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TUS

Figura della sicurezza

RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Chi è, in una frase

Il RLS è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori su tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 47): non gestisce la prevenzione e non ne risponde, ma è il canale attraverso cui le istanze di chi lavora arrivano al datore di lavoro e agli organi di vigilanza.

Requisiti e formazione

Per fare il RLS non serve un titolo di studio specifico: è una funzione di rappresentanza, non un incarico tecnico. Serve però la formazione dedicata prevista dall’art. 37:

  • Formazione iniziale: almeno 32 ore, con contenuti minimi su normativa, rischi e loro individuazione, ruolo della rappresentanza e nozioni di comunicazione.
  • Aggiornamento periodico: obbligatorio con cadenza annuale, di durata diversa a seconda del numero di lavoratori dell’azienda.
  • A carico del datore di lavoro: la formazione si svolge in orario di lavoro e non comporta oneri per il rappresentante.

La durata puntuale e i contenuti sono fissati dagli accordi e dalla contrattazione: per il quadro aggiornato rimandiamo alla guida sulla formazione del RLS.

Come si diventa RLS

L’art. 47 distingue in base alle dimensioni:

  • Fino a 15 lavoratori: il RLS è eletto di norma direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale.
  • Oltre 15 lavoratori: è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali, quando presenti.

Il numero minimo di RLS cresce con la dimensione aziendale (in genere uno, due o tre a seconda delle fasce di addetti). I passaggi pratici — verbale, comunicazioni, tutele del rappresentante — sono nella guida all’elezione del RLS.

Cosa fa davvero

Le attribuzioni sono elencate nell’art. 50 e disegnano una figura con diritti precisi. Il RLS efficace:

  • accede ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni e vi effettua sopralluoghi;
  • è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulla designazione degli addetti alla prevenzione e sull’organizzazione della formazione;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale su rischi, misure, infortuni e sostanze pericolose, e le informazioni degli organi di vigilanza;
  • partecipa alla riunione periodica e vi porta le osservazioni raccolte dai colleghi;
  • fa proposte in merito all’attività di prevenzione e formula osservazioni durante le visite ispettive;
  • avverte il datore di lavoro dei rischi individuati e, nei casi gravi, può ricorrere alle autorità competenti se ritiene che le misure adottate non siano idonee.

Per esercitare queste funzioni dispone del tempo necessario retribuito e non subisce pregiudizio per lo svolgimento del ruolo. In cambio è tenuto al segreto industriale sulle informazioni di cui viene a conoscenza. I casi in cui la consultazione è obbligatoria sono raccolti nella guida dedicata.

RLS aziendale, territoriale o di sito produttivo

Il Testo Unico prevede più forme di rappresentanza a seconda del contesto:

  • RLS aziendale: la figura ordinaria dell’art. 47, interna all’azienda o all’unità produttiva.
  • RLS territoriale (RLST): disciplinato dall’art. 48, esercita le funzioni per le aziende del territorio in cui non è stato eletto un rappresentante interno. È individuato negli organismi paritetici o secondo gli accordi collettivi.
  • RLS di sito produttivo: previsto dall’art. 49 per contesti come porti, centri commerciali, poli chimici e cantieri complessi, dove operano più aziende compresenti e serve un coordinamento della rappresentanza.

La scelta non è discrezionale: dipende dal fatto che i lavoratori abbiano o meno eletto un proprio rappresentante e dal tipo di insediamento produttivo.

Errori comuni

  1. “Tanto nessuno lo vuole fare”: non eleggere il RLS non elimina la rappresentanza. In assenza di elezione interna subentra il RLST, e l’azienda resta comunque esposta ai contributi previsti per il sistema territoriale.
  2. Formazione mai fatta o mai aggiornata: le 32 ore iniziali e l’aggiornamento annuale sono un obbligo del datore di lavoro (art. 37). Un RLS non formato è un adempimento solo sulla carta.
  3. Consultazione “a cose fatte”: consultare il RLS dopo aver già chiuso il DVR svuota il diritto previsto dall’art. 50, che parla espressamente di consultazione preventiva.
  4. Confondere il RLS con l’ RSPP: il RSPP è il tecnico che consiglia il datore di lavoro, il RLS rappresenta i lavoratori. Sono ruoli distinti, con interessi e responsabilità diverse, e non vanno mai cumulati sulla stessa persona.
  5. Negare l’accesso ai documenti: rifiutare al RLS la documentazione dell’art. 50 non è una scelta organizzativa ma una violazione sanzionata. La trasparenza verso il rappresentante è un obbligo, non una cortesia.

Domande frequenti

Il RLS è obbligatorio in tutte le aziende?

La rappresentanza è sempre prevista: l'art. 47 stabilisce che in ogni azienda o unità produttiva è istituito il RLS. Nelle realtà fino a 15 lavoratori è eletto di norma direttamente dai lavoratori; sopra i 15 è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali. Se in azienda non viene eletto nessuno, le funzioni sono esercitate dal RLS territoriale (RLST).

Il RLS ha responsabilità penali per gli infortuni?

No. Il RLS non ha obblighi di sicurezza verso i colleghi né poteri di spesa: è un portatore di istanze, non un garante. Non risponde quindi degli infortuni altrui. Deve però svolgere il ruolo correttamente e mantenere il segreto industriale sulle informazioni di cui viene a conoscenza.

Quante ore di formazione servono per fare il RLS?

L'art. 37 prevede una formazione iniziale di almeno 32 ore, di cui una parte su rischi specifici e tecniche di controllo, più un aggiornamento periodico annuale la cui durata varia con la dimensione aziendale. La formazione è a carico del datore di lavoro e si svolge in orario di lavoro.

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