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TUS

Titolo I · Capo IV — Disposizioni penali · Sezione I — Sanzioni

Art. 57 — Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 57 chiude il cerchio aperto dagli articoli 22, 23 e 24: dopo aver imposto obblighi di sicurezza a chi progetta, produce, vende e installa, il decreto stabilisce qui cosa rischia chi non li rispetta. La struttura è semplice, un comma per categoria:

Co. 1 — I progettisti che violano l’art. 22 (progettare luoghi, posti di lavoro e impianti nel rispetto dei principi di prevenzione, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione conformi) sono puniti con l’arresto o con l’ammenda. Co. 2 — I fabbricanti e i fornitori che violano l’art. 23 (divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, impianti e DPI non rispondenti alle disposizioni vigenti) sono puniti con l’arresto o con l’ammenda: è la fattispecie trattata più severamente delle tre. Co. 3 — Gli installatori che violano l’art. 24 (installare e montare impianti, attrezzature e altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e le istruzioni del fabbricante, per la parte di loro competenza) sono puniti con l’arresto o con l’ammenda.

In tutti e tre i casi si tratta di contravvenzioni punite con pene alternative (arresto oppure ammenda): si applicano quindi la procedura di prescrizione e la possibilità di estinzione del reato previste per i reati contravvenzionali in materia di sicurezza. Gli importi delle ammende sono indicati nel testo dell’articolo e vengono periodicamente rivalutati.

Cosa significa in pratica

La sicurezza sul lavoro non nasce in officina il giorno in cui la macchina viene accesa: nasce a monte, sul tavolo del progettista, nella fabbrica del costruttore, nel catalogo del rivenditore, nelle mani dell’installatore. L’art. 57 serve esattamente a questo: rendere penalmente esigibili gli obblighi della filiera, così che il datore di lavoro non sia l’unico presidio contro macchine e impianti pericolosi.

Qualche esempio concreto:

  • Un progettista che disegna un capannone senza vie di esodo adeguate, o che a capitolato prevede componenti d’impianto non conformi, risponde ai sensi del comma 1.
  • Un rivenditore di macchine usate che cede una pressa priva delle protezioni sugli organi in movimento viola l’art. 23: la formula “venduta come vista e piaciuta” non ha alcun valore rispetto all’obbligo penale. Lo stesso vale per chi noleggia una piattaforma o un carrello non conformi.
  • Un installatore che monta un impianto ignorando le istruzioni del fabbricante — ad esempio eliminando un interblocco “per far prima” — risponde ai sensi del comma 3, anche se il cliente era d’accordo.

Attenzione a un punto che genera spesso confusione: la conformità delle attrezzature si misura sulla disciplina di prodotto applicabile (per le macchine, la direttiva macchine recepita dal D.Lgs. 17/2019 e, in prospettiva, il nuovo Regolamento Macchine). La marcatura CE è la porta d’ingresso, ma non è un lasciapassare: se la macchina è marcata CE e tuttavia presenta difetti costruttivi palesi, il fabbricante e il fornitore non sono al riparo — e nemmeno il datore di lavoro che l’ha messa a disposizione senza accorgersi di carenze riconoscibili.

L’art. 57 conferma infine una scelta di sistema: la responsabilità penale nel Testo Unico è distribuita per ruoli. Gli articoli vicini puniscono il datore di lavoro e il dirigente (art. 55), il preposto (art. 56), il medico competente e i lavoratori; questo articolo copre i soggetti esterni all’organizzazione aziendale ma interni al ciclo di vita di macchine e impianti.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Progettisti di luoghi, posti di lavoro e impianti: destinatari del comma 1, per la violazione dell’art. 22. La responsabilità riguarda le scelte progettuali contrarie ai principi di prevenzione e la specifica di componenti non conformi.
  • Fabbricanti e fornitori (inclusi venditori, noleggiatori e chi concede attrezzature in uso o locazione finanziaria): destinatari del comma 2, per la violazione dell’art. 23. È irrilevante che l’attrezzatura sia nuova o usata.
  • Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici: destinatari del comma 3, per la violazione dell’art. 24, limitatamente alla parte di loro competenza.
  • Datore di lavoro utilizzatore: non è punito da questo articolo, ma resta responsabile della messa a disposizione di attrezzature conformi e adeguate; la violazione del fornitore non lo esonera automaticamente.
  • Organi di vigilanza e magistratura: accertano le violazioni; trattandosi di contravvenzioni, trova applicazione il meccanismo della prescrizione con ammissione al pagamento in sede amministrativa, secondo la disciplina generale dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza.

Errori comuni

  1. Pensare che l’usato sia “fuori norma per definizione ammessa”. La vendita di una macchina usata priva dei requisiti di sicurezza applicabili è punita esattamente come quella del nuovo: le clausole contrattuali di esonero non hanno effetto sul piano penale.
  2. Scaricare tutto sulla marcatura CE. Il fornitore che rivende una macchina marcata CE ma palesemente carente non può trincerarsi dietro il certificato del costruttore; a sua volta il datore di lavoro non può considerare la marcatura un controllo sostitutivo del proprio.
  3. L’installatore che “esegue gli ordini”. Montare un impianto in difformità dalle istruzioni del fabbricante su richiesta del committente non trasferisce la responsabilità: il comma 3 punisce chi installa, per la parte di sua competenza.
  4. Dimenticare noleggio e comodato. L’art. 23 copre anche noleggio, concessione in uso e locazione finanziaria: le imprese che prestano attrezzature ad altre aziende o a cantieri rientrano in pieno nel perimetro sanzionatorio dell’art. 57.

Domande frequenti sull’art. 57

Chi risponde se una macchina venduta con marcatura CE si rivela non conforme?

Il fabbricante e il fornitore rispondono ai sensi dell'art. 57 per la violazione dell'art. 23, perché hanno immesso sul mercato un'attrezzatura non rispondente alla disciplina di prodotto. La marcatura CE apposta su una macchina in realtà non conforme non esonera chi l'ha costruita o venduta; resta ferma anche la possibile responsabilità del datore di lavoro utilizzatore, se la non conformità era riconoscibile.

L'art. 57 si applica anche a chi noleggia o concede in uso attrezzature?

Sì. L'art. 23 vieta non solo la vendita ma anche il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di attrezzature, impianti e DPI non conformi. Chi noleggia una macchina priva delle protezioni o dei requisiti di sicurezza incorre quindi nella stessa sanzione penale prevista per il venditore.

L'installatore risponde anche se ha montato l'impianto seguendo le indicazioni del cliente?

L'art. 24 impone all'installatore di eseguire l'installazione secondo le norme di sicurezza e le istruzioni del fabbricante, per la parte di sua competenza. Le richieste del committente non lo mettono al riparo: se accetta di installare un impianto o una macchina in modo non conforme, la violazione resta sua e viene punita dall'art. 57.

Il datore di lavoro che acquista una macchina non conforme è automaticamente esonerato?

No. L'art. 57 colpisce chi sta a monte della catena (progettista, fabbricante, fornitore, installatore), ma il datore di lavoro conserva i propri obblighi di scelta e verifica delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. In caso di infortunio, la giurisprudenza valuta entrambe le posizioni: la responsabilità del venditore non cancella quella dell'utilizzatore che non ha controllato ciò che poteva controllare.

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