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TUS

Titolo VIII · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Art. 212 — Deroghe

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 212 chiude il Capo IV del Titolo VIII — riscritto dal D.Lgs. 159/2016 in attuazione della direttiva 2013/35/UE — prevedendo i casi eccezionali in cui i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dall’art. 208 possono essere superati. Sono tre situazioni, mutuate direttamente dalla direttiva europea:

Deroga per la risonanza magnetica — L’esposizione può superare i valori limite quando è connessa all’installazione, alla prova, all’uso, allo sviluppo e alla manutenzione di apparecchiature di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario, o alla ricerca correlata. La deroga vale solo se ricorrono tutte le condizioni previste: la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 209 ha dimostrato che i valori limite sono superati; sono state applicate, tenuto conto dello stato dell’arte, tutte le misure tecniche e organizzative possibili; le circostanze giustificano debitamente il superamento; si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature e delle pratiche di lavoro; il datore di lavoro dimostra che i lavoratori restano protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, anche garantendo che le istruzioni del fabbricante per un uso sicuro siano seguite.

Deroga per le attività militari — Il personale che opera presso installazioni militari o partecipa ad attività militari, comprese le esercitazioni internazionali congiunte, può essere esposto a livelli superiori ai valori limite, purché effetti nocivi e rischi per la sicurezza siano evitati mediante sistemi di protezione equivalenti o più specifici di quelli ordinari.

Deroghe temporanee autorizzate — In circostanze debitamente giustificate, e solo finché tali circostanze permangono, le amministrazioni competenti possono consentire il superamento temporaneo dei valori limite in settori specifici o per attività specifiche, al di fuori dei due casi precedenti, nel quadro delle garanzie previste dalla direttiva europea.

La logica è quella delle eccezioni chiuse: fuori da questi tre casi, i valori limite dell’art. 208 restano invalicabili.

Cosa significa in pratica

Il caso che incontrerai davvero è il primo: la risonanza magnetica. Attorno a un tomografo RM il campo magnetico statico è tale che, durante alcune attività — posizionare un paziente non collaborante, intervenire su un’apparecchiatura in campo, svolgere ricerca con sequenze particolari — l’esposizione di tecnici di radiologia, infermieri, medici e manutentori può superare i valori limite ordinari. Vietare in assoluto quelle attività significherebbe rinunciare alla diagnostica RM: per questo la direttiva europea, e con essa l’articolo 212, ha scelto una deroga condizionata invece di un divieto.

Attenzione però: deroga non significa liberi tutti. Per una struttura del settore sanità e ospedali invocare l’articolo 212 comporta un onere documentale preciso. Nel documento di valutazione — costruito secondo il percorso della valutazione dei campi elettromagnetici — devono risultare: la dimostrazione del superamento, l’elenco delle misure tecniche e organizzative già adottate (procedure di accesso alla sala magnete, delimitazione delle zone, formazione specifica del personale, regole per i portatori di dispositivi impiantati), la giustificazione delle circostanze e la prova che il personale resta protetto, a partire dal rispetto delle istruzioni del fabbricante. Se una sola condizione manca, la deroga non opera e il superamento torna a essere una violazione.

Il secondo punto pratico è il rapporto con il resto del Capo IV, che la deroga non sospende. Il programma di misure dell’art. 210 continua ad applicarsi: l’esposizione va comunque ridotta al minimo tecnicamente possibile. E la sorveglianza sanitaria dell’art. 211 resta pienamente dovuta, incluso il controllo medico per chi segnala effetti indesiderati — vertigini, fosfeni, sapore metallico — tipici del lavoro in prossimità del magnete.

La deroga militare riguarda un perimetro organizzativo particolare (apparati radar, sistemi di comunicazione e guerra elettronica) e presuppone sistemi di protezione dedicati, equivalenti o più rigorosi di quelli del decreto. La terza ipotesi, infine, è una valvola di sicurezza per situazioni settoriali eccezionali: non è nella disponibilità della singola azienda, che non può “autoconcedersi” un superamento temporaneo ma deve rivolgersi alle amministrazioni competenti.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (tipicamente la direzione della struttura sanitaria o il fabbricante/manutentore di apparecchiature RM): verifica e documenta tutte le condizioni della deroga nella valutazione ex art. 209, mantiene le misure dell’art. 210 e garantisce sorveglianza sanitaria, informazione e formazione degli esposti.
  • RSPP e esperto incaricato delle misurazioni: quantificano l’esposizione nelle attività in deroga e supportano la dimostrazione documentale richiesta dalla norma.
  • Medico competente: calibra il protocollo sanitario sul personale che opera in deroga, con attenzione ai soggetti a rischio particolare (portatrici in gravidanza, portatori di dispositivi impiantati), per i quali la deroga non abbassa le tutele.
  • Lavoratori esposti: seguono le procedure di accesso e le istruzioni operative e segnalano tempestivamente ogni effetto indesiderato, presupposto del controllo medico dell’art. 211.

Errori comuni

  1. Trattare la deroga RM come un’esenzione di reparto. La deroga copre attività specifiche connesse alle apparecchiature RM, non l’intera radiologia: il personale amministrativo o le mansioni lontane dal magnete restano sotto il regime ordinario degli artt. 208-210.
  2. Invocare la deroga senza averla documentata. In sede ispettiva la deroga esiste solo se le condizioni sono dimostrate per iscritto nella valutazione dei rischi; un superamento “di fatto”, privo di quella dimostrazione, è una violazione degli obblighi del Capo IV.
  3. Sospendere le altre tutele. Programma di riduzione, segnaletica, delimitazione delle aree, formazione e sorveglianza sanitaria non vengono meno nelle situazioni in deroga: la deroga riguarda il tetto di esposizione, non il sistema di prevenzione.
  4. Estendere la deroga a soggetti particolarmente sensibili. Per lavoratrici in gravidanza e portatori di dispositivi medici impiantati le valutazioni vanno fatte caso per caso con il medico competente: la deroga non autorizza a esporli oltre i livelli per loro compatibili.

Domande frequenti sull’art. 212

La deroga per la risonanza magnetica vale automaticamente per tutti i reparti di radiologia?

No. La deroga non è un'esenzione generalizzata per il settore sanitario: opera solo per le attività connesse alle apparecchiature RM (installazione, prova, uso, sviluppo, manutenzione, ricerca correlata) e solo se tutte le condizioni della norma sono soddisfatte e documentate. Servono una valutazione ex art. 209 che dimostri il superamento, l'adozione di tutte le misure tecniche e organizzative allo stato dell'arte e il rispetto delle istruzioni del fabbricante per un uso sicuro.

In deroga si possono superare anche i valori di azione, oltre ai valori limite?

La deroga riguarda i valori limite di esposizione dell'art. 208, che di regola non possono mai essere superati. I valori di azione restano soglie operative: il loro superamento fa comunque scattare il programma di misure dell'art. 210, che continua ad applicarsi anche nelle situazioni in deroga. In altre parole, la deroga non sospende la prevenzione: sposta solo il tetto invalicabile, a condizioni molto strette.

Un'azienda privata può chiedere una deroga per una propria lavorazione particolare?

Non in autonomia. Fuori dai casi della risonanza magnetica e delle attività militari, il superamento temporaneo dei valori limite in settori o attività specifiche può essere consentito solo dai ministeri competenti, in circostanze debitamente giustificate e finché tali circostanze permangono. L'azienda deve quindi rappresentare la situazione all'autorità e, nell'attesa, mantenere l'esposizione entro i limiti ordinari.

Nei casi in deroga i lavoratori restano protetti?

Sì, ed è il punto centrale della norma: la deroga è ammessa solo se il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono comunque protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza. Restano dovuti la sorveglianza sanitaria dell'art. 211, l'informazione e la formazione degli esposti e il controllo medico in caso di effetti indesiderati o superamenti anomali.

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