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TUS

Titolo X · Capo III — Sorveglianza sanitaria

Art. 281 — Registri dei casi di malattia e di decesso

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 281 chiude il Capo III del Titolo X, dedicato alla sorveglianza sanitaria degli esposti ad agenti biologici, istituendo un registro nazionale degli esiti più gravi. In sintesi:

Co. 1 — È istituito presso l’ISPESL un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici. Co. 2 — I medici e le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano tali casi ne danno comunicazione all’ente titolare del registro, secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo. Co. 3 — Il contenuto e le modalità di trasmissione delle informazioni, nonché le modalità di tenuta e il modello del registro, sono definiti con decreto ministeriale (Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della salute), sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Un elemento va chiarito subito. La norma cita l’ISPESL, ma quell’istituto è stato soppresso nel 2010 (art. 7 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010) e le sue funzioni sono state trasferite all’INAIL. Oggi il registro dell’art. 281 va quindi riferito all’INAIL, che ne è il soggetto titolare.

Cosa significa in pratica

L’art. 281 non è un obbligo aziendale in senso stretto: non chiede al datore di lavoro di redigere né conservare alcun documento. È una norma di sorveglianza epidemiologica di sistema. Serve a costruire, a livello nazionale, una fotografia degli esiti sanitari più seri legati all’esposizione professionale ad agenti biologici, così da orientare politiche di prevenzione, aggiornamento delle classificazioni e attività di ricerca.

Il meccanismo è semplice nella logica. Quando un medico o una struttura sanitaria referta un caso — cioè lo diagnostica e lo mette a referto — di malattia o di decesso riconducibile a un agente biologico di origine professionale, quel caso non resta confinato nella singola cartella clinica: viene segnalato al registro nazionale. In questo modo dati che altrimenti sarebbero sparsi tra ospedali, ambulatori e medici del lavoro confluiscono in un archivio unico e confrontabile.

Per capire dove si colloca l’articolo aiuta metterlo in fila con gli altri due registri del Titolo X:

Chi si occupa di sicurezza in azienda deve conoscere questo articolo soprattutto per non confonderlo con l’adempimento che lo riguarda davvero, quello dell’art. 280. In un ospedale, in un laboratorio di analisi, in un impianto di trattamento rifiuti o in un allevamento — i contesti tipici del rischio biologico — il datore di lavoro tiene il proprio registro degli esposti; la segnalazione al registro nazionale dei casi di malattia o decesso è invece un passaggio che appartiene ai sanitari.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • INAIL (ex ISPESL): è il soggetto titolare del registro nazionale, che istituisce, tiene e aggiorna. Ne cura la funzione epidemiologica e di ricerca.
  • Medici e strutture sanitarie (pubbliche e private): sono i destinatari dell’obbligo di comunicazione. Ogni caso refertato di malattia o decesso da agente biologico di origine professionale va segnalato secondo le modalità del decreto attuativo.
  • Ministeri competenti (Lavoro e Salute): definiscono con decreto contenuti, modello e modalità di trasmissione, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
  • Datore di lavoro: non è destinatario diretto di questo articolo. Il suo obbligo documentale in materia di esposti resta quello dell’art. 280, da coordinare con la trasmissione dei dati prevista in caso di cessazione del rapporto o dell’attività.

Errori comuni

  1. Scambiare l’art. 281 con l’art. 280. È l’equivoco più frequente: il registro aziendale degli esposti (art. 280) è del datore di lavoro; quello dei casi di malattia e decesso (art. 281) è nazionale e alimentato dai sanitari. Attribuire al datore un obbligo di tenuta che non ha, o viceversa trascurare l’art. 280 confidando in questo articolo, sono entrambi errori.
  2. Fermarsi alla lettera “ISPESL”. Chi legge la norma senza aggiornarla cerca un ente che non esiste più. Il riferimento operativo è l’INAIL, subentrato nelle funzioni dal 2010.
  3. Ritenerlo irrilevante per l’azienda. Anche se non genera un adempimento diretto, l’articolo ricorda che gli esiti sanitari dell’esposizione biologica sono monitorati a livello di sistema: una ragione in più per curare la valutazione del rischio biologico e la collaborazione con il medico competente, che intercetta i primi segnali in sede di sorveglianza sanitaria.

Domande frequenti sull’art. 281

Chi deve segnalare i casi previsti dall'art. 281?

L'obbligo di comunicazione non è del datore di lavoro ma dei medici e delle strutture sanitarie pubbliche o private che refertano un caso di malattia o di decesso riconducibile all'esposizione ad agenti biologici. Sono loro a trasmettere la segnalazione al registro nazionale, secondo le modalità fissate dal decreto ministeriale attuativo.

Il registro è ancora tenuto dall'ISPESL?

No. L'art. 281 nomina l'ISPESL, ma dal 2010 quell'ente è stato soppresso e le sue funzioni sono confluite nell'INAIL. Il riferimento normativo va quindi letto come rivolto all'INAIL, che cura oggi la tenuta dei registri epidemiologici del Titolo X.

Che differenza c'è tra il registro dell'art. 280 e quello dell'art. 281?

Il registro dell'art. 280 è tenuto dal datore di lavoro e raccoglie i lavoratori esposti e gli eventi accidentali in azienda. Quello dell'art. 281 è invece un registro nazionale di sorveglianza epidemiologica, alimentato dalle segnalazioni dei medici, che fotografa gli esiti di malattia o decesso a livello di sistema.

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