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TUS

Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 101 — Obblighi di trasmissione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 101 disegna il percorso che PSC e POS devono compiere tra i soggetti del cantiere: chi trasmette cosa, a chi e in quale momento. In sintesi:

Co. 1 — Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Negli appalti di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara. Co. 2 — Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Co. 3 — Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale — previa verifica della congruenza rispetto al proprio — lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori iniziano solo dopo l’esito positivo di queste verifiche, effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento.

Cosa significa in pratica

Un piano di sicurezza che nessuno ha ricevuto è carta senza effetti. L’articolo 101 serve esattamente a questo: garantire che i documenti previsti dall’art. 100 e dall’art. 89 arrivino nelle mani giuste prima che qualcuno metta piede in cantiere, seguendo la catena contrattuale dell’appalto.

Il flusso è a due direzioni:

  1. In discesa viaggia il PSC. Il committente (o il responsabile dei lavori) lo consegna già in fase di gara alle imprese invitate a offrire: è la condizione perché le offerte tengano conto dei costi della sicurezza e delle scelte di coordinamento. Aggiudicati i lavori, tocca all’impresa affidataria girarlo a tutta la propria filiera — subappaltatori e lavoratori autonomi — prima dell’inizio dei lavori.
  2. In salita viaggiano i POS. Ogni impresa esecutrice consegna il proprio piano operativo all’affidataria; l’affidataria verifica che sia congruente con il proprio POS (stesse regole di cantiere, nessuna contraddizione tra le procedure delle due imprese) e solo dopo lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione.

Il momento della trasmissione del PSC alle imprese invitate non è casuale: chi formula un’offerta deve poterla costruire sulle misure di coordinamento e sui costi della sicurezza previsti dal piano, come conferma il collegamento con l’art. 100 e con la disciplina degli appalti. Per la stessa ragione, negli appalti pubblici basta che il PSC sia tra i documenti di gara: la “messa a disposizione” sulla piattaforma equivale alla trasmissione.

Il comma 3 introduce poi un vero semaforo procedurale: l’impresa esecutrice non può iniziare i propri lavori finché le verifiche sul suo POS non hanno dato esito positivo. Il termine di 15 giorni dal ricevimento non è un tempo minimo di attesa ma un limite massimo per chi verifica: la norma chiede tempestività, e nei cantieri ben gestiti la verifica si chiude in pochi giorni. Per l’organizzazione pratica questo significa una cosa semplice: i POS vanno richiesti e fatti circolare con anticipo rispetto al cronoprogramma, non la mattina dell’ingresso della squadra.

Un chiarimento utile per non confondere i piani di verifica. Sulla congruenza si pronuncia l’affidataria, nell’ambito dei suoi obblighi di verifica ex art. 97; sull’idoneità del POS e sulla sua coerenza con il PSC si pronuncia invece il CSE, ai sensi dell’art. 92. Sono due controlli distinti e successivi: il primo interno alla filiera d’impresa, il secondo affidato al coordinatore per conto del committente.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Committente / responsabile dei lavori: trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerta (co. 1). L’omissione è sanzionata dall’art. 157.
  • Impresa affidataria: snodo centrale della catena. Riceve il PSC e lo gira a esecutrici e lavoratori autonomi (co. 2); riceve i POS delle esecutrici, ne verifica la congruenza con il proprio e li inoltra al CSE (co. 3). Questi compiti si integrano con gli obblighi di verifica dell’art. 97.
  • Imprese esecutrici: redigono il POS ai sensi dell’art. 96 e lo trasmettono all’affidataria prima dell’inizio dei rispettivi lavori; non iniziano finché le verifiche non sono positive.
  • Lavoratori autonomi: destinatari del PSC trasmesso dall’affidataria; non redigono POS, ma devono attenersi alle indicazioni del piano.
  • Coordinatore per l’esecuzione: riceve i POS già filtrati dall’affidataria e ne verifica l’idoneità, assicurandone la coerenza con il PSC.

Errori comuni

  1. Consegnare il PSC solo all’impresa aggiudicataria. Il comma 1 chiede la trasmissione a tutte le imprese invitate a offrire: un PSC che compare solo dopo la firma del contratto arriva troppo tardi e falsa la formulazione delle offerte.
  2. Affidataria “passacarte”. Inoltrare i POS delle esecutrici al CSE senza alcuna verifica di congruenza svuota il comma 3: la verifica è un obbligo proprio dell’affidataria, documentabile con una presa d’atto scritta, non una formalità delegabile al coordinatore.
  3. Iniziare i lavori con il POS “in lavorazione”. La squadra del subappaltatore che entra in cantiere mentre il suo POS è ancora in verifica opera fuori dalla sequenza dell’art. 101; in caso di infortunio, la partenza anticipata pesa su tutta la catena, affidataria compresa.
  4. Nessuna evidenza delle trasmissioni. La norma non impone una forma, ma in sede ispettiva conta la prova: PEC, verbali di consegna o piattaforme documentali con data certa valgono molto più di una consegna a mano non tracciata.
  5. Dimenticare i lavoratori autonomi. Il PSC va trasmesso anche a loro, non solo alle imprese: sono parte del cantiere e destinatari delle misure di coordinamento tanto quanto le squadre delle esecutrici.

Domande frequenti sull’art. 101

Chi deve consegnare il PSC alle imprese che lavorano in cantiere?

Il committente o il responsabile dei lavori lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerta, quindi prima ancora dell'aggiudicazione. Una volta affidati i lavori, è l'impresa affidataria a trasmetterlo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori. Sono due passaggi distinti, con due responsabili diversi.

A chi va consegnato il POS dell'impresa esecutrice?

Ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria prima dell'inizio dei rispettivi lavori. L'affidataria ne verifica la congruenza rispetto al proprio POS e solo dopo lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione, che a sua volta ne valuta l'idoneità ai sensi dell'art. 92. Il POS consegnato direttamente al CSE saltando l'affidataria non rispetta la sequenza dell'art. 101.

Quando possono iniziare i lavori dell'impresa esecutrice?

Solo dopo l'esito positivo delle verifiche sul POS, che devono essere effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento del piano. Nella pratica conviene pianificare l'ingresso in cantiere delle imprese tenendo conto di questa finestra: un POS inviato il giorno prima dell'inizio previsto espone al rischio di dover fermare la squadra.

Negli appalti pubblici il PSC va spedito a ogni concorrente?

No: il comma 1 precisa che nelle opere pubbliche si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara. È sufficiente che il PSC sia tra i documenti di gara accessibili, ad esempio sulla piattaforma telematica della stazione appaltante.

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