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TUS

Titolo III · Capo I — Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69 — Definizioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 69 non impone obblighi: fissa il vocabolario dell’intero Titolo III. Agli effetti delle disposizioni sull’uso delle attrezzature di lavoro si intende per:

a) attrezzatura di lavoro — qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro — qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa — qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto — qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore — il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

Cinque definizioni, tutte costruite con la stessa tecnica: aggettivi ampi (“qualsiasi”) che allargano il campo di applicazione il più possibile.

Cosa significa in pratica

Le definizioni dell’art. 69 decidono a cosa si applicano gli obblighi dei successivi articoli — dai requisiti di sicurezza dell’art. 70 agli obblighi del datore di lavoro dell’art. 71, fino a informazione, formazione e addestramento dell’art. 73. Vale la pena leggerle con attenzione, perché ciascuna ha conseguenze operative precise.

“Attrezzatura di lavoro” è quasi tutto ciò che si usa per lavorare. Non solo il centro di lavoro a controllo numerico o il carrello elevatore: anche il trapano a colonna, la scala doppia, la pistola sparachiodi, l’impianto di aspirazione. La definizione include espressamente gli impianti intesi come complesso di macchine e componenti di un processo produttivo: una linea di confezionamento va quindi considerata nel suo insieme, non solo come somma di singole macchine marcate CE. Restano fuori dal Titolo III i beni che non servono a lavorare (l’arredo dell’ufficio in sé) e i DPI, che hanno definizioni e regole proprie nel Capo II.

“Uso” copre l’intero ciclo di vita, non solo la produzione. La lettera b) è la definizione più sottovalutata: manutenzione, pulizia, montaggio, smontaggio e trasporto sono “uso” a tutti gli effetti. In pratica, quando il manutentore apre il carter o l’addetto pulisce la coclea a fine turno, gli obblighi del Titolo III — e le misure dell’Allegato VI — si applicano esattamente come durante la lavorazione. Non è un dettaglio: gli infortuni più gravi con organi in movimento avvengono tipicamente in queste fasi “fuori produzione”, con protezioni rimosse e macchina alimentata.

“Zona pericolosa” e “lavoratore esposto” servono a proteggere anche chi non usa la macchina. La zona pericolosa non coincide con l’ingombro fisico dell’attrezzatura: comprende anche le sue vicinanze, dove si può essere colpiti da proiezioni di materiale, investiti da un mezzo in manovra o attinti da un carico sospeso. Il lavoratore esposto è chiunque si trovi anche solo in parte in quella zona: il collega che transita accanto alla pressa è esposto quanto chi la comanda, e la valutazione dei rischi nel DVR deve considerare entrambi.

“Operatore” include il datore di lavoro. L’ultima definizione chiude una scappatoia: chi usa personalmente l’attrezzatura — situazione normale nelle micro e piccole imprese, dall’officina al cantiere — è operatore a pieno titolo. Il titolare che guida il carrello elevatore deve avere l’abilitazione richiesta dall’Accordo Stato-Regioni, come qualunque suo dipendente (patentini attrezzature).

Errori comuni

  1. Considerare “attrezzatura” solo ciò che ha una targhetta CE. La definizione non guarda alla marcatura ma alla destinazione d’uso lavorativa: anche l’utensile manuale e l’attrezzatura costruita prima delle direttive di prodotto rientrano nel Titolo III, con i requisiti dell’Allegato V per quelle non marcate.
  2. Escludere manutenzione e pulizia dalla valutazione dei rischi. Se il DVR analizza solo l’impiego produttivo della macchina, ignora proprio le operazioni che la lettera b) qualifica come “uso” e in cui si concentrano gli infortuni gravi.
  3. Tracciare la zona pericolosa sul perimetro della macchina. Proiezioni, ribaltamenti e carichi movimentati estendono la zona ben oltre l’ingombro fisico: layout, segregazioni e percorsi pedonali vanno progettati di conseguenza.
  4. Ritenere che il titolare “faccia da sé” senza requisiti. Il datore di lavoro che usa un’attrezzatura è operatore: niente lo esonera da condizioni di impiego sicure e dalle abilitazioni previste per quella specifica attrezzatura.

Domande frequenti sull’art. 69

Una scala portatile o un semplice utensile manuale sono 'attrezzature di lavoro'?

Sì. La definizione della lettera a) è volutamente ampia: comprende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. Rientrano quindi anche scale, trapani, avvitatori e attrezzi manuali, con obblighi ovviamente proporzionati alla loro complessità e ai rischi che presentano.

La manutenzione e la pulizia di una macchina rientrano nell'ambito del Titolo III?

Sì, perché la lettera b) definisce 'uso' qualsiasi operazione lavorativa connessa all'attrezzatura: non solo l'impiego produttivo, ma anche trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio. Molti infortuni gravi avvengono proprio in queste fasi, quando i ripari sono rimossi e le procedure ordinarie non si applicano.

Il datore di lavoro che usa personalmente una macchina è un 'operatore'?

Sì. La definizione di operatore comprende il lavoratore incaricato dell'uso dell'attrezzatura e anche il datore di lavoro che ne fa uso in prima persona. Questo significa che chi guida il muletto o usa la troncatrice nella propria azienda deve rispettare le stesse condizioni di sicurezza e possedere le abilitazioni eventualmente richieste.

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