Titolo VIII · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Art. 212 — Deroghe
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 212 chiude il Capo IV del Titolo VIII — riscritto dal D.Lgs. 159/2016 in attuazione della direttiva 2013/35/UE — prevedendo i casi eccezionali in cui i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dall’art. 208 possono essere superati. Sono tre situazioni, mutuate direttamente dalla direttiva europea:
Deroga per la risonanza magnetica — L’esposizione può superare i valori limite quando è connessa all’installazione, alla prova, all’uso, allo sviluppo e alla manutenzione di apparecchiature di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario, o alla ricerca correlata. La deroga vale solo se ricorrono tutte le condizioni previste: la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 209 ha dimostrato che i valori limite sono superati; sono state applicate, tenuto conto dello stato dell’arte, tutte le misure tecniche e organizzative possibili; le circostanze giustificano debitamente il superamento; si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature e delle pratiche di lavoro; il datore di lavoro dimostra che i lavoratori restano protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, anche garantendo che le istruzioni del fabbricante per un uso sicuro siano seguite.
Deroga per le attività militari — Il personale che opera presso installazioni militari o partecipa ad attività militari, comprese le esercitazioni internazionali congiunte, può essere esposto a livelli superiori ai valori limite, purché effetti nocivi e rischi per la sicurezza siano evitati mediante sistemi di protezione equivalenti o più specifici di quelli ordinari.
Deroghe temporanee autorizzate — In circostanze debitamente giustificate, e solo finché tali circostanze permangono, le amministrazioni competenti possono consentire il superamento temporaneo dei valori limite in settori specifici o per attività specifiche, al di fuori dei due casi precedenti, nel quadro delle garanzie previste dalla direttiva europea.
La logica è quella delle eccezioni chiuse: fuori da questi tre casi, i valori limite dell’art. 208 restano invalicabili.
Cosa significa in pratica
Il caso che incontrerai davvero è il primo: la risonanza magnetica. Attorno a un tomografo RM il campo magnetico statico è tale che, durante alcune attività — posizionare un paziente non collaborante, intervenire su un’apparecchiatura in campo, svolgere ricerca con sequenze particolari — l’esposizione di tecnici di radiologia, infermieri, medici e manutentori può superare i valori limite ordinari. Vietare in assoluto quelle attività significherebbe rinunciare alla diagnostica RM: per questo la direttiva europea, e con essa l’articolo 212, ha scelto una deroga condizionata invece di un divieto.
Attenzione però: deroga non significa liberi tutti. Per una struttura del settore sanità e ospedali invocare l’articolo 212 comporta un onere documentale preciso. Nel documento di valutazione — costruito secondo il percorso della valutazione dei campi elettromagnetici — devono risultare: la dimostrazione del superamento, l’elenco delle misure tecniche e organizzative già adottate (procedure di accesso alla sala magnete, delimitazione delle zone, formazione specifica del personale, regole per i portatori di dispositivi impiantati), la giustificazione delle circostanze e la prova che il personale resta protetto, a partire dal rispetto delle istruzioni del fabbricante. Se una sola condizione manca, la deroga non opera e il superamento torna a essere una violazione.
Il secondo punto pratico è il rapporto con il resto del Capo IV, che la deroga non sospende. Il programma di misure dell’art. 210 continua ad applicarsi: l’esposizione va comunque ridotta al minimo tecnicamente possibile. E la sorveglianza sanitaria dell’art. 211 resta pienamente dovuta, incluso il controllo medico per chi segnala effetti indesiderati — vertigini, fosfeni, sapore metallico — tipici del lavoro in prossimità del magnete.
La deroga militare riguarda un perimetro organizzativo particolare (apparati radar, sistemi di comunicazione e guerra elettronica) e presuppone sistemi di protezione dedicati, equivalenti o più rigorosi di quelli del decreto. La terza ipotesi, infine, è una valvola di sicurezza per situazioni settoriali eccezionali: non è nella disponibilità della singola azienda, che non può “autoconcedersi” un superamento temporaneo ma deve rivolgersi alle amministrazioni competenti.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (tipicamente la direzione della struttura sanitaria o il fabbricante/manutentore di apparecchiature RM): verifica e documenta tutte le condizioni della deroga nella valutazione ex art. 209, mantiene le misure dell’art. 210 e garantisce sorveglianza sanitaria, informazione e formazione degli esposti.
- RSPP e esperto incaricato delle misurazioni: quantificano l’esposizione nelle attività in deroga e supportano la dimostrazione documentale richiesta dalla norma.
- Medico competente: calibra il protocollo sanitario sul personale che opera in deroga, con attenzione ai soggetti a rischio particolare (portatrici in gravidanza, portatori di dispositivi impiantati), per i quali la deroga non abbassa le tutele.
- Lavoratori esposti: seguono le procedure di accesso e le istruzioni operative e segnalano tempestivamente ogni effetto indesiderato, presupposto del controllo medico dell’art. 211.
Errori comuni
- Trattare la deroga RM come un’esenzione di reparto. La deroga copre attività specifiche connesse alle apparecchiature RM, non l’intera radiologia: il personale amministrativo o le mansioni lontane dal magnete restano sotto il regime ordinario degli artt. 208-210.
- Invocare la deroga senza averla documentata. In sede ispettiva la deroga esiste solo se le condizioni sono dimostrate per iscritto nella valutazione dei rischi; un superamento “di fatto”, privo di quella dimostrazione, è una violazione degli obblighi del Capo IV.
- Sospendere le altre tutele. Programma di riduzione, segnaletica, delimitazione delle aree, formazione e sorveglianza sanitaria non vengono meno nelle situazioni in deroga: la deroga riguarda il tetto di esposizione, non il sistema di prevenzione.
- Estendere la deroga a soggetti particolarmente sensibili. Per lavoratrici in gravidanza e portatori di dispositivi medici impiantati le valutazioni vanno fatte caso per caso con il medico competente: la deroga non autorizza a esporli oltre i livelli per loro compatibili.
Domande frequenti sull’art. 212
La deroga per la risonanza magnetica vale automaticamente per tutti i reparti di radiologia?
No. La deroga non è un'esenzione generalizzata per il settore sanitario: opera solo per le attività connesse alle apparecchiature RM (installazione, prova, uso, sviluppo, manutenzione, ricerca correlata) e solo se tutte le condizioni della norma sono soddisfatte e documentate. Servono una valutazione ex art. 209 che dimostri il superamento, l'adozione di tutte le misure tecniche e organizzative allo stato dell'arte e il rispetto delle istruzioni del fabbricante per un uso sicuro.
In deroga si possono superare anche i valori di azione, oltre ai valori limite?
La deroga riguarda i valori limite di esposizione dell'art. 208, che di regola non possono mai essere superati. I valori di azione restano soglie operative: il loro superamento fa comunque scattare il programma di misure dell'art. 210, che continua ad applicarsi anche nelle situazioni in deroga. In altre parole, la deroga non sospende la prevenzione: sposta solo il tetto invalicabile, a condizioni molto strette.
Un'azienda privata può chiedere una deroga per una propria lavorazione particolare?
Non in autonomia. Fuori dai casi della risonanza magnetica e delle attività militari, il superamento temporaneo dei valori limite in settori o attività specifiche può essere consentito solo dai ministeri competenti, in circostanze debitamente giustificate e finché tali circostanze permangono. L'azienda deve quindi rappresentare la situazione all'autorità e, nell'attesa, mantenere l'esposizione entro i limiti ordinari.
Nei casi in deroga i lavoratori restano protetti?
Sì, ed è il punto centrale della norma: la deroga è ammessa solo se il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono comunque protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza. Restano dovuti la sorveglianza sanitaria dell'art. 211, l'informazione e la formazione degli esposti e il controllo medico in caso di effetti indesiderati o superamenti anomali.
Approfondisci
- ArticoloArt. 208 — Valori limite di esposizione e valori di azione
- ArticoloArt. 209 — Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
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