D.Lgs. 81/2008 · Allegato VI
Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato VI
L’art. 71, co. 3 impone al datore di lavoro di adottare misure organizzative e procedurali affinché le attrezzature di lavoro siano utilizzate conformemente alle disposizioni dell’Allegato VI. Se l’Allegato V dice come devono essere fatte le attrezzature non soggette a direttive di prodotto, l’Allegato VI dice come qualsiasi attrezzatura va usata: è il “codice della strada” delle macchine in azienda, valido anche per le attrezzature nuove e marcate CE.
La violazione delle sue disposizioni è sanzionata a carico di datore di lavoro e dirigente dall’art. 87; per gli importi aggiornati si rinvia al testo ufficiale, periodicamente rivalutati.
Come è organizzato
L’Allegato VI è suddiviso in parti tematiche: una di prescrizioni generali valida per tutte le attrezzature e alcune parti dedicate alle famiglie a maggior rischio.
| Area tematica | Contenuto in sintesi | Esempi aziendali |
|---|---|---|
| Disposizioni generali | Uso secondo le istruzioni, divieti di manomissione, condizioni di impiego, ambienti particolari | Officina, reparto produzione, magazzino |
| Sollevamento e movimentazione di carichi | Manovre, imbracatura, carichi sospesi, condizioni di stabilità | Gru a ponte, gru su autocarro, paranchi |
| Sollevamento di persone | Attrezzature ammesse, deroghe eccezionali, misure di protezione | PLE, ascensori da cantiere |
| Attrezzature mobili e semoventi | Conduzione, circolazione, trasporto di persone, rischio di ribaltamento e investimento | Carrelli elevatori, macchine movimento terra |
Per il dettaglio puntuale delle singole prescrizioni (numerazione dei punti, condizioni specifiche, casi particolari come i lavori in prossimità di parti elettriche attive) il riferimento è il testo ufficiale dell’Allegato su Normattiva.
Le prescrizioni che contano di più in pratica
Uso conforme e ambienti di lavoro
Le attrezzature vanno impiegate solo per le operazioni e nelle condizioni previste dal fabbricante, con i dispositivi di sicurezza attivi. Rientrano qui i classici casi da verbale ispettivo: protezioni rimosse “per lavorare meglio”, smerigliatrice usata senza cuffia, attrezzature elettriche in ambienti bagnati o con atmosfere potenzialmente esplosive senza le caratteristiche richieste.
Carichi sospesi e manovre di sollevamento
Il principio cardine è che nessuno deve trovarsi sotto un carico sospeso e che le manovre non devono passare sopra postazioni di lavoro non protette, se non quando è inevitabile e con misure compensative. Vanno inoltre curate l’imbracatura, la scelta degli accessori di sollevamento e la visibilità del manovratore, con un segnalatore quando il gruista non vede il carico. La guida su gru e apparecchi di sollevamento traduce questi obblighi in una checklist di reparto.
Sollevamento di persone
Le persone si sollevano solo con attrezzature destinate a questo scopo. L’Allegato ammette l’uso di attrezzature non specificamente previste soltanto in via eccezionale, con idonee misure di sicurezza e sorveglianza: è la norma che rende illegittimo il cestello improvvisato sulle forche del carrello elevatore.
Attrezzature mobili e semoventi
La conduzione è riservata a lavoratori formati e, per le attrezzature dell’Accordo Stato-Regioni, abilitati (patentini attrezzature, secondo l’Accordo del 22 febbraio 2012 richiamato dall’art. 73). Il trasporto di persone è ammesso solo su mezzi predisposti, la circolazione va regolata con percorsi e regole interne, e vanno gestiti i rischi di ribaltamento e di investimento dei pedoni: viabilità segregata, velocità limitate, cinture allacciate sul carrello.
Il rapporto con gli altri obblighi dell’art. 71
L’Allegato VI copre il come si usa; non esaurisce gli obblighi sulle attrezzature, che comprendono anche:
- idoneità e conformità al momento della scelta (art. 71, co. 1-2);
- manutenzione e controlli documentati, da tracciare in un registro dei controlli;
- verifiche periodiche per le attrezzature elencate nell’Allegato VII, spiegate nella guida sulle verifiche periodiche;
- informazione, formazione e addestramento degli operatori (artt. 72 e 73).
Errori comuni
- Pensare che la marcatura CE basti: la conformità di prodotto non copre l’uso; un’attrezzatura nuova usata in violazione dell’Allegato VI espone comunque a sanzione e a responsabilità in caso di infortunio.
- Tollerare le prassi di reparto: passaggi sotto i carichi, trasporto di colleghi sulle forche, protezioni bypassate. Il preposto che vede e non interviene risponde in proprio.
- Nessuna procedura scritta per le manovre complesse: sollevamenti in tandem, carichi ingombranti o manovre con visibilità limitata richiedono istruzioni operative e un segnalatore designato.
- Deroghe al sollevamento persone usate come routine: l’uso eccezionale previsto dall’Allegato è un’eccezione documentata e presidiata, non una soluzione stabile per evitare di noleggiare una PLE.
- Formazione generica al posto dell’abilitazione: per le attrezzature dell’Accordo Stato-Regioni serve il corso abilitante specifico con aggiornamento, non basta la formazione generale dei lavoratori.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra Allegato V e Allegato VI?
L'Allegato V riguarda i requisiti costruttivi delle attrezzature messe a disposizione prima delle direttive di prodotto (come deve essere fatta l'attrezzatura). L'Allegato VI riguarda invece il modo in cui qualsiasi attrezzatura viene usata in azienda: manovre, divieti, condizioni operative. Un'attrezzatura marcata CE e perfettamente conforme può comunque essere impiegata in violazione dell'Allegato VI.
Posso sollevare una persona con il carrello elevatore e un cestello improvvisato?
No: le persone possono essere sollevate solo con attrezzature previste a tale scopo dal fabbricante. L'Allegato VI ammette deroghe soltanto in casi eccezionali, con attrezzature idonee allo scopo e adottando misure di sicurezza specifiche sotto sorveglianza; il pallet o il cestello artigianale sul carrello non rientrano in queste condizioni.
Chi risponde delle violazioni dell'Allegato VI?
In primo luogo datore di lavoro e dirigente, sanzionati ai sensi dell'art. 87 per la violazione dell'art. 71, co. 3. Anche il preposto che tollera manovre vietate e il lavoratore che usa l'attrezzatura in modo difforme dalle istruzioni e dalla formazione ricevuta hanno responsabilità proprie, secondo gli artt. 19 e 20 del decreto.
Approfondisci
- ArticoloArt. 71 — Obblighi del datore di lavoro
- GuidaVerifiche periodiche delle attrezzature: l’Allegato VII in pratica
- GuidaGru e apparecchi di sollevamento: obblighi e verifiche
- GuidaCarrelli elevatori: uso sicuro, formazione e verifiche
- GuidaPatentini attrezzature: carrelli, PLE, gru e macchine agricole
- GuidaIl registro dei controlli delle attrezzature
- NormaAccordo Stato-Regioni 22/2/2012 — Abilitazione alle attrezzature