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TUS

Titolo I · Capo II — Sistema istituzionale

Art. 14 — Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 14 — interamente riscritto dal D.L. 146/2021, convertito nella L. 215/2021 — disciplina il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, la misura cautelare più incisiva a disposizione degli organi di vigilanza. In sintesi:

Presupposti — L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta la sospensione quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto (lavoro irregolare), oppure in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, elencate nell’Allegato I. Non è più richiesta alcuna reiterazione delle violazioni. Perimetro del provvedimento — La sospensione può riguardare la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni oppure, in alternativa, l’attività lavorativa dei soli lavoratori interessati; unitamente alla sospensione possono essere imposte specifiche misure per far cessare il pericolo. Competenza — Per le violazioni di sicurezza il provvedimento può essere adottato anche dai servizi ispettivi delle ASL, nell’ambito delle rispettive competenze di vigilanza ex art. 13. Effetti collaterali — Per tutto il periodo di sospensione l’impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione; il provvedimento è comunicato alle autorità competenti ai fini dell’interdizione. Tutela dei lavoratori — Il datore di lavoro deve comunque corrispondere la retribuzione e versare i contributi ai lavoratori interessati dalla sospensione. Casi particolari — La sospensione per lavoro irregolare non si applica se il lavoratore in nero è l’unico occupato dall’impresa; nei cantieri gli effetti decorrono di regola dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, salvo pericolo imminente che imponga la cessazione immediata. Revoca — Condizionata alla regolarizzazione dei lavoratori, al ripristino delle regolari condizioni di lavoro e al pagamento di una somma aggiuntiva, raddoppiata se l’impresa ha già subito sospensioni nei cinque anni precedenti. Ricorsi — Contro la sospensione per lavoro irregolare è ammesso ricorso amministrativo all’articolazione territoriale sovraordinata dell’Ispettorato, che deve pronunciarsi in tempi stretti; decorso inutilmente il termine, il provvedimento perde efficacia. Inottemperanza — Chi prosegue l’attività nonostante la sospensione commette reato, punito con l’arresto o con l’ammenda a seconda della causa della sospensione.

Cosa significa in pratica

La sospensione è lo strumento con cui l’ordinamento dice all’impresa: fermati adesso, poi discutiamo. Non è una sanzione che arriva a distanza di mesi, ma un provvedimento immediato, adottato durante l’accesso ispettivo, che blocca il reparto, il cantiere o l’intera attività finché le condizioni non vengono ripristinate.

Il D.L. 146/2021 ha reso il meccanismo molto più severo. Prima la soglia del lavoro irregolare era al 20% e per le violazioni di sicurezza serviva la reiterazione; oggi la soglia è al 10% dei lavoratori presenti al momento dell’accesso e basta una sola violazione grave dell’Allegato I. Il calcolo sui “presenti” è il punto che sorprende di più le aziende: in un cantiere dove al momento del sopralluogo lavorano quattro persone, un solo operaio senza comunicazione preventiva vale il 25% — ben oltre la soglia.

L’elenco dell’Allegato I merita una lettura attenta, perché coincide con gli adempimenti fondamentali del decreto: DVR mancante, formazione e addestramento non effettuati, RSPP non nominato (art. 17), POS assente nei cantieri, protezioni contro le cadute dall’alto o contro il seppellimento negli scavi mancanti, lavori vicino a linee elettriche senza precauzioni. In altre parole: le stesse carenze che un’ispezione rileva per prime sono anche quelle che possono fermare l’azienda seduta stante. Su cosa guardano concretamente gli ispettori, vedi la guida su ispezioni ASL e INL.

Gli effetti economici vanno oltre il fermo produttivo. Durante la sospensione l’impresa resta obbligata a pagare retribuzioni e contributi, non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e, per riaprire, deve versare una somma aggiuntiva (raddoppiata per i recidivi nel quinquennio), oltre naturalmente a regolarizzare le posizioni e sanare le violazioni — che per la parte penale seguono il percorso della prescrizione obbligatoria, spiegato nella guida sul verbale di prescrizione. Il percorso completo di revoca è descritto nella guida dedicata alla sospensione dell’attività.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Ispettorato nazionale del lavoro: adotta il provvedimento sia per lavoro irregolare sia per le gravi violazioni di sicurezza, nell’ambito della vigilanza di cui all’art. 13.
  • Servizi ispettivi delle ASL: possono adottare la sospensione per le violazioni in materia di salute e sicurezza nelle materie di loro competenza.
  • Datore di lavoro: destinatario del provvedimento; deve cessare l’attività sospesa, mantenere retribuzione e contribuzione ai lavoratori, attivarsi per la revoca. La prosecuzione dell’attività in violazione del provvedimento è reato.
  • Lavoratori interessati: tutelati sul piano retributivo e contributivo per tutta la durata della sospensione.
  • Stazioni appaltanti pubbliche: l’impresa sospesa è interdetta dalla contrattazione con la pubblica amministrazione per la durata del provvedimento.

Errori comuni

  1. Calcolare la soglia del 10% sull’organico aziendale. La percentuale si misura sui lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso: nelle piccole squadre la soglia si supera con un solo irregolare.
  2. Credere che serva la recidiva. Dal 2021 una singola violazione dell’Allegato I è sufficiente: il “primo controllo” non è più una zona franca.
  3. Proseguire l’attività “solo per finire il lavoro”. L’inottemperanza al provvedimento è un reato autonomo, che si aggiunge alle violazioni originarie e pregiudica anche il percorso di revoca.
  4. Sospendere retribuzione e contributi ai dipendenti. L’art. 14 impone espressamente il contrario: il costo del fermo grava sull’impresa, non sui lavoratori.
  5. Trascurare l’effetto interdittivo sugli appalti pubblici. Per le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione il divieto di contrattare può pesare più del fermo stesso: va considerato subito nella strategia di regolarizzazione.

Domande frequenti sull’art. 14

Quando scatta la sospensione dell'attività per lavoro irregolare?

Quando l'Ispettorato del lavoro riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo è occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto. La percentuale si calcola sui presenti, non sull'organico complessivo: in una piccola squadra basta un solo lavoratore in nero per superare la soglia. Fa eccezione il caso in cui il lavoratore irregolare sia l'unico occupato dall'impresa.

Quali violazioni di sicurezza fanno scattare la sospensione?

Quelle elencate nell'Allegato I al decreto: tra le altre, la mancata elaborazione del DVR o del POS, la mancata formazione e addestramento, la mancanza di protezioni contro le cadute dall'alto o contro il seppellimento negli scavi, la mancata nomina del RSPP. A differenza del passato, non serve alcuna reiterazione: è sufficiente accertare una sola grave violazione.

Come si ottiene la revoca della sospensione?

Occorre regolarizzare i lavoratori occupati in nero, ripristinare le regolari condizioni di lavoro eliminando le violazioni accertate e pagare la somma aggiuntiva prevista dalla norma. Su istanza di parte è possibile ottenere la revoca anche pagando subito una quota della somma aggiuntiva, con l'obbligo di versare il saldo entro il termine stabilito. Senza questi passaggi l'attività non può legittimamente riprendere.

Durante la sospensione i lavoratori vanno pagati?

Sì. L'art. 14 stabilisce espressamente che il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione e versare i contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento. La sospensione colpisce l'impresa, non i dipendenti: scaricarne il costo sui lavoratori aggraverebbe la posizione del datore di lavoro.

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