Salta al contenuto
TUS

Titolo VIII · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Art. 218 — Sorveglianza sanitaria

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 218 chiude il Capo V del Titolo VIII, dedicato alle radiazioni ottiche artificiali (ROA): ultravioletto, visibile intenso, infrarosso e sorgenti laser. In sintesi:

Co. 1 — La sorveglianza sanitaria è effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio e tenuto conto dei risultati della valutazione trasmessi dal datore di lavoro. Gli obiettivi: prevenire e scoprire tempestivamente gli effetti negativi per la salute, compresi quelli a lungo termine e il rischio di malattie croniche da esposizione a radiazioni ottiche. Co. 2 — I lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite dell’art. 215 sono tempestivamente sottoposti a controllo medico. Co. 3 — Se i valori limite risultano superati o emergono effetti nocivi sulla salute: il lavoratore è informato dei risultati e dei controlli sanitari cui sottoporsi anche dopo la fine dell’esposizione; il datore di lavoro riceve i dati significativi nel rispetto del segreto medico e deve riesaminare la valutazione dei rischi e le misure adottate, tenere conto del parere del medico competente, garantire una sorveglianza continua e far esaminare lo stato di salute degli altri lavoratori con esposizione analoga.

È lo stesso schema che il Titolo VIII adotta per gli altri agenti fisici: visita periodica come regola, controllo straordinario come reazione al superamento dei limiti, retroazione obbligatoria sulla valutazione dei rischi.

Cosa significa in pratica

Il punto di partenza è la valutazione dell’art. 216: se da lì emerge un rischio per occhi e cute — i due organi bersaglio delle ROA — scatta la sorveglianza sanitaria di questo articolo. Pensa alla saldatura ad arco in una carpenteria, alle lampade germicide UV di un laboratorio, ai laser di potenza in uno stabilimento di taglio lamiera o in uno studio medico estetico: in tutti questi casi il medico competente deve inserire gli esposti nel protocollo sanitario, tipicamente con controlli oftalmologici e dermatologici mirati.

Tre indicazioni operative escono direttamente dal testo:

  1. La periodicità annuale è la regola, non un massimale rigido. Il medico competente può stringere la cadenza per i soggetti particolarmente sensibili (ad esempio lavoratori con patologie oculari o cutanee, fotosensibilità da farmaci): è una delle poche norme del decreto che fissa espressamente una frequenza “di default”, analoga a quella prevista per rumore e vibrazioni.
  2. Il superamento dei valori limite attiva la visita straordinaria. Se una misurazione o un incidente (un flash di saldatura preso senza schermo, un fascio laser deviato) rivela un’esposizione oltre i limiti dell’art. 215, il controllo medico deve essere tempestivo: aspettare la visita periodica già in calendario significa violare il comma 2.
  3. L’esito sanitario torna indietro sulla prevenzione. Un effetto nocivo accertato su un lavoratore non chiude la pratica con il giudizio di idoneità: obbliga il datore di lavoro a rivedere valutazione e misure dell’art. 217 e a estendere il controllo sanitario ai colleghi esposti in modo simile. È il meccanismo con cui un caso individuale diventa un’occasione di verifica collettiva.

Ricorda infine che l’art. 218 non vive da solo: si innesta sui principi generali della sorveglianza sanitaria dell’art. 41 e sulla disciplina comune agli agenti fisici dell’art. 185, con registrazione degli esiti nella cartella sanitaria e di rischio.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: trasmette al medico competente i risultati della valutazione dei rischi, attiva il controllo tempestivo in caso di superamento dei limiti, riesamina valutazione e misure quando emergono effetti nocivi e garantisce la continuità della sorveglianza.
  • Medico competente: definisce protocollo e periodicità (anche inferiore all’anno), esegue i controlli, informa il lavoratore dei risultati e dei controlli post-esposizione, comunica al datore di lavoro i dati significativi nel rispetto del segreto medico e può proporre l’esame degli altri esposti.
  • Lavoratori esposti: si sottopongono alle visite programmate e straordinarie (art. 20) e segnalano condizioni personali che li rendono particolarmente sensibili al rischio.
  • RSPP e servizio di prevenzione: supportano il riesame della valutazione quando la sorveglianza sanitaria fa emergere criticità.

Errori comuni

  1. Escludere i saldatori dalla sorveglianza ROA. La saldatura ad arco è una delle sorgenti più intense di radiazione ottica: se la valutazione evidenzia il rischio, la visita con accertamenti oculistici e cutanei va prevista, non data per assorbita dalla visita “generica”.
  2. Nessuna procedura per l’esposizione accidentale. Il comma 2 presuppone che l’azienda sappia riconoscere e gestire il superamento dei limiti: senza una procedura di segnalazione (chi avvisa, chi attiva il medico), il controllo “tempestivo” resta sulla carta.
  3. Fermarsi al giudizio di idoneità. Un danno oculare o cutaneo da ROA accertato impone di rivedere la valutazione e di controllare i colleghi con esposizione analoga: archiviare il caso come vicenda individuale viola il comma 3.
  4. Periodicità copiata da altre aziende. La cadenza annuale è la regola generale, ma il protocollo va calibrato sulle sorgenti realmente presenti e sui soggetti sensibili individuati nella valutazione: un protocollo standard fotocopiato è il primo rilievo in sede ispettiva.

Domande frequenti sull’art. 218

Ogni quanto vanno visitati i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali?

Di norma una volta l'anno. Il medico competente può però stabilire una periodicità più ravvicinata, in particolare per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio, sulla base dei risultati della valutazione che il datore di lavoro gli trasmette. La cadenza va quindi definita nel protocollo sanitario, non applicata in modo automatico.

Cosa succede se un lavoratore risulta esposto oltre i valori limite dell'art. 215?

Va sottoposto tempestivamente a controllo medico, senza attendere la scadenza della visita periodica. Se emergono effetti nocivi sulla salute, il lavoratore viene informato dei risultati e dei controlli da eseguire anche dopo la fine dell'esposizione, mentre il datore di lavoro deve riesaminare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione adottate.

Il datore di lavoro viene a conoscenza degli esiti delle visite?

Riceve i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria, ma sempre nel rispetto del segreto medico: conosce l'idoneità e le indicazioni utili alla prevenzione, non le diagnosi. Su quella base deve rivedere valutazione e misure e, se un lavoratore ha subito un danno, far esaminare anche i colleghi con esposizione analoga.

La sorveglianza per le ROA sostituisce quella generale dell'art. 41?

No, la integra. L'art. 218 è la disposizione speciale del Capo V e si applica insieme ai principi generali della sorveglianza sanitaria dell'art. 41 e alla disciplina comune agli agenti fisici dell'art. 185. Il medico competente costruisce un unico protocollo che tiene conto di tutte le norme applicabili.

Approfondisci