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TUS

Titolo IX · Capo I — Protezione da agenti chimici

Art. 226 — Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 226 disciplina come prepararsi e come reagire quando in azienda succede un incidente che coinvolge agenti chimici pericolosi: uno sversamento, un rilascio di vapori, un contatto accidentale, un principio d’incendio di sostanze infiammabili. In sintesi:

Co. 1 — Ferme restando le disposizioni generali sulla gestione delle emergenze e sul primo soccorso (artt. 43 e 45), il datore di lavoro predispone procedure di intervento adeguate da attuare al verificarsi di incidenti o emergenze dovuti alla presenza di agenti chimici pericolosi. Le misure comprendono esercitazioni di sicurezza, da effettuare a intervalli connessi alla tipologia di rischio, e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. Co. 2 — Quando l’incidente o l’emergenza si verifica, il datore di lavoro adotta misure immediate per attenuarne gli effetti — in particolare assistenza, evacuazione e soccorso — e ne informa i lavoratori; adotta poi le misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita, o indispensabili per riparazioni e attività necessarie, vengono forniti indumenti protettivi, DPI e attrezzature idonee, da usare finché persiste la situazione anomala. Co. 3 — Le persone non protette e non autorizzate devono essere tenute lontane dall’area colpita. Co. 4 — Fermo restando quanto già previsto dall’art. 225 in tema di misure specifiche di protezione, il datore di lavoro appronta sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza. Co. 5 — Le misure di emergenza devono confluire nel piano di emergenza aziendale e comprendere le informazioni utili ai servizi di intervento, interni ed esterni: la segnalazione preventiva dei pericoli connessi alle attività e agli agenti chimici presenti, le misure di identificazione dei rischi, le precauzioni e le procedure, oltre a ogni informazione disponibile sui rischi specifici che possono manifestarsi durante l’evento.

Ricorda infine che, per effetto dell’art. 224, co. 2, queste disposizioni non si applicano quando la valutazione dei rischi ex art. 223 ha dimostrato un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.

Cosa significa in pratica

L’art. 226 è il “piano B” del rischio chimico: gli articoli precedenti del Capo I servono a evitare che l’incidente accada, questo serve a limitare i danni quando accade comunque. La norma chiede tre cose, in sequenza logica: prepararsi prima, reagire durante, informare chi interviene.

Prima dell’evento. Non basta il generico piano di evacuazione antincendio: se in azienda ci sono agenti chimici pericolosi, il piano di emergenza deve contenere scenari e procedure dedicati. Pensa a un magazzino con solventi: la procedura deve dire chi interviene su uno sversamento, con quale kit di assorbimento, con quali DPI, quando si evacua e quando si chiama l’esterno. Le esercitazioni vanno calibrate sul rischio reale: in uno stabilimento galvanico avranno frequenza e complessità ben diverse rispetto a un’officina che usa qualche bombola di gas tecnico.

Durante l’evento. La priorità è attenuare gli effetti: assistere gli esposti, evacuare, soccorrere, avvisare i lavoratori. Poi si ripristina, ma con una regola ferrea: nell’area colpita entrano solo gli addetti indispensabili, protetti con DPI e attrezzature adeguate allo scenario (ad esempio autorespiratori o maschere con filtri idonei per un rilascio di vapori, tute chimiche per uno sversamento di corrosivi). Tutti gli altri restano fuori. È l’errore che ricorre in molti infortuni gravi: il collega volenteroso che entra “solo un attimo” a chiudere una valvola, senza protezioni.

Le informazioni per i soccorritori. I vigili del fuoco e il 118 che arrivano in azienda devono poter sapere subito che cosa c’è dentro: quali sostanze, dove sono stoccate, quali pericoli specifici comporta l’evento in corso. In pratica significa tenere aggiornate e accessibili le schede di dati di sicurezza, le planimetrie con i depositi di sostanze pericolose e le procedure interne, e prevedere chi le consegna ai soccorritori. La valutazione del rischio chimico è la base da cui ricavare questi contenuti.

Infine i sistemi di allarme: l’incidente chimico va segnalato tempestivamente a chi è esposto. A seconda dei casi si va dalla sirena dedicata ai rilevatori di gas con allarme automatico, fino a semplici procedure di chiamata codificate — l’importante è che il sistema esista, funzioni e sia conosciuto da tutti.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (e dirigente, secondo le rispettive attribuzioni): predispone le procedure, organizza le esercitazioni, fornisce DPI e attrezzature di intervento, appronta gli allarmi, garantisce le informazioni ai servizi di emergenza.
  • Addetti alle emergenze e al primo soccorso: designati ai sensi dell’art. 43 e formati anche sugli scenari chimici specifici dell’azienda; la loro designazione va coordinata con le procedure dell’art. 226.
  • Preposto: vigila sul rispetto delle procedure, in particolare sul divieto di accesso all’area colpita per il personale non protetto.
  • Lavoratori: seguono le procedure e le istruzioni ricevute; quelli autorizzati a operare nell’area colpita usano i DPI e le attrezzature fornite per tutta la durata della situazione anomala.
  • Servizi esterni di emergenza: destinatari delle informazioni preventive e in corso di evento previste dal comma 5.

Errori comuni

  1. Piano di emergenza “fotocopia” che parla solo di incendio ed evacuazione, senza uno scenario per sversamenti o rilasci delle sostanze effettivamente presenti nel DVR.
  2. Esercitazioni mai svolte o mai documentate: la prova annuale di evacuazione non copre da sola gli scenari chimici, e ciò che non è tracciato per l’organo di vigilanza non esiste.
  3. DPI di emergenza assenti o scaduti: il kit antisversamento vuoto, l’autorespiratore non revisionato, la doccia di emergenza non funzionante scoperti proprio il giorno in cui servono.
  4. Accesso all’area colpita non presidiato: nessuno delimita la zona e chiunque può rientrare prima della bonifica, in violazione diretta del comma 3.
  5. Invocare l’esonero del “rischio irrilevante” senza averlo dimostrato: saltare le misure dell’art. 226 è legittimo solo se la valutazione ex art. 223 documenta un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

Domande frequenti sull’art. 226

L'art. 226 si applica a tutte le aziende che usano prodotti chimici?

No. Se la valutazione del rischio chimico ex art. 223 dimostra un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, l'art. 224, co. 2 esonera dall'applicazione dell'art. 226. L'esonero però va dimostrato nel DVR con una valutazione documentata: in assenza di questa, gli obblighi di gestione delle emergenze chimiche si applicano per intero.

Basta il piano di emergenza ed evacuazione generale per essere in regola?

Non del tutto. Il piano di emergenza generale resta la cornice, ma l'art. 226 richiede che contenga anche le procedure specifiche per gli scenari chimici: sversamenti, rilasci, contatti accidentali, incendi di sostanze pericolose. Servono inoltre esercitazioni periodiche su questi scenari e informazioni sugli agenti presenti accessibili ai soccorritori interni ed esterni.

Chi può entrare nell'area colpita da uno sversamento o da un rilascio?

Solo i lavoratori indispensabili per le riparazioni e le attività necessarie al ripristino, dotati di indumenti protettivi, DPI e attrezzature idonee, da usare finché dura la situazione anomala. Tutte le persone non protette e non autorizzate devono essere tenute lontane dall'area finché l'emergenza non è rientrata.

Le esercitazioni di sicurezza sono davvero obbligatorie?

Sì: l'art. 226 le prevede espressamente tra le misure di preparazione all'emergenza, insieme alla messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. La frequenza va rapportata alla tipologia di rischio presente in azienda e le prove svolte vanno documentate, perché in sede ispettiva l'esercitazione non tracciata è difficilmente dimostrabile.

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