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Glossario

Sorveglianza sanitaria

Sorveglianza sanitaria: definizione del D.Lgs. 81/2008, quando è obbligatoria, i rischi che la attivano articolo per articolo e chi fa cosa in azienda.

La sorveglianza sanitaria è, per l’art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 81/2008, l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività. La effettua il medico competente secondo l’art. 41.

È un sistema continuativo, non una singola visita. Comprende visite, esami mirati, un protocollo scritto, una cartella per ogni lavoratore e la restituzione di dati collettivi all’azienda.

Quando è obbligatoria

L’art. 41, comma 1, indica due soli presupposti. Il primo sono i casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva dell’art. 6. Il secondo è la richiesta del lavoratore, se il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi. Fuori da questi casi la sorveglianza non è dovuta, e non è lecito estenderla a tutti per prudenza: gli atti medici sul lavoratore richiedono una base legale.

I casi «previsti dalla normativa» sono sparsi nei Titoli del Testo Unico e in alcune leggi speciali. Questa è la mappa dei principali.

RischioNorma che attiva la sorveglianzaPresupposto tipico
Movimentazione manuale dei carichiArt. 168, comma 2, lett. d)Esito della valutazione del rischio
VideoterminaliArt. 176Uso sistematico per almeno 20 ore settimanali
RumoreArt. 196Superamento dei valori superiori di azione
VibrazioniArt. 204Superamento dei valori d’azione
Campi elettromagnetici e radiazioni otticheArtt. 211 e 218Esito della valutazione specifica
Agenti chimici pericolosiArt. 229Rischio non irrilevante per la salute
Cancerogeni e mutageni, amiantoArtt. 242 e 259Esposizione rilevata dalla valutazione
Agenti biologiciArt. 279Esito della valutazione del rischio biologico
Lavoro notturnoD.Lgs. 66/2003, art. 14Adibizione al lavoro notturno

Le soglie puntuali di ogni rischio sono spiegate nelle voci dedicate. Per il lavoro notturno restano ferme le regole del D.Lgs. 66/2003 sull’orario.

Chi fa cosa

La sorveglianza coinvolge tre soggetti con obblighi distinti. Confonderli è la causa più comune di visite saltate.

  1. Il datore di lavoro, con il dirigente, nomina il medico competente, invia i lavoratori alle visite entro le scadenze del programma e vigila che nessuno sia adibito alla mansione senza giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lett. a), g) e bb). Il comma 2 dello stesso articolo gli impone di fornire al medico le informazioni sui rischi e sui processi produttivi.
  2. Il medico competente redige il protocollo sanitario in base ai rischi specifici, esegue le visite, esprime i giudizi e custodisce la cartella sanitaria e di rischio (art. 25).
  3. Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti (art. 20, comma 2, lett. i).

Come si scrive il protocollo, mansione per mansione, è spiegato nella guida al protocollo di sorveglianza sanitaria.

Le parti del sistema

Ogni elemento della sorveglianza ha una voce di glossario propria. Questa tabella serve a orientarsi senza duplicarle.

ElementoCos’èDove approfondire
Visita preventivaAccertamento prima dell’adibizione alla mansioneVisita medica preventiva
Visita periodicaControllo ripetuto, di norma annuale salvo diversa periodicitàVisita medica periodica
Altre visite dell’art. 41, comma 2Su richiesta, cambio mansione, cessazione nei casi previsti, rientro dopo oltre 60 giorni di assenza per motivi di salute, se il medico competente la ritiene necessariaArt. 41
Monitoraggio biologicoAnalisi su sangue o urine per alcuni agentiValore limite biologico
EsitoGiudizio scritto sulla mansione specificaIdoneità sanitaria

Esempio: un’officina di 15 addetti valuta rumore e vibrazioni al banco di smerigliatura e solventi in verniciatura. Nomina il medico competente, che prevede visita con audiometria per gli smerigliatori e visita con esami ematochimici per i verniciatori. Gli impiegati amministrativi, sotto le 20 ore di videoterminale, restano fuori dal programma, e il DVR lo motiva. Alla riunione periodica il medico presenta i risultati anonimi collettivi, che servono a verificare se le misure di riduzione funzionano.

La procedura completa, dalla nomina allo scadenzario, è nella guida alla sorveglianza sanitaria. Il testo vigente dell’art. 41 è nel D.Lgs. 81/2008 consolidato su Normattiva.

Domande frequenti

  • Un'azienda con soli impiegati deve attivare la sorveglianza sanitaria?

    Dipende dalla valutazione dei rischi, non dal tipo di contratto o dal settore. Se gli impiegati usano il videoterminale in modo sistematico per almeno venti ore settimanali, dedotte le pause, la sorveglianza è obbligatoria per il Titolo VII. Se nessun rischio previsto dalla legge è presente, non va attivata, e il DVR deve motivare questa conclusione in modo verificabile.

  • Il lavoratore può chiedere una visita anche se non è esposto a rischi tabellati?

    Può chiederla, ma l'art. 41, comma 1, lett. b) la rende dovuta solo se il medico competente ritiene la richiesta correlata ai rischi lavorativi. Il diritto quindi presuppone un medico competente già nominato. In un'azienda senza sorveglianza attiva la richiesta del lavoratore non obbliga a nominarlo, ma può essere il segnale di un rischio sfuggito alla valutazione.

  • La sorveglianza sanitaria può servire a controllare le assenze per malattia?

    No. La sorveglianza ha per oggetto il rapporto tra salute e rischi della mansione e non può essere usata per verificare la fondatezza di un'assenza, accertamento riservato ai medici dell'ente previdenziale. L'art. 41, comma 3, vieta inoltre le visite per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.