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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato VI

Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato VI

L’art. 71, co. 3 impone al datore di lavoro di adottare misure organizzative e procedurali affinché le attrezzature di lavoro siano utilizzate conformemente alle disposizioni dell’Allegato VI. Se l’Allegato V dice come devono essere fatte le attrezzature non soggette a direttive di prodotto, l’Allegato VI dice come qualsiasi attrezzatura va usata: è il “codice della strada” delle macchine in azienda, valido anche per le attrezzature nuove e marcate CE.

La violazione delle sue disposizioni è sanzionata a carico di datore di lavoro e dirigente dall’art. 87; per gli importi aggiornati si rinvia al testo ufficiale, periodicamente rivalutati.

Come è organizzato

L’Allegato VI è suddiviso in parti tematiche: una di prescrizioni generali valida per tutte le attrezzature e alcune parti dedicate alle famiglie a maggior rischio.

Area tematicaContenuto in sintesiEsempi aziendali
Disposizioni generaliUso secondo le istruzioni, divieti di manomissione, condizioni di impiego, ambienti particolariOfficina, reparto produzione, magazzino
Sollevamento e movimentazione di carichiManovre, imbracatura, carichi sospesi, condizioni di stabilitàGru a ponte, gru su autocarro, paranchi
Sollevamento di personeAttrezzature ammesse, deroghe eccezionali, misure di protezionePLE, ascensori da cantiere
Attrezzature mobili e semoventiConduzione, circolazione, trasporto di persone, rischio di ribaltamento e investimentoCarrelli elevatori, macchine movimento terra

Per il dettaglio puntuale delle singole prescrizioni (numerazione dei punti, condizioni specifiche, casi particolari come i lavori in prossimità di parti elettriche attive) il riferimento è il testo ufficiale dell’Allegato su Normattiva.

Le prescrizioni che contano di più in pratica

Uso conforme e ambienti di lavoro

Le attrezzature vanno impiegate solo per le operazioni e nelle condizioni previste dal fabbricante, con i dispositivi di sicurezza attivi. Rientrano qui i classici casi da verbale ispettivo: protezioni rimosse “per lavorare meglio”, smerigliatrice usata senza cuffia, attrezzature elettriche in ambienti bagnati o con atmosfere potenzialmente esplosive senza le caratteristiche richieste.

Carichi sospesi e manovre di sollevamento

Il principio cardine è che nessuno deve trovarsi sotto un carico sospeso e che le manovre non devono passare sopra postazioni di lavoro non protette, se non quando è inevitabile e con misure compensative. Vanno inoltre curate l’imbracatura, la scelta degli accessori di sollevamento e la visibilità del manovratore, con un segnalatore quando il gruista non vede il carico. La guida su gru e apparecchi di sollevamento traduce questi obblighi in una checklist di reparto.

Sollevamento di persone

Le persone si sollevano solo con attrezzature destinate a questo scopo. L’Allegato ammette l’uso di attrezzature non specificamente previste soltanto in via eccezionale, con idonee misure di sicurezza e sorveglianza: è la norma che rende illegittimo il cestello improvvisato sulle forche del carrello elevatore.

Attrezzature mobili e semoventi

La conduzione è riservata a lavoratori formati e, per le attrezzature dell’Accordo Stato-Regioni, abilitati (patentini attrezzature, secondo l’Accordo del 22 febbraio 2012 richiamato dall’art. 73). Il trasporto di persone è ammesso solo su mezzi predisposti, la circolazione va regolata con percorsi e regole interne, e vanno gestiti i rischi di ribaltamento e di investimento dei pedoni: viabilità segregata, velocità limitate, cinture allacciate sul carrello.

Il rapporto con gli altri obblighi dell’art. 71

L’Allegato VI copre il come si usa; non esaurisce gli obblighi sulle attrezzature, che comprendono anche:

Errori comuni

  1. Pensare che la marcatura CE basti: la conformità di prodotto non copre l’uso; un’attrezzatura nuova usata in violazione dell’Allegato VI espone comunque a sanzione e a responsabilità in caso di infortunio.
  2. Tollerare le prassi di reparto: passaggi sotto i carichi, trasporto di colleghi sulle forche, protezioni bypassate. Il preposto che vede e non interviene risponde in proprio.
  3. Nessuna procedura scritta per le manovre complesse: sollevamenti in tandem, carichi ingombranti o manovre con visibilità limitata richiedono istruzioni operative e un segnalatore designato.
  4. Deroghe al sollevamento persone usate come routine: l’uso eccezionale previsto dall’Allegato è un’eccezione documentata e presidiata, non una soluzione stabile per evitare di noleggiare una PLE.
  5. Formazione generica al posto dell’abilitazione: per le attrezzature dell’Accordo Stato-Regioni serve il corso abilitante specifico con aggiornamento, non basta la formazione generale dei lavoratori.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra Allegato V e Allegato VI?

L'Allegato V riguarda i requisiti costruttivi delle attrezzature messe a disposizione prima delle direttive di prodotto (come deve essere fatta l'attrezzatura). L'Allegato VI riguarda invece il modo in cui qualsiasi attrezzatura viene usata in azienda: manovre, divieti, condizioni operative. Un'attrezzatura marcata CE e perfettamente conforme può comunque essere impiegata in violazione dell'Allegato VI.

Posso sollevare una persona con il carrello elevatore e un cestello improvvisato?

No: le persone possono essere sollevate solo con attrezzature previste a tale scopo dal fabbricante. L'Allegato VI ammette deroghe soltanto in casi eccezionali, con attrezzature idonee allo scopo e adottando misure di sicurezza specifiche sotto sorveglianza; il pallet o il cestello artigianale sul carrello non rientrano in queste condizioni.

Chi risponde delle violazioni dell'Allegato VI?

In primo luogo datore di lavoro e dirigente, sanzionati ai sensi dell'art. 87 per la violazione dell'art. 71, co. 3. Anche il preposto che tollera manovre vietate e il lavoratore che usa l'attrezzatura in modo difforme dalle istruzioni e dalla formazione ricevuta hanno responsabilità proprie, secondo gli artt. 19 e 20 del decreto.

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