D.Lgs. 81/2008
Titolo VII — Attrezzature munite di videoterminali
Il lavoro al videoterminale: definizione di videoterminalista, organizzazione del lavoro e pause, sorveglianza sanitaria per la vista e requisiti ergonomici della postazione (Allegato XXXIV).
Il Titolo VII è probabilmente il Titolo “tecnico” che riguarda il maggior numero di lavoratori in Italia: chiunque passi la giornata davanti a uno schermo — l’impiegata amministrativa, lo sviluppatore software, l’operatore di call center, il progettista al CAD — rientra potenzialmente nel suo perimetro. Otto articoli in tutto, compatti ma densi, che si portano dietro un allegato tecnico fondamentale: l’Allegato XXXIV, dove vivono i requisiti concreti di schermo, tastiera, sedile, piano di lavoro, illuminazione e ambiente.
Un equivoco da sciogliere subito: il Titolo VII non protegge dal “computer” in sé, ma dai rischi di un uso prolungato e mal organizzato della postazione — affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici, fatica mentale. Per questo le sue parole chiave sono ergonomia, pause e sorveglianza sanitaria, non emissioni o radiazioni.
A chi si applica
Il criterio è nell’art. 173: è “lavoratore” ai fini del Titolo chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le pause. È una soglia che va verificata in concreto, non dedotta dalla mansione sulla carta: un magazziniere che gestisce l’ERP per mezza giornata può superarla, un dirigente sempre in riunione forse no. L’art. 172 esclude invece alcune situazioni particolari, come i posti di guida di veicoli e macchine, i sistemi informatici a bordo di mezzi di trasporto, quelli destinati all’uso da parte del pubblico e i portatili non oggetto di uso prolungato.
Attenzione però: anche chi resta sotto la soglia non è “fuori dalla sicurezza”. I rischi della postazione rientrano comunque nella valutazione dei rischi generale; la soglia delle venti ore fa scattare le tutele specifiche del Titolo, in particolare pause e sorveglianza sanitaria. Il tema si intreccia sempre più spesso con il lavoro da remoto: per l’inquadramento operativo, la guida su smart working e sicurezza e la pagina sul rischio videoterminali completano il quadro.
Come è strutturato
Tre Capi, con una progressione lineare:
- Capo I (artt. 172-173) — disposizioni generali: campo di applicazione ed esclusioni (art. 172), definizioni di videoterminale, posto di lavoro e lavoratore (art. 173).
- Capo II (artt. 174-177) — gli obblighi: analisi ergonomica dei posti di lavoro e conformità all’Allegato XXXIV (art. 174), organizzazione della giornata con interruzioni mediante pause o cambio di attività (art. 175), sorveglianza sanitaria con particolare riguardo a vista e apparato muscolo-scheletrico (art. 176), informazione e formazione (art. 177).
- Capo III (artt. 178-179) — l’apparato sanzionatorio: l’art. 178 punisce datore di lavoro e dirigente per le violazioni degli articoli precedenti; per gli importi aggiornati il riferimento è il testo vigente. L’art. 179, che sanzionava il preposto, è stato abrogato.
Gli articoli chiave
- Art. 173 — le definizioni: è l’articolo che decide chi è “videoterminalista” e quindi a chi spettano le tutele. Ogni censimento delle postazioni in azienda parte da qui.
- Art. 175 — le interruzioni: il lavoratore ha diritto a pause o cambi di attività secondo le modalità stabilite dalla contrattazione, con una misura minima fissata dalla norma in assenza di accordi. È la disposizione più concreta per chi organizza i turni, ad esempio in un call center.
- Art. 176 — la sorveglianza sanitaria: visite preventive e periodiche con controllo della vista, periodicità differenziate per età e prescrizioni, dispositivi speciali di correzione a carico del datore di lavoro quando necessari. Il raccordo operativo con il medico competente passa da qui.
- Art. 174 — l’obbligo ergonomico: le postazioni devono essere analizzate e adeguate ai requisiti dell’Allegato XXXIV, dalla regolabilità del sedile alla disposizione delle fonti luminose.
Percorso di lettura consigliato
Parti dall’art. 173 e mappa chi in azienda supera la soglia delle venti ore: è il passaggio che determina tutto il resto. Poi leggi in sequenza gli artt. 174 e 175 insieme all’Allegato XXXIV: il primo dice come deve essere fatta la postazione, il secondo come va organizzato il tempo di lavoro su di essa. Chiudi con l’art. 176 per impostare il protocollo sanitario con il medico competente e con l’art. 177 per la formazione, che qui è molto pratica: postura, regolazione di sedile e schermo, uso corretto delle pause. Chi opera nel terziario troverà il contesto applicativo nelle pagine dedicate a uffici e terziario e alla sorveglianza sanitaria: il Titolo VII, più di altri, si gioca nella gestione quotidiana delle persone, non solo nei documenti.
Gli articoli del Titolo VII
Campo di applicazione
L'art. 172 del D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo sui videoterminali definendo a quali attività si applicano le tutele e quali usi ne restano esclusi. Guida pratica con esempi e domande frequenti.
Art. 173Definizioni
L'art. 173 del D.Lgs. 81/2008 definisce i termini del lavoro al videoterminale: cosa si intende per videoterminale, posto di lavoro e lavoratore videoterminalista, con la decisiva soglia delle venti ore settimanali.
Art. 174 · Capo II — Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei prepostiObblighi del datore di lavoro
L'art. 174 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di analizzare i posti al videoterminale nella valutazione dei rischi, adottare misure contro l'affaticamento visivo e posturale e conformare le postazioni all'Allegato XXXIV. Guida pratica, sanzioni e FAQ.
Art. 175Svolgimento quotidiano del lavoro
L'art. 175 del D.Lgs. 81/2008 riconosce al videoterminalista il diritto a interrompere l'attività: in assenza di contratto, una pausa di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al videoterminale. Regole, computo e sanzioni.
Art. 176Sorveglianza sanitaria
L'art. 176 del D.Lgs. 81/2008 sottopone i videoterminalisti alla sorveglianza sanitaria per vista, occhi e apparato muscolo-scheletrico: visite periodiche, controllo su richiesta e dispositivi di correzione a carico del datore di lavoro.
Art. 177Informazione e formazione
L'art. 177 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a informare e formare chi lavora al videoterminale sulle misure del posto di lavoro, sulle modalità operative e sulla protezione della vista. Guida pratica con obblighi, sanzioni e FAQ.
Art. 178 · Capo III — SanzioniSanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
L'art. 178 del D.Lgs. 81/2008 è la norma sanzionatoria del Titolo VII sui videoterminali: punisce datore di lavoro e dirigente per le violazioni degli obblighi di analisi dei posti, sorveglianza sanitaria e formazione dei videoterminalisti.
Art. 179 · Capo III — SanzioniSanzioni a carico del preposto
L'art. 179 D.Lgs. 81/2008, «Sanzioni a carico del preposto» del Titolo VII sui videoterminali, è stato abrogato dal D.Lgs. 106/2009: le violazioni del preposto rientrano oggi nel quadro sanzionatorio generale.
Approfondisci
- ArticoloArt. 173 — Definizioni
- ArticoloArt. 174 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 175 — Svolgimento quotidiano del lavoro
- ArticoloArt. 176 — Sorveglianza sanitaria
- RischioLavoro al videoterminale
- SettoreUffici e terziario
- GuidaSmart working e sicurezza: informativa e obblighi
- GlossarioMedico competente