbligo di vigilanza.
  • Coordinatore per l’esecuzione: nei cantieri con più imprese verifica in fase esecutiva l’applicazione delle misure e la coerenza con il PSC, coordinando le fasi di lavoro sulle coperture.
  • Lavoratori: devono utilizzare correttamente reti, passerelle e DPI anticaduta e non rimuovere o eludere gli apprestamenti predisposti.

Sul piano dei sistemi di protezione, l’art. 148 va letto insieme all’art. 115 sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto e all’art. 146 sulla difesa delle aperture, che completano il quadro delle cautele contro la caduta dall’alto in edilizia.

Errori comuni

  1. Fidarsi dell’aspetto della copertura. Un manto che “sembra solido” può cedere di schianto: il fibrocemento invecchiato e le lastre traslucide perdono resistenza nel tempo. L’accertamento del comma 1 è tecnico, non visivo, e in caso di dubbio la copertura è per definizione non portante.
  2. Ridurre tutto al DPI anticaduta. Imbracare gli operai senza predisporre tavole di ripartizione, sottopalchi o reti significa affidare la sicurezza al solo arresto della caduta, ignorando la parte della norma che chiede di impedire lo sfondamento. Inoltre il DPI presuppone punti di ancoraggio idonei, che vanno individuati prima.
  3. Camminare direttamente sui lucernari. È la dinamica più ricorrente negli infortuni mortali per sfondamento. I lucernari vanno protetti o scavalcati con passerelle: mai calpestati, anche solo “per un attimo”.
  4. Non tracciare la scelta a monte. Se il POS e il piano dei lavori non documentano l’esito dell’accertamento e le misure adottate, in sede ispettiva la valutazione risulta come non fatta, a prescindere da ciò che si è realmente predisposto in cantiere.
  5. Trattare i lavori brevi come esenti. Una riparazione di pochi minuti su un tetto fragile richiede gli stessi apprestamenti di un intervento lungo: la norma non prevede soglie di durata sotto le quali il rischio di sfondamento “non conta”.

Domande frequenti sull’art. 148

Cosa significa 'accertare la resistenza' di una copertura prima di salirci?

Vuol dire verificare, prima di iniziare, se il tetto è portante o non portante rispetto al peso di operai e materiali. La verifica va fatta su base documentale e tecnica: tipo di manto, età, stato di conservazione, presenza di lucernari e lastre traslucide. In assenza di certezza, la copertura va trattata come non portante e scattano gli apprestamenti del comma 2.

I lucernari e le lastre in fibrocemento rientrano nell'art. 148?

Sì, sono il caso tipico. Lucernari, cupolini, lastre traslucide e coperture in fibrocemento datato hanno spesso resistenza dubbia o nulla al peso di una persona: sono all'origine della maggior parte degli infortuni per sfondamento. Su queste superfici l'accertamento del comma 1 dà quasi sempre esito negativo e occorre lavorare su tavole di ripartizione, sottopalchi o reti, con DPI anticaduta.

Basta imbracare i lavoratori con l'anticaduta per essere in regola?

No. Il DPI anticaduta è una delle misure, ma l'art. 148 chiede prima di tutto di impedire lo sfondamento con apprestamenti collettivi: tavole poggianti sulle orditure resistenti, sottopalchi, reti di sicurezza. Il DPI si aggiunge e presuppone punti di ancoraggio idonei; da solo, senza ripartizione del carico e senza sistema di arresto correttamente dimensionato, non soddisfa la norma.

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