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Normativa collegata · D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17

D.Lgs. 17/2010 e Direttiva 2006/42/CE — La disciplina macchine vigente

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questa norma

La Direttiva 2006/42/CE parte da un principio semplice: la sicurezza di una macchina si costruisce in fase di progettazione, non si recupera a valle con cartelli e procedure. Per circolare nel mercato europeo, ogni macchina deve rispettare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute del suo allegato I: ripari sugli organi in movimento, comandi affidabili, arresti di emergenza, protezione da avviamenti intempestivi, ergonomia delle postazioni.

Il D.Lgs. 17/2010 recepisce la direttiva in Italia, sostituendo il precedente regime del DPR 459/1996, e mette gli obblighi in capo al fabbricante: eseguire la valutazione dei rischi della macchina, predisporre il fascicolo tecnico, redigere le istruzioni in italiano, emettere la dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE. Per le categorie di macchine più pericolose elencate in allegato alla direttiva, la valutazione di conformità passa da un organismo notificato. La disciplina è destinata a essere progressivamente sostituita dal Regolamento (UE) 2023/1230, ma resta il riferimento per le macchine oggi in commercio e in uso.

Il raccordo con il Testo Unico

Direttiva macchine e D.Lgs. 81/2008 corrono su due binari che si incontrano in azienda. La prima è una norma di prodotto e riguarda chi progetta, costruisce e immette sul mercato; il secondo è una norma di uso e riguarda chi mette la macchina a disposizione dei lavoratori.

Il punto di saldatura è l’art. 70 del Testo Unico: le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle direttive di prodotto applicabili, mentre quelle costruite prima delle direttive devono rispettare i requisiti generali dell’allegato V. L’art. 71 aggiunge gli obblighi del datore di lavoro: scegliere macchine idonee al lavoro da svolgere, installarle correttamente, mantenerle efficienti e sottoporle ai controlli previsti. A monte, l’art. 23 vieta a chiunque di fabbricare, vendere, noleggiare o concedere in uso attrezzature non conformi: la filiera commerciale è coinvolta quanto l’utilizzatore.

Se una macchina marcata CE presenta una non conformità palese ai requisiti essenziali, il datore di lavoro non può limitarsi a usarla “con prudenza”: deve attivare la procedura di segnalazione alle autorità di sorveglianza del mercato e, nel frattempo, non esporre i lavoratori al rischio.

Il sistema in quattro passaggi

  1. Progettazione sicura. Il fabbricante valuta i rischi della macchina e la progetta secondo i requisiti essenziali; l’applicazione delle norme tecniche armonizzate dà presunzione di conformità.
  2. Valutazione di conformità. Il fabbricante costituisce il fascicolo tecnico e segue la procedura prevista per la categoria di macchina, con l’intervento dell’organismo notificato nei casi stabiliti dalla direttiva.
  3. Immissione sul mercato. La macchina arriva all’utilizzatore con marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e istruzioni in lingua italiana; le quasi-macchine viaggiano invece con la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l’assemblaggio.
  4. Sorveglianza del mercato. Le autorità competenti verificano le macchine in commercio e possono imporre ritiri o divieti tramite la clausola di salvaguardia; le segnalazioni degli organi di vigilanza e delle aziende alimentano questo sistema.

Cosa controllare in azienda

  • Per ogni macchina in uso sono archiviati dichiarazione CE di conformità e manuale di istruzioni in italiano, e la marcatura CE sulla targa è presente e leggibile.
  • L’uso reale coincide con l’uso previsto dal fabbricante: se in produzione la macchina lavora materiali, ritmi o configurazioni diversi da quelli del manuale, il DVR deve affrontare esplicitamente lo scostamento.
  • Le macchine ante marcatura CE sono censite, rispettano l’allegato V e hanno manutenzioni e controlli tracciati nel registro controlli attrezzature; dove previsto, sono soggette alle verifiche periodiche.
  • Le modifiche apportate internamente (aumento di potenza, cambio di funzione, elusione di protezioni) sono state valutate: una modifica sostanziale può rendere l’azienda responsabile della conformità come un fabbricante.
  • Negli acquisti di macchine usate il contratto pretende dal venditore i documenti di conformità; nel noleggio sono gestite le attestazioni e le informazioni sull’uso previste dal Testo Unico.

Errori comuni

  1. Fidarsi della sola marcatura CE: la conformità di prodotto non sostituisce la valutazione dei rischi d’uso, l’addestramento e la sorveglianza sull’utilizzo reale.
  2. Manomettere ripari e interblocchi per “far prima”: è la causa tipica degli infortuni da rischio meccanico e ribalta la responsabilità sull’azienda anche su una macchina perfettamente conforme all’origine.
  3. Assemblare linee senza certificare l’insieme: integrare quasi-macchine e macchine in un impianto complesso senza dichiarazione di conformità dell’insieme lascia la linea priva di un fabbricante responsabile.
  4. Comprare usato senza documenti: una macchina senza dichiarazione né manuale è un problema legale oltre che tecnico, e ricostruirne la conformità a posteriori costa più dello sconto ottenuto.
  5. Trattare le macchine vecchie come esenti da tutto: l’assenza di marcatura CE non è una franchigia; l’allegato V e gli obblighi di manutenzione e controllo si applicano per intero.

Domande frequenti

La marcatura CE basta a considerare sicura una macchina?

No. La marcatura CE crea una presunzione di conformità della macchina come prodotto, ma non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro: l'art. 71 del Testo Unico impone comunque di valutare i rischi legati all'uso concreto, all'ambiente di lavoro e alle interferenze con altre attrezzature. Se poi la macchina presenta difetti palesi di sicurezza, la marcatura non la rende utilizzabile: va fermata e la non conformità va segnalata.

Cosa vale per le macchine costruite prima della Direttiva macchine?

Le macchine messe in servizio prima dell'entrata in vigore delle direttive di prodotto non devono avere la marcatura CE. Devono però rispettare i requisiti generali di sicurezza dell'allegato V del D.Lgs. 81/2008 ed essere mantenute in condizioni idonee con manutenzione e controlli documentati. In caso di vendita o noleggio, chi le cede deve attestarne la conformità a tali requisiti.

Che cos'è una quasi-macchina e come va gestita?

È un insieme che costituisce quasi una macchina ma che da solo non è in grado di garantire un'applicazione ben determinata, come un robot destinato a essere integrato in una linea. Viene fornita con una dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l'assemblaggio, non con la marcatura CE come macchina finita. Chi la incorpora in un insieme funzionante assume gli obblighi del fabbricante sull'insieme completo.

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