Titolo VIII · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art. 217 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 217 è il cuore operativo del Capo V: trasforma l’esito della valutazione dell’art. 216 in misure concrete di prevenzione contro le radiazioni ottiche artificiali (ROA).
Co. 1 — Se la valutazione dei rischi evidenzia che i valori limite di esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione con misure tecniche e organizzative per evitare il superamento, tenendo conto in particolare di: a) altri metodi di lavoro con minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) la scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) misure tecniche per ridurre l’emissione, inclusi dispositivi di sicurezza, schermature o analoghi meccanismi di protezione; d) programmi di manutenzione di attrezzature, luoghi e postazioni di lavoro; e) la progettazione e la struttura dei luoghi e delle postazioni; f) la limitazione della durata e del livello dell’esposizione; g) la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) le istruzioni del fabbricante delle attrezzature. Co. 2 — I luoghi di lavoro in cui l’esposizione può superare i valori limite sono indicati con apposita segnaletica; le aree sono identificate e l’accesso è limitato, laddove tecnicamente possibile. Co. 3 — I lavoratori non devono in alcun caso essere esposti oltre i valori limite. Se, nonostante le misure adottate, i limiti risultano superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione sotto la soglia, individua le cause del superamento e adegua le misure di prevenzione e protezione per evitare che si ripeta. Co. 4 — In applicazione dell’art. 182, il datore di lavoro adatta le misure del presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Cosa significa in pratica
La struttura ricalca quella prevista per rumore e vibrazioni: prima la valutazione, poi — se i limiti dell’Allegato XXXVII sono avvicinabili — un programma d’azione che segue la gerarchia classica della prevenzione. L’ordine delle lettere del comma 1 non è casuale: si parte dall’eliminazione o riduzione alla fonte (metodi di lavoro alternativi, attrezzature meno emissive, schermature) e si arriva ai DPI solo come misura residuale, per il rischio che non si è riusciti ad abbattere a monte.
Vediamolo su casi aziendali tipici:
- Carpenteria con reparto saldatura: l’arco elettrico supera i limiti UV in tempi brevissimi. Il programma d’azione comprende cabine o schermi fissi, tende inattiniche tra le postazioni per proteggere chi transita, aspirazione e manutenzione delle attrezzature, maschere con filtro di graduazione corretta e indumenti che coprono la cute. La segnaletica del comma 2 avverte del rischio “colpo d’arco” anche i non addetti.
- Officina con laser di marcatura o taglio: per le sorgenti laser di classe elevata il programma passa da cabine con interblocchi, percorsi ottici confinati, zona laser controllata con accesso limitato agli autorizzati, occhiali con protezione specifica per la lunghezza d’onda della sorgente e rispetto puntuale del manuale del fabbricante (lettera h).
- Vetreria o fonderia: forni e colate emettono forti dosi di infrarosso; contano schermi riflettenti, distanza delle postazioni, rotazione degli addetti per limitare i tempi di esposizione (lettera f) e visiere adeguate.
Il comma 3 chiude il sistema con la logica del divieto: il valore limite non è un obiettivo tendenziale ma una soglia invalicabile. Uno sforamento accertato — per esempio dopo un guasto a una schermatura — impone tre azioni in sequenza: fermare o correggere subito l’esposizione, capire perché è successo, aggiornare le misure (e il DVR) perché non accada di nuovo.
Il comma 4 richiede infine un supplemento di attenzione per i gruppi particolarmente sensibili, in applicazione del principio generale dell’art. 182: lavoratori con patologie oculari o cutanee, fotosensibilità anche da farmaci, donne in gravidanza. È il punto di raccordo con il medico competente e con la sorveglianza sanitaria dell’art. 218: il giudizio di idoneità può imporre di modulare mansioni e protezioni sul singolo lavoratore.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente, per la parte di competenza): definisce e attua il programma d’azione, segnala e delimita le aree, garantisce il rispetto dei valori limite e interviene immediatamente in caso di superamento.
- RSPP e tecnici qualificati: traducono gli esiti della valutazione in misure tecniche, verificano l’efficacia di schermi e filtri, supportano la scelta dei DPI appropriati per sorgente e lunghezza d’onda.
- Medico competente: segnala i lavoratori appartenenti a gruppi sensibili e adegua la sorveglianza sanitaria agli esiti delle misure adottate.
- Preposti: vigilano sull’uso effettivo di schermature e DPI e sul rispetto delle delimitazioni delle aree segnalate.
- Lavoratori: utilizzano correttamente protezioni e dispositivi e rispettano la segnaletica e le limitazioni di accesso.
Errori comuni
- Partire dai DPI invece che dalla fonte. Consegnare occhiali e maschere senza aver valutato metodi alternativi, attrezzature meno emissive e schermature rovescia la gerarchia del comma 1: in sede ispettiva il programma d’azione risulta incompleto.
- Proteggere solo l’operatore. Il rischio ROA riguarda anche chi lavora o transita vicino alla sorgente: postazioni di saldatura senza tende inattiniche espongono i colleghi al colpo d’arco, anche se il saldatore è perfettamente protetto.
- Aree critiche senza segnaletica né delimitazione. Il comma 2 richiede cartelli e, dove tecnicamente possibile, accesso limitato: una zona laser “aperta” o un reparto saldatura attraversato liberamente da carrellisti e visitatori è una violazione autonoma.
- Ignorare i soggetti sensibili. Applicare a tutti le stesse misure standard, senza il raccordo con il medico competente su fotosensibilità e condizioni individuali, disattende il comma 3.
- Trattare lo sforamento come un imprevisto da archiviare. Dopo un superamento dei limiti non basta “sistemare”: la norma esige l’analisi delle cause e l’adeguamento documentato delle misure, altrimenti la violazione si considera persistente.
Domande frequenti sull’art. 217
Quando scatta l'obbligo del programma d'azione dell'art. 217?
Quando la valutazione dei rischi dell'art. 216 evidenzia che i valori limite dell'Allegato XXXVII possono essere superati. Non serve un superamento accertato: basta la possibilità che accada, come avviene tipicamente per la saldatura ad arco o per i laser di classe elevata. In quel caso il datore di lavoro deve definire e attuare un insieme coordinato di misure tecniche e organizzative, non limitarsi a consegnare i DPI.
I DPI bastano a mettersi in regola con l'art. 217?
No. Nella gerarchia dell'articolo i dispositivi di protezione individuale sono solo una delle voci del programma, da usare a valle delle misure tecniche e organizzative: metodi di lavoro alternativi, attrezzature meno emissive, schermature, manutenzione, progettazione delle postazioni e limitazione dei tempi di esposizione. Un DVR che salta direttamente agli occhiali di protezione, senza motivare perché le misure a monte non sono praticabili, è vulnerabile in sede ispettiva.
Cosa deve fare il datore di lavoro se i valori limite risultano comunque superati?
L'articolo è netto: i lavoratori non devono in alcun caso essere esposti oltre i valori limite. Se il superamento avviene nonostante le misure adottate, il datore di lavoro deve intervenire immediatamente per riportare l'esposizione sotto la soglia, individuare le cause dello sforamento e correggere le misure di prevenzione e protezione in modo che non si ripeta.
Le aree a rischio vanno sempre segnalate e chiuse?
Le aree in cui l'esposizione può superare i valori limite vanno indicate con apposita segnaletica e identificate; la limitazione dell'accesso è dovuta laddove tecnicamente possibile. In pratica: cartelli conformi, delimitazioni fisiche o tende inattiniche attorno alle postazioni di saldatura, zone laser controllate con accesso riservato agli addetti autorizzati e formati.
Approfondisci
- ArticoloArt. 215 — Valori limite di esposizione
- ArticoloArt. 216 — Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
- ArticoloArt. 218 — Sorveglianza sanitaria
- ArticoloArt. 182 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- AllegatoAllegato XXXVII — Radiazioni ottiche artificiali: valori limite di esposizione
- GlossarioRadiazioni ottiche artificiali
- RischioSorgenti laser
- GuidaDPI: scelta, consegna, verbale e gestione