Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione V — Sorveglianza sanitaria
Art. 42 — Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 42 chiude il cerchio della sorveglianza sanitaria: dice cosa succede dopo il giudizio del medico competente, quando quel giudizio non è una piena idoneità. La norma, in sintesi:
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 68/1999 (collocamento mirato delle persone con disabilità), in relazione ai giudizi di idoneità dell’art. 41, co. 6, attua le misure indicate dal medico competente; qualora esse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo in tal caso il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Tre regole in una frase: obbligo di attuare le prescrizioni sanitarie, obbligo di ricercare una ricollocazione, garanzia economica per il lavoratore spostato in basso.
Cosa significa in pratica
Il giudizio di idoneità dell’art. 41 non è un pezzo di carta da archiviare: è un provvedimento che vincola l’organizzazione del lavoro. L’art. 42 traduce quel giudizio in obblighi operativi per il datore di lavoro, in tre scenari tipici.
Scenario 1: idoneità con prescrizioni o limitazioni. È il caso di gran lunga più frequente. Il magazziniere con ernia discale riceve un giudizio di idoneità “con limitazione alla movimentazione di carichi superiori a una certa soglia”; l’operaia turnista una limitazione al lavoro notturno. Il datore di lavoro deve riorganizzare concretamente la mansione: modificare i compiti, informare il preposto, aggiornare se serve la valutazione dei rischi. Una limitazione comunicata al lavoratore ma ignorata nei fatti — il capoturno che continua ad assegnare gli stessi carichi — è una violazione, non un dettaglio.
Scenario 2: inidoneità alla mansione specifica. Qui scatta il percorso a cascata dell’articolo. Prima opzione: mansioni equivalenti (stesso inquadramento, professionalità comparabile). Se non esistono posizioni equivalenti compatibili, il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni inferiori, ma con una garanzia secca: conserva il trattamento delle mansioni di provenienza. L’addetto alla verniciatura che sviluppa un’allergia ai prodotti utilizzati e passa al controllo qualità con inquadramento inferiore mantiene la retribuzione precedente.
Scenario 3: nessuna ricollocazione possibile. L’art. 42 non lo disciplina espressamente, ma è il terreno su cui si gioca il contenzioso: il licenziamento per sopravvenuta inidoneità è legittimo solo come ultima ratio, e la giurisprudenza costante pretende che il datore di lavoro provi di aver verificato — davvero, non sulla carta — l’assenza di posizioni compatibili, considerando anche ragionevoli adattamenti organizzativi. Il richiamo alla legge 68/1999 rafforza questa lettura: per i lavoratori divenuti disabili l’ordinamento spinge verso la conservazione del posto, non verso l’espulsione.
Un punto di metodo: il cambio mansione non è mai un atto unilaterale “al buio”. La nuova posizione va confrontata con il giudizio del medico competente, che ai sensi dell’art. 25 conosce sia lo stato di salute del lavoratore sia i rischi delle postazioni. Se il lavoratore ritiene sbagliato il giudizio di inidoneità, può fare ricorso all’organo di vigilanza entro trenta giorni, come previsto dall’art. 41; nel frattempo, però, il giudizio va rispettato.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: destinatario diretto dell’obbligo. Attua le misure indicate nel giudizio, ricerca la ricollocazione, garantisce il trattamento economico di provenienza in caso di mansioni inferiori. L’obbligo si salda con l’art. 18, co. 1, lett. c): affidare i compiti tenendo conto delle condizioni di salute dei lavoratori.
- Medico competente: formula il giudizio ex art. 41, indica misure, prescrizioni e limitazioni, e verifica la compatibilità sanitaria delle mansioni alternative proposte.
- Dirigenti e preposti: rendono effettive le limitazioni nell’organizzazione quotidiana del lavoro; un preposto che tollera l’inosservanza di una prescrizione sanitaria vanifica l’intero meccanismo.
- Lavoratore: è tutelato nella retribuzione e nella salute, ma deve attenersi alla nuova mansione e alle limitazioni; può impugnare il giudizio che ritiene errato.
Errori comuni
- Archiviare il giudizio senza attuarlo. L’idoneità con limitazioni finisce nel fascicolo del personale, ma nessuno riorganizza i compiti né avvisa il preposto. In caso di infortunio o aggravamento, quel documento inattuato diventa la prova principale contro l’azienda.
- Tagliare lo stipendio al lavoratore demansionato per salute. L’adibizione a mansioni inferiori ex art. 42 mantiene il trattamento di provenienza: applicare l’inquadramento (e la paga) della nuova mansione è una violazione diretta della norma.
- Licenziare senza verificare la ricollocazione. Dichiarare “non abbiamo altre posizioni” senza un’analisi documentata delle mansioni disponibili, anche inferiori, espone al rischio concreto di illegittimità del licenziamento.
- Cambiare mansione senza ripassare dal medico competente. La posizione alternativa può nascondere rischi diversi ma ugualmente incompatibili: la ricollocazione va validata sul piano sanitario, non solo organizzativo, come spiegato nella guida alla sorveglianza sanitaria.
- Ignorare i lavoratori fragili. Prescrizioni e inidoneità temporanee legate a fragilità individuali seguono lo stesso meccanismo dell’art. 42: la gestione dei lavoratori fragili non è una prassi facoltativa ma l’applicazione di questo articolo.
Domande frequenti sull’art. 42
Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore giudicato inidoneo alla mansione specifica?
Non come prima risposta. L'art. 42 impone di cercare prima una ricollocazione su mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori, e la giurisprudenza costante richiede al datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (il cosiddetto repêchage) prima di procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità. Un licenziamento senza questa verifica documentata è ad alto rischio di illegittimità.
Se il lavoratore viene spostato a mansioni inferiori, perde stipendio e inquadramento?
No. L'art. 42 prevede espressamente che, in caso di adibizione a mansioni inferiori, il lavoratore conservi il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. È una deroga protettiva rispetto alla disciplina ordinaria delle mansioni: il demansionamento per motivi di salute non può tradursi in una penalizzazione retributiva.
L'art. 42 si applica anche all'idoneità con prescrizioni o limitazioni?
Sì, per la parte che conta di più nella pratica: il datore di lavoro deve attuare le misure indicate dal medico competente nel giudizio ex art. 41, quindi anche prescrizioni e limitazioni (niente carichi oltre una certa soglia, niente lavoro notturno, uso di specifici DPI). Ignorare una limitazione equivale, di fatto, ad adibire il lavoratore a una mansione per cui non è idoneo.
Chi decide se una mansione alternativa è compatibile con la salute del lavoratore?
La scelta organizzativa spetta al datore di lavoro, ma la compatibilità sanitaria della nuova mansione passa dal medico competente, che conosce la cartella sanitaria e i rischi delle singole postazioni. Nella pratica il cambio mansione va costruito insieme: il datore individua le posizioni disponibili, il medico verifica l'idoneità del lavoratore rispetto a ciascuna.
Approfondisci
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