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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione VII — Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 52 — Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 52 chiude la Sezione VII sulla consultazione e partecipazione dei lavoratori con una norma di sistema: crea la “cassa” che dovrebbe finanziare la rappresentanza per la sicurezza là dove le aziende sono troppo piccole per sostenerla da sole.

Co. 1 — È costituito presso l’INAIL il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il Fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione collettiva non preveda sistemi di rappresentanza e di pariteticità migliorativi o almeno di pari livello, e ha tre obiettivi: a) sostenere e finanziare — con almeno il 50% delle risorse — le attività dei RLST, compresa la loro formazione; b) finanziare la formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), dei lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori autonomi; c) sostenere le attività degli organismi paritetici. Co. 2 — Il Fondo è alimentato, tra l’altro, da un contributo delle aziende in cui non è stato eletto o designato il RLS, pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato nell’azienda o unità produttiva. Commi successivi — Rinviano alla decretazione ministeriale la definizione delle modalità di funzionamento, di articolazione settoriale e territoriale del Fondo e di versamento dei contributi, e ne disciplinano l’amministrazione con il coinvolgimento paritetico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Cosa significa in pratica

L’art. 52 è il completamento economico del disegno tracciato dagli articoli 47 e 48. Il legislatore sa che in una microimpresa con tre dipendenti difficilmente qualcuno si candiderà come RLS: per questo esiste il rappresentante territoriale (RLST), che segue tutte le aziende del comparto o del territorio prive di rappresentante interno. Ma un RLST che visita decine di aziende ha costi reali — permessi, trasferte, formazione dedicata — e qualcuno deve pagarli. La risposta dell’articolo è mutualistica: pagano, con l’equivalente di due ore lavorative annue per dipendente, proprio le aziende che non hanno un RLS interno.

Il meccanismo ha anche una funzione di stimolo: se avere il RLS interno “costa zero” e non averlo comporta un contributo al Fondo, il datore di lavoro ha un incentivo concreto a favorire l’elezione del rappresentante in azienda.

Qui però serve onestà operativa: il Fondo, nel regime generale, non è mai diventato pienamente operativo, perché la decretazione attuativa richiesta dalla norma non è stata adottata. Il contributo delle due ore non è quindi oggi materialmente esigibile nella generalità dei settori. Fanno storia a sé i comparti con una bilateralità forte — l’edilizia su tutti — dove la contrattazione collettiva ha costruito sistemi di rappresentanza territoriale e di pariteticità che la stessa norma riconosce come alternativi, quando migliorativi o di pari livello: lì il RLST esiste davvero ed è finanziato dagli enti bilaterali di categoria.

Attenzione a non trarne la conclusione sbagliata: l’inattuazione del Fondo non rende facoltativa la rappresentanza. Il diritto dei lavoratori ad avere un RLS (interno, territoriale o di sito produttivo) resta pieno, così come restano pieni gli obblighi del datore di lavoro di consultazione previsti dall’art. 50 e il ruolo degli organismi paritetici dell’art. 51 come sede di supporto per formazione e buone prassi.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • INAIL: sede istituzionale del Fondo, ne cura la gestione secondo le regole demandate ai decreti attuativi.
  • Ministeri e parti sociali: destinatari del compito di definire funzionamento, articolazione e amministrazione paritetica del Fondo.
  • Datore di lavoro senza RLS interno: potenziale soggetto obbligato al contributo delle due ore annue per lavoratore, allo stato non esigibile in via generale; in alcuni settori versa contributi analoghi al sistema bilaterale di categoria.
  • RLST e organismi paritetici: beneficiari delle risorse, a garanzia della tutela nelle piccole imprese (approfondisci il ruolo del RLS).

Errori comuni

  1. Credere che senza RLS “non cambi nulla”. Anche dove il contributo al Fondo non è esigibile, l’assenza del RLS interno attiva la rappresentanza territoriale e non elimina gli obblighi di consultazione: in sede ispettiva la mancata comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL, quando eletto, resta contestabile.
  2. Confondere il Fondo con la bilateralità di settore. Nei comparti come l’edilizia i versamenti agli enti bilaterali derivano dal contratto collettivo, non dall’art. 52: sono dovuti a prescindere dallo stato di attuazione del Fondo.
  3. Impedire o scoraggiare l’elezione del RLS per “risparmiare”. È un calcolo doppiamente sbagliato: la norma nasce proprio per rendere neutro il costo della rappresentanza, e l’ostacolo all’esercizio delle funzioni del RLS espone il datore di lavoro all’apparato sanzionatorio previsto dal Titolo I per gli obblighi di consultazione.
  4. Dimenticare la formazione finanziabile. L’art. 52 individua tra i beneficiari anche i datori di lavoro delle PMI e i lavoratori autonomi: nelle realtà micro, i canali della pariteticità e della bilateralità restano la via più economica per assolvere bene gli obblighi formativi.

Domande frequenti sull’art. 52

La mia azienda non ha eletto il RLS: devo versare il contributo delle due ore lavorative annue?

L'art. 52 prevede questo contributo come fonte di alimentazione del Fondo, ma il meccanismo di versamento doveva essere definito da un decreto ministeriale attuativo che, per il regime generale, non è mai arrivato. In pratica il contributo non è oggi esigibile nella generalità dei settori; in alcuni comparti, come l'edilizia, funzioni analoghe sono assolte dal sistema della bilateralità di categoria. Resta invece pienamente operante l'obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del RLS, se eletto.

Cosa dovrebbe finanziare il Fondo dell'art. 52?

Tre cose: le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), compresa la loro formazione, a cui è riservata almeno la metà delle risorse; la formazione in materia di sicurezza dei datori di lavoro delle PMI, dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori autonomi; il sostegno alle attività degli organismi paritetici. Il baricentro è dichiaratamente la piccola impresa, dove la rappresentanza aziendale spesso manca.

Se il RLS aziendale manca, chi tutela i lavoratori di una piccola impresa?

Interviene il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) previsto dall'art. 48, che esercita le attribuzioni dell'art. 50 per tutte le aziende del territorio o comparto prive di RLS interno. L'art. 52 è il tassello economico di questo disegno: il Fondo dovrebbe finanziarne attività e formazione, così che la tutela non dipenda dalle disponibilità della singola microimpresa.

L'art. 52 impone qualche adempimento diretto al datore di lavoro?

No: è una norma di carattere organizzativo e finanziario, rivolta a INAIL, parti sociali e ministeri, e non è assistita da sanzioni specifiche. Gli obblighi concreti del datore di lavoro sulla rappresentanza restano quelli degli articoli vicini: consentire l'elezione del RLS, consultarlo nei casi dell'art. 50 e comunicarne il nominativo all'INAIL.

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