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Glossario

Medico competente

Medico competente: definizione dell'art. 2 lett. h) D.Lgs. 81/2008, titoli dell'art. 38, quando va nominato, forme d'incarico ammesse e incompatibilità.

Il medico competente è, per l’art. 2, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008, il medico in possesso dei titoli e dei requisiti dell’art. 38 che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed è da lui nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti previsti dal decreto.

Due elementi caratterizzano la figura: la qualifica professionale specifica, che un medico generico non ha, e il legame con il DVR. Il medico competente non è un servizio di visite a chiamata, ma un componente del sistema di prevenzione aziendale.

Titoli, aggiornamento ed elenco nazionale

L’art. 38 ammette all’incarico il medico che possiede almeno uno di questi titoli:

  1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. docenza in medicina del lavoro o in discipline affini indicate dalla norma (tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro, clinica del lavoro);
  3. autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 277/1991;
  4. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, integrata dai percorsi formativi universitari previsti dalla norma;
  5. per i medici delle Forze armate e dei corpi equiparati, i requisiti specifici della lett. d-bis.

Al titolo si aggiunge l’obbligo di educazione continua in medicina: almeno il 70% dei crediti del triennio va conseguito nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». I medici in regola sono iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.

Quando la nomina è obbligatoria

La nomina è un obbligo del datore di lavoro e del dirigente (art. 18, co. 1, lett. a) che scatta quando la valutazione dei rischi individua esposizioni per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria: agenti chimici pericolosi, rumore oltre i valori superiori d’azione, vibrazioni oltre i valori d’azione, movimentazione manuale dei carichi, uso del videoterminale per almeno venti ore settimanali, agenti biologici e cancerogeni, lavoro notturno, oltre ai casi indicati dalla Commissione consultiva dell’art. 6 (art. 41, co. 1).

In assenza di questi rischi la nomina non è dovuta, ma l’esclusione va argomentata nel DVR. L’omessa nomina, quando dovuta, è sanzionata penalmente dall’art. 55 del Testo Unico.

Cosa deve fare: gli obblighi chiave dell’art. 25

ObbligoRiferimentoDocumento che ne resta
Collaborare alla valutazione dei rischiart. 25, lett. aFirma o contributo al DVR
Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitariaart. 25, lett. b; art. 41Protocollo sanitario, giudizi di idoneità
Istituire e custodire la cartella sanitaria e di rischioart. 25, lett. cCartella sanitaria
Comunicare i risultati anonimi collettiviart. 25, lett. iRelazione alla riunione periodica
Visitare gli ambienti di lavoroart. 25, lett. lVerbale di sopralluogo, cadenza annotata nel DVR

Gli obblighi propri del medico competente sono presidiati da sanzioni specifiche dell’art. 58, distinte da quelle del datore di lavoro.

Forme dell’incarico e incompatibilità

L’art. 39 consente di scegliere un medico dipendente, un libero professionista o un medico di una struttura esterna convenzionata. Per le aziende con più unità produttive o per i gruppi si possono nominare più medici competenti, individuando un coordinatore. Non può essere medico competente il dipendente di una struttura pubblica assegnato ad attività di vigilanza.

Esempio: un’officina di carpenteria in cui si salda, si usano solventi e il rumore supera i valori d’azione deve nominare il medico competente prima che il personale esposto inizi l’attività, perché la visita preventiva va fatta prima dell’adibizione alla mansione. Contenuti della lettera d’incarico e scelta del professionista sono trattati nella guida alla nomina del medico competente; il profilo operativo è descritto nella scheda sul ruolo del medico competente.

Il testo coordinato degli artt. 25, 38 e 39 è sul D.Lgs. 81/2008 consolidato di Normattiva.

Domande frequenti

  • Il medico di base o un medico del lavoro qualsiasi può fare da medico competente?

    Solo se possiede uno dei titoli dell'art. 38 e partecipa al programma ECM con la quota di crediti richiesta nella disciplina di medicina del lavoro. Il medico di famiglia senza specializzazione in medicina del lavoro o titolo equivalente non può assumere l'incarico. Prima di firmare la nomina conviene verificare l'iscrizione nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero della Salute.

  • Un'azienda senza rischi per la salute deve comunque avere il medico competente?

    No. La nomina dipende dalla valutazione dei rischi: se il DVR non individua esposizioni per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria, il medico competente non è obbligatorio. È però prudente motivare per iscritto l'esclusione nel DVR, perché basta un rischio sottovalutato, come l'uso del videoterminale oltre le soglie, per far scattare l'obbligo.

  • Il medico competente può essere un dipendente dell'azienda?

    Sì. L'art. 39 ammette tre forme: dipendente del datore di lavoro, libero professionista, dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore. Non può invece svolgere l'incarico il medico dipendente di una struttura pubblica assegnato agli uffici di vigilanza. In ogni forma resta autonomo nei giudizi sanitari.