Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione I — Campo di applicazione
Art. 106 — Attività escluse
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 106 chiude la Sezione I del Capo II con un’unica, brevissima previsione:
Co. 1 — Le norme del presente Capo non si applicano ai lavori eseguiti nell’interno delle miniere.
Tutto qui. Dopo che l’art. 105 ha definito in positivo le attività soggette — costruzioni, manutenzioni, demolizioni, opere stradali, ferroviarie, idrauliche e, in generale, i lavori in quota — l’art. 106 traccia in negativo l’unico confine esterno: il sottosuolo minerario.
La norma riprende quasi alla lettera l’analoga esclusione già contenuta nella disciplina previgente sulla prevenzione degli infortuni nelle costruzioni (DPR 164/1956), che il Capo II ha assorbito nel Testo Unico.
Cosa significa in pratica
Il senso dell’esclusione è evitare la sovrapposizione tra due corpi normativi. I lavori in miniera presentano rischi peculiari — atmosfere sotterranee, franamenti, gas, ventilazione, esplosivi — che il legislatore disciplina con regole di settore: oggi soprattutto il D.Lgs. 624/1996, che ha attuato le direttive europee sulla sicurezza nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, e il DPR 128/1959 sulle norme di polizia delle miniere e delle cave, per le parti ancora in vigore. Pretendere di applicare in galleria le regole scritte per ponteggi, scavi edili e viabilità di cantiere avrebbe prodotto duplicazioni e contrasti tecnici.
Attenzione però a leggere l’esclusione per quello che è, senza allargarla:
- è esclusa solo l’applicazione del Capo II del Titolo IV (le norme tecniche degli articoli da 105 in avanti, a partire dalle disposizioni sui lavori in quota dell’art. 107). Non è escluso il resto del D.Lgs. 81/2008: valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria e obblighi delle figure della prevenzione continuano a operare, in coordinamento con la disciplina speciale;
- riguarda i lavori “nell’interno delle miniere”, cioè l’ambito fisico e funzionale dell’attività estrattiva in sotterraneo. Un’impresa il cui core business è l’edilizia non “esce” dal Capo II per il solo fatto di lavorare per una società mineraria: ciò che conta è dove e in quale contesto i lavori vengono eseguiti;
- non va confusa con le esclusioni del Capo I: l’art. 88 contiene un proprio elenco di attività sottratte alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili (tra cui i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali). Capo I e Capo II hanno campi di applicazione distinti e vanno verificati separatamente.
Un esempio concreto. Un’impresa di impiantistica installa un impianto elettrico in una galleria mineraria attiva: per quel lavoro non applicherà le norme del Capo II, ma la disciplina delle attività estrattive, con gli obblighi di coordinamento e di scambio di informazioni con il titolare previsti dal D.Lgs. 624/1996; verso i propri lavoratori manterrà intatti DVR, formazione e DPI. La stessa impresa che il mese dopo cabla un capannone in un normale cantiere di edilizia rientra invece in pieno nel Capo II — e, ricorrendone i presupposti, anche nel Capo I, con POS e coordinamento ex art. 89 e seguenti.
In sintesi: l’art. 106 non crea una “zona franca”, ma smista i lavori sotterranei minerari verso la loro normativa naturale. Per tutto il resto — costruzioni in superficie e lavori in quota — la porta d’ingresso resta l’art. 105 e l’intero Titolo IV.
Domande frequenti sull’art. 106
Perché i lavori nelle miniere sono esclusi dal Capo II del Titolo IV?
Perché il settore estrattivo ha da sempre una disciplina di sicurezza propria, oggi rappresentata soprattutto dal D.Lgs. 624/1996 (attuazione delle direttive europee sulle industrie estrattive) e, per quanto ancora vigente, dal DPR 128/1959 sulla polizia delle miniere e delle cave. Applicare in sotterraneo regole pensate per i cantieri edili creerebbe sovrapposizioni e conflitti con norme tecniche molto più specifiche.
L'esclusione dell'art. 106 significa che nelle miniere non si applica il D.Lgs. 81/2008?
No. L'esclusione riguarda soltanto le norme del Capo II del Titolo IV, cioè le regole tecniche su costruzioni e lavori in quota. I principi generali del Testo Unico — valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria, obblighi di datore di lavoro, dirigenti e preposti — restano applicabili per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa speciale di settore.
Un'impresa edile chiamata a eseguire opere dentro una miniera cosa deve applicare?
Per i lavori eseguiti all'interno della miniera prevale la disciplina speciale delle attività estrattive, con gli obblighi di coordinamento previsti dal D.Lgs. 624/1996 nei confronti del titolare. L'impresa resta comunque soggetta agli obblighi generali del D.Lgs. 81/2008 verso i propri lavoratori: DVR, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria non vengono meno.