Titolo III · Capo I — Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 70 — Requisiti di sicurezza
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 70 apre il Capo I del Titolo III stabilendo quali requisiti devono possedere le attrezzature di lavoro prima ancora di parlare di come usarle. Lo schema è un doppio binario:
Co. 1 — Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. È il caso tipico delle macchine soggette alla Direttiva Macchine: devono avere marcatura CE, dichiarazione di conformità e istruzioni. Co. 2 — Le attrezzature costruite in assenza di direttive di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori prima dell’entrata in vigore delle norme di recepimento, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V. Co. 3 — Si considerano comunque conformi al comma 2 le attrezzature costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati in base alla normativa previgente (il D.P.R. 547/1955 e il D.Lgs. 626/1994). Co. 4 — Se l’organo di vigilanza accerta che un’attrezzatura marcata CE e usata secondo le indicazioni del fabbricante presenta comunque una situazione di rischio legata a un requisito essenziale di sicurezza, informa l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato e attiva le procedure del D.Lgs. 758/1994 su due fronti: una prescrizione al datore di lavoro utilizzatore, perché elimini il rischio sull’esemplare in uso, e l’azione verso il fabbricante o la catena di distribuzione, se l’accertamento tecnico conferma la non conformità del prodotto.
In sintesi: attrezzature “nuove” conformi alle direttive di prodotto, attrezzature “storiche” conformi all’Allegato V, e una procedura dedicata per il caso più insidioso — la macchina marcata CE che sicura non è.
Cosa significa in pratica
Il doppio binario dell’art. 70 è la prima domanda da farsi davanti a qualunque macchina in officina: quando è stata immessa sul mercato e sotto quale regime?
- Un tornio acquistato nuovo oggi ricade nel comma 1: deve rispettare la disciplina macchine vigente (recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2019), con marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e manuale d’uso in italiano. All’acquisto conviene controllare che i tre elementi ci siano davvero e siano coerenti tra loro: la guida alla marcatura CE delle macchine spiega cosa verificare.
- Una pressa degli anni ‘80, precedente alla Direttiva Macchine, ricade nel comma 2: nessuno impone di dismetterla, ma deve rispettare punto per punto i requisiti dell’Allegato V — protezioni sugli organi in movimento, comandi identificabili, arresto d’emergenza, e così via. La verifica va documentata, e gli eventuali adeguamenti eseguiti prima di rimettere la macchina a disposizione dei lavoratori.
Il comma 4 merita attenzione perché smonta un equivoco diffusissimo: la marcatura CE non è un lasciapassare. Se il carter di una macchina nuova lascia accessibile una zona di taglio, la targhetta CE non salva nessuno. In quel caso l’ispettore prescrive al datore di lavoro di eliminare il rischio sull’esemplare in uso (segregando la zona pericolosa, fermando la macchina, applicando la misura tecnica necessaria), mentre la contestazione della non conformità del prodotto segue il binario della sorveglianza del mercato verso il fabbricante. Per il datore di lavoro la lezione operativa è chiara: all’arrivo di ogni attrezzatura serve un controllo di accoglienza — documenti, protezioni, dispositivi di comando — prima della messa in servizio, non un atto di fede nella marcatura.
L’art. 70 va poi letto insieme agli articoli che lo seguono: la conformità iniziale è la base, ma è l’art. 71 a imporre idoneità rispetto al lavoro da svolgere, manutenzione e controlli nel tempo, incluse le verifiche periodiche dell’Allegato VII. Una macchina nata conforme e mai manutenuta smette presto di esserlo.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente, per la parte organizzativa): mette a disposizione solo attrezzature conformi al comma 1 o al comma 2, verifica la documentazione all’acquisto e adegua il parco macchine ante-direttive all’Allegato V. La nozione di “attrezzatura di lavoro” e di “uso” è quella dell’art. 69, volutamente ampia.
- Fabbricante e catena di distribuzione: rispondono della conformità del prodotto alle direttive comunitarie; in caso di non conformità accertata, sono destinatari delle procedure attivate tramite l’autorità di sorveglianza del mercato.
- Noleggiatori e concedenti in uso: ai sensi dell’art. 72 devono attestare, al momento della cessione, il buono stato di conservazione e la conformità ai requisiti di sicurezza dell’art. 70.
- Organi di vigilanza e autorità di sorveglianza del mercato: i primi accertano la situazione di rischio in azienda e prescrivono al datore di lavoro; la seconda conduce l’accertamento tecnico sul prodotto.
Errori comuni
- Fermarsi alla targhetta CE. Marcatura presente ma dichiarazione di conformità mancante, manuale in lingua straniera o protezioni palesemente assenti: la presunzione di conformità cade davanti all’evidenza, e la responsabilità dell’utilizzo resta del datore di lavoro.
- Considerare “fuori legge” ogni macchina vecchia. Il comma 2 consente l’uso delle attrezzature ante-direttive: l’errore è non aver mai svolto (e documentato) la verifica di rispondenza all’Allegato V.
- Modificare la macchina senza valutare le conseguenze. Interventi che incidono sulle modalità di utilizzo o sulle prestazioni di sicurezza possono trasformare l’utilizzatore in fabbricante ai fini della disciplina di prodotto, con l’obbligo di una nuova valutazione di conformità.
- Acquistare l’usato senza garanzie documentali. Nel mercato dell’usato circolano attrezzature prive di documenti o “ri-marcate” in modo improprio: pretendere dichiarazioni, manuali e — per noleggio e comodato — l’attestazione ex art. 72 è il modo più semplice per non ereditare le non conformità di altri.
- Confondere conformità iniziale e mantenimento nel tempo. L’art. 70 riguarda i requisiti di partenza; senza la manutenzione e i controlli dell’art. 71 la conformità è solo un ricordo, e in sede ispettiva conta lo stato attuale della macchina.
Domande frequenti sull’art. 70
Una macchina con marcatura CE è automaticamente 'a norma' per l'art. 70?
La marcatura CE fa presumere la conformità alla direttiva di prodotto, ma la presunzione non è assoluta: se l'attrezzatura presenta un pericolo evidente riconducibile a un requisito essenziale di sicurezza, il datore di lavoro non può trincerarsi dietro la targhetta. Il comma 4 disciplina proprio il caso della macchina marcata CE ma di fatto non sicura, coinvolgendo l'autorità di sorveglianza del mercato.
Le macchine vecchie, costruite prima della Direttiva Macchine, si possono ancora usare?
Sì, purché siano conformi ai requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008. Non esiste un obbligo generalizzato di rottamare le attrezzature ante-CE: esiste l'obbligo di verificarle rispetto all'Allegato V e di adeguarle dove necessario, ad esempio su protezioni degli organi in movimento, comandi e dispositivi di arresto.
Chi risponde se una macchina marcata CE risulta costruita male: il datore di lavoro o il fabbricante?
Entrambi, per profili diversi. Il datore di lavoro utilizzatore riceve dall'organo di vigilanza la prescrizione di eliminare la situazione di rischio sull'esemplare in uso; il fabbricante e la catena distributiva rispondono della non conformità del prodotto, accertata dall'autorità nazionale di sorveglianza del mercato. La vigilanza segue le procedure del D.Lgs. 758/1994 richiamate dal comma 4.
L'art. 70 riguarda anche le attrezzature noleggiate o in comodato?
Sì: i requisiti di sicurezza valgono per ogni attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori, qualunque sia il titolo giuridico. Chi noleggia o concede in uso ha inoltre gli obblighi specifici dell'art. 72, che impone di attestare la conformità ai requisiti dell'art. 70 al momento della cessione.
Approfondisci
- ArticoloArt. 69 — Definizioni
- ArticoloArt. 71 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 72 — Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- AllegatoAllegato V — Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
- GuidaMarcatura CE delle macchine: cosa controllare all’acquisto
- NormaD.Lgs. 17/2010 e Direttiva 2006/42/CE — La disciplina macchine vigente
- GuidaVerifiche periodiche delle attrezzature: l’Allegato VII in pratica