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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VII — Costruzioni edilizie

Art. 147 — Scale in muratura

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 147 è una delle norme tecniche di dettaglio del cantiere edile: disciplina la sicurezza durante la costruzione delle scale in muratura, cioè nella fase in cui la scala esiste come struttura ma non ha ancora ringhiere, corrimano né, talvolta, i gradini finiti. Tre commi, tre misure concrete:

Co. 1 — Lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti. Co. 2 — Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano, a difesa delle persone che transitano al piano terreno contro la caduta di materiali. Co. 3 — Sulle rampe ancora prive di gradini, se non sbarrate al transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 cm, con listelli di legno applicati trasversalmente a distanza non superiore a 40 cm.

Il filo conduttore è duplice: proteggere chi lavora sulla scala dalla caduta verso il vuoto e proteggere chi sta sotto dalla caduta di cose dall’alto.

Cosa significa in pratica

La scala di un edificio in costruzione è un punto critico che si sottovaluta facilmente. È un percorso obbligato — operai, materiali e attrezzi la attraversano in continuazione — ma nella fase grezza è ancora priva di tutte le protezioni che l’opera finita avrà. L’art. 147 riempie proprio questo intervallo temporale.

Il comma 1 impone la stessa logica dei parapetti dell’art. 126: il bordo verso il vuoto della rampa e del pianerottolo va difeso con un parapetto normale, quindi con corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede, ancorato a struttura resistente. Il dettaglio importante è la parola “fino”: la protezione provvisoria non si toglie quando “sembra” finita la scala, ma solo quando la ringhiera definitiva è effettivamente in opera. Il momento più pericoloso è proprio la transizione, quando si smonta il parapetto di cantiere prima di aver montato la ringhiera: in quell’intervallo la rampa resta scoperta e gli infortuni per caduta dall’alto si concentrano lì.

Il comma 2 sposta lo sguardo verso il basso. Il vano-scala è un pozzo verticale che attraversa i piani: senza copertura, un martello o un secchio lasciato cadere da chi lavora in alto arriva al piano terra con energia sufficiente a uccidere. L’impalcatura all’altezza del primo piano è una protezione collettiva contro la caduta di oggetti dall’alto, pensata per chi transita sotto e non ha alcun controllo su ciò che accade sopra di lui. È una misura da coordinare con le fasi di lavoro sovrapposte previste nel cronoprogramma del cantiere.

Il comma 3 affronta il caso più insidioso: la rampa “a orditura”, ancora senza gradini. Camminarci sopra significa poggiare i piedi su una superficie inclinata e discontinua, con il rischio concreto di scivolare nel vuoto. La norma dà un’alternativa netta: o si sbarra fisicamente il passaggio, oppure si crea un piano di calpestio sicuro con un intavolato largo almeno 60 cm e listelli trasversali ogni 40 cm al massimo, che funzionano da appoggio per il piede in salita e in discesa. Non esistono vie di mezzo: una rampa grezza lasciata percorribile senza intavolato è una violazione, anche se “ci passa solo il muratore”.

Un esempio ricorrente. In una piccola impresa che ristruttura una palazzina, la scala interna viene demolita e ricostruita mentre ai piani proseguono intonaci e impianti. Applicare l’art. 147 significa: parapetto provvisorio su ogni rampa e pianerottolo dal primo getto fino alla ringhiera; impalcatura di copertura sul vano al primo piano finché durano i lavori sopra; e, nei giorni in cui i gradini non sono ancora gettati, o transenna con divieto di transito o intavolato con listelli. Sono misure semplici e a basso costo, ma vanno programmate, non improvvisate a lavoro iniziato.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice e dirigente: sono i destinatari diretti dell’obbligo tecnico e i soggetti sanzionati dall’art. 159 in caso di inosservanza. A loro spetta predisporre parapetti, impalcature e intavolati e mantenerli fino al termine della fase.
  • Preposto: vigila che le protezioni non vengano rimosse arbitrariamente e che nessuno percorra rampe non ancora messe in sicurezza. È l’anello che intercetta la prassi del “tanto è un attimo”.
  • Coordinatore per l’esecuzione (CSE): nei cantieri con più imprese verifica in fase di sopralluogo la coerenza tra le misure dell’art. 147 e le lavorazioni sovrapposte, agendo sul PSC e sul coordinamento delle interferenze.
  • Lavoratori: devono usare i camminamenti protetti e non scavalcare o rimuovere parapetti e impalcature.

Errori comuni

  1. Smontare il parapetto provvisorio troppo presto. La ringhiera definitiva “in arrivo” non basta: fino alla posa effettiva la protezione di cantiere resta obbligatoria. Il vuoto lasciato in quella finestra temporale è la causa più frequente di caduta sulle scale.
  2. Dimenticare la copertura del vano-scala. Ci si concentra sul bordo della rampa e si trascura il rischio verticale per chi sta sotto: senza impalcatura al primo piano, ogni oggetto che cade diventa un proiettile.
  3. Far transitare su rampe senza gradini. L’orditura grezza non è un piano di calpestio. O si sbarra il passaggio o si posa l’intavolato con listelli: non è una raccomandazione di buona pratica, è un obbligo del comma 3.
  4. Parapetti non a norma. Corde tese, nastro segnaletico o tavole appoggiate non sono parapetti: servono correnti e tavola fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti, con gli stessi requisiti richiesti dal Titolo IV per le opere provvisionali.
  5. Non aggiornare le protezioni al variare della fase. La sicurezza della scala cambia di giorno in giorno con l’avanzamento dei getti: le misure dell’art. 147 vanno riverificate a ogni step, non montate una volta e dimenticate.

Domande frequenti sull’art. 147

Quando va montato il parapetto su una scala in muratura in costruzione?

Subito, e va mantenuto lungo tutte le rampe e i pianerottoli fino alla posa in opera delle ringhiere definitive. Il parapetto deve essere di tipo normale, completo di tavola fermapiede e fissato rigidamente a strutture resistenti: non basta una corda o una transenna appoggiata.

Perché il vano-scala va coperto durante i lavori?

Per proteggere chi transita ai piani inferiori dalla caduta di materiali e attrezzi. L'art. 147 chiede una robusta impalcatura all'altezza del pavimento del primo piano: è una misura di protezione collettiva contro il rischio di caduta di oggetti dall'alto, distinta dalla protezione anticaduta di chi lavora sulla rampa.

Cosa fare con una rampa ancora priva di gradini?

O si sbarra il passaggio per impedire il transito, oppure si posa un intavolato largo almeno 60 cm con listelli di legno inchiodati trasversalmente a non più di 40 cm l'uno dall'altro, così da creare un piano di calpestio antiscivolo. Non è ammesso camminare sull'orditura grezza.

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