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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione IV — Ponteggi ed impalcature in legname

Art. 123 — Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 123 è brevissimo — un solo comma — ma condensa uno dei principi cardine della prevenzione delle cadute in cantiere:

Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose, conformemente al punto 2 dell’Allegato XVIII.

Tre elementi meritano attenzione. Primo: la protezione deve essere adeguata, cioè proporzionata al lavoro e all’altezza, non simbolica. Secondo: deve seguire lo sviluppo dei lavori, quindi crescere insieme all’opera e non arrivare dopo. Terzo: la norma ammette una gerarchia di soluzioni — impalcature, ponteggi, altre idonee opere provvisionali o, in mancanza, precauzioni equivalenti — ma tutte devono avere lo stesso obiettivo: eliminare il rischio di caduta, sia delle persone sia dei materiali.

Il rinvio al punto 2 dell’Allegato XVIII collega l’articolo alle prescrizioni tecniche di dettaglio su ponteggi, impalcature, parapetti e viabilità di cantiere: è lì che si trovano le misure costruttive concrete a cui l’art. 123 dà valore di obbligo.

Cosa significa in pratica

La caduta dall’alto resta la prima causa di infortunio mortale in edilizia, e l’art. 123 interviene proprio sul momento più critico: quello in cui l’opera provvisionale viene montata, modificata o smontata. È in quelle fasi di transizione che il rischio esplode, perché la protezione collettiva non è ancora completa o è già stata in parte rimossa.

Il senso pratico dell’articolo è che il ponteggio non è un accessorio da aggiungere quando “si trova il tempo”, ma una parte del ciclo di lavoro. Se una squadra deve murare al secondo piano, l’impalcatura del secondo piano deve essere già montata e ricevuta prima che qualcuno salga: non si sale per poi montare da lì. Allo stesso modo, in fase di smontaggio, il ponteggio si smonta procedendo dall’alto verso il basso, mantenendo fino all’ultimo la protezione per chi opera.

Un esempio ricorrente. Un’impresa edile realizza un tetto: la copertura avanza falda dopo falda. L’art. 123 impone che i sistemi di protezione dei bordi (parapetti, reti, sottoponti di sicurezza) seguano l’avanzamento, così che non esista mai una porzione di copertura lavorata senza protezione a valle. Chi “recupera” la messa in sicurezza alla fine, quando ormai si è già camminato sul bordo scoperto, viola sia la lettera sia la logica della norma.

Attenzione a non ridurre l’articolo ai soli ponteggi tradizionali. La formula “idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli” copre anche impalcati, castelli, andatoie e — quando l’opera provvisionale collettiva non è tecnicamente realizzabile — le misure alternative previste dal Titolo IV per i lavori in quota, a partire dalla protezione dei bordi e dai sistemi anticaduta. La priorità resta però la protezione collettiva: i dispositivi individuali intervengono dove quella collettiva non è possibile, non come scorciatoia per evitarla.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: garantisce che le opere provvisionali siano adottate seguendo lo sviluppo dei lavori, sceglie tipologie adeguate e assicura montaggio e smontaggio corretti. È il primo destinatario dell’obbligo e delle relative sanzioni dell’art. 159.
  • Dirigenti e preposti: organizzano e sorvegliano le fasi di avanzamento, montaggio e smontaggio, verificando che nessuno salga in quota prima che la protezione sia completa.
  • Coordinatore per l’esecuzione: attraverso il PSC e la vigilanza in cantiere, verifica il coordinamento tra imprese sull’uso e la progressione delle opere provvisionali comuni.
  • Lavoratori: utilizzano correttamente le opere provvisionali e non le modificano o rimuovono arbitrariamente.

Sul piano tecnico, l’articolo va letto insieme all’art. 122 sulle opere provvisionali, alle regole sull’uso delle attrezzature per i lavori in quota dell’art. 111 e alle disposizioni sui ponteggi delle Sezioni successive del Capo II. Per i sistemi di protezione contro le cadute il riferimento è l’art. 115.

Errori comuni

  1. Salire prima di montare. Adibire lavoratori in quota su piani non ancora serviti da impalcatura completa è la violazione più frequente e più pericolosa: la protezione deve precedere l’accesso, non seguirlo.
  2. Ponteggio “che rincorre” i lavori. Montare la protezione dei bordi solo dopo aver già lavorato la zona esposta contraddice il principio del “seguendo lo sviluppo dei lavori”: ogni fase deve trovare la sua protezione già pronta.
  3. Smontaggio disordinato. Rimuovere impalcati o parapetti dal basso o “a pezzi”, lasciando postazioni in quota senza protezione, trasforma la fase di smontaggio nel momento più letale del cantiere.
  4. Confondere protezione individuale e collettiva. Dotare gli operai di imbracatura non esime dall’adottare l’opera provvisionale collettiva quando è tecnicamente possibile: l’anticaduta individuale è misura residuale, non alternativa.
  5. Ignorare il rischio di caduta di cose. L’articolo protegge anche dai materiali che precipitano: mancano spesso mantovane, reti di contenimento e la delimitazione delle aree sottostanti, richieste dal punto 2 dell’Allegato XVIII.

Domande frequenti sull’art. 123

Cosa si intende per 'opere provvisionali' nell'art. 123?

Sono le strutture temporanee montate per consentire il lavoro in sicurezza e poi smontate a fine attività: ponteggi, impalcature, andatoie, passerelle, ponti su cavalletti, castelli di tiro. L'articolo impone che vengano realizzate man mano che i lavori procedono in quota, e non improvvisate o montate solo in parte.

Cosa significa che le opere vanno adottate 'seguendo lo sviluppo dei lavori'?

Che la protezione contro le cadute deve crescere insieme all'opera: non si può salire di piano lasciando indietro il ponteggio o il parapetto. Ogni fase di avanzamento in quota deve trovare già pronta l'impalcatura o l'opera provvisionale corrispondente, così che non esistano momenti in cui si lavora in altezza senza protezione collettiva.

L'art. 123 si applica solo ai ponteggi in legname?

No. Pur essendo collocato nella Sezione dedicata ai ponteggi ed impalcature in legname, il principio ha portata generale: riguarda impalcature, ponteggi e qualunque idonea opera provvisionale, oltre alle precauzioni equivalenti quando l'opera provvisionale non è tecnicamente adottabile. Il riferimento operativo è il punto 2 dell'Allegato XVIII.

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