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TUS

Titolo VIII · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Art. 209 — Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 209, riscritto dal D.Lgs. 159/2016 in attuazione della direttiva europea sui campi elettromagnetici, spiega come il datore di lavoro deve identificare l’esposizione dei lavoratori e valutarne i rischi. In sintesi:

Co. 1 — Nell’ambito della valutazione generale degli agenti fisici prevista dall’art. 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici a cui i lavoratori sono esposti. Può avvalersi delle guide pratiche della Commissione europea, delle norme tecniche europee e nazionali, delle buone prassi, delle banche dati e dei livelli di emissione dichiarati dai fabbricanti delle attrezzature. Co. 2 — Se sulla base delle informazioni facilmente accessibili non è possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite, la valutazione dell’esposizione va effettuata con misurazioni o calcoli, tenendo conto delle incertezze di misura. Co. 4 — Nella valutazione il datore di lavoro presta particolare attenzione, tra l’altro: ai valori limite di esposizione e ai valori di azione dell’art. 208; a frequenza, livello, durata e tipo di esposizione; agli effetti biofisici diretti; agli effetti sui lavoratori particolarmente sensibili (portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, dispositivi indossati, lavoratrici in gravidanza); agli effetti indiretti (interferenze con apparecchiature elettromediche, proiezione di oggetti ferromagnetici, innesco di detonatori, incendi ed esplosioni, correnti di contatto); all’esistenza di attrezzature sostitutive; alle informazioni della sorveglianza sanitaria; alle sorgenti multiple e all’esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.

La norma precisa inoltre che nei luoghi accessibili al pubblico non occorre una nuova valutazione se sono già rispettati i limiti previsti per l’esposizione della popolazione e non sussistono rischi per la sicurezza; e che l’esito della valutazione confluisce nel documento dell’art. 28: quando il datore di lavoro ritiene non necessaria una valutazione più dettagliata, deve darne giustificazione nel DVR.

Cosa significa in pratica

L’articolo 209 traduce in procedura un principio di buon senso: non tutte le aziende devono misurare i campi elettromagnetici, ma tutte devono porsi il problema e documentare la risposta. Il percorso operativo, seguito anche dalle guide tecniche di settore, si articola su tre livelli.

Primo livello: la giustificazione. Se in azienda ci sono solo attrezzature “ordinarie” — computer, stampanti, elettrodomestici, utensili elettrici conformi e usati secondo le istruzioni — il datore di lavoro può concludere che il rischio è trascurabile, citando le tabelle delle attrezzature giustificabili contenute nelle guide europee e nelle norme tecniche. Attenzione: la conclusione va scritta nel DVR con la relativa motivazione. Un DVR che non menziona affatto i campi elettromagnetici non è una giustificazione, è un’omissione.

Secondo livello: la valutazione documentale. Dove ci sono sorgenti significative — saldatrici a resistenza o ad arco, forni a induzione, magnetizzatori, apparati di risonanza magnetica, antenne e apparati di trasmissione, elettrolisi industriale — si parte dai dati: livelli di emissione dichiarati dal fabbricante, banche dati di settore, letteratura tecnica. Spesso questi elementi bastano a dimostrare il rispetto dei valori di azione senza strumentazione.

Terzo livello: misurazioni e calcoli. Se i dati non permettono di escludere con certezza il superamento dei valori di riferimento, servono misure sul campo o modelli di calcolo, affidati a personale qualificato come richiede l’art. 181, con esplicita considerazione delle incertezze. È il caso tipico dell’officina con saldatrici datate di cui non esistono dati di emissione, o del reparto con più sorgenti vicine che si sommano.

Un aspetto che distingue questo rischio da quasi tutti gli altri: il perimetro dei soggetti da proteggere non coincide con i lavoratori “esposti” in senso classico. Un campo magnetico del tutto innocuo per la popolazione generale può mandare in blocco il pacemaker del manutentore che passa accanto alla sorgente, o interferire con una pompa insulinica. Per questo l’articolo obbliga a censire i lavoratori particolarmente sensibili e a considerare gli effetti indiretti: la sorveglianza sanitaria dell’art. 211 e la raccolta delle informazioni sui dispositivi medici impiantati diventano parte integrante della valutazione. Ricorda infine che il Capo IV copre solo gli effetti diretti a breve termine e gli effetti indiretti: gli eventuali effetti a lungo termine restano fuori dal suo campo di applicazione.

Per la metodologia operativa completa puoi seguire la guida alla valutazione dei campi elettromagnetici e la scheda sul rischio campi elettromagnetici.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: titolare dell’obbligo di valutazione, decide il livello di approfondimento e giustifica nel DVR l’eventuale esclusione di una valutazione dettagliata.
  • Personale qualificato: le misurazioni e i calcoli, quando necessari, richiedono competenze specifiche ai sensi dell’art. 181; nella pratica intervengono tecnici specializzati con strumentazione dedicata.
  • Medico competente: fornisce le informazioni della sorveglianza sanitaria di cui la valutazione deve tener conto e individua i lavoratori particolarmente sensibili.
  • RSPP e RLS: il primo collabora alla valutazione, il secondo va consultato secondo le regole generali del Titolo I.
  • Esito della valutazione: alimenta le misure di prevenzione e protezione dell’art. 210, l’informazione e formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.

Errori comuni

  1. Ignorare del tutto il rischio nel DVR. Anche l’azienda “solo uffici” deve dedicare al rischio CEM almeno la giustificazione motivata: l’assenza totale del tema equivale a valutazione non effettuata.
  2. Misurare tutto, subito. Commissionare campagne strumentali costose dove i dati dei fabbricanti e le norme tecniche avrebbero già chiuso la valutazione: la norma chiede l’approccio graduale, non la fonometria dei campi a tappeto.
  3. Dimenticare i portatori di dispositivi medici. Valutare solo il rispetto dei valori di azione per i lavoratori “standard” e non prevedere una procedura per raccogliere le segnalazioni di pacemaker, defibrillatori impiantati o protesi metalliche.
  4. Trascurare gli effetti indiretti. Concentrarsi sui valori di esposizione e ignorare proiezione di oggetti ferromagnetici, interferenze con apparecchiature e atmosfere infiammabili vicino alle sorgenti.
  5. Non aggiornare la valutazione. Installare una nuova saldatrice o spostare una postazione a ridosso di un quadro di potenza senza riaprire la valutazione, che invece va aggiornata a ogni modifica rilevante e comunque con la cadenza dell’art. 181.

Domande frequenti sull’art. 209

Serve sempre una misurazione strumentale dei campi elettromagnetici?

No. La norma prevede un approccio graduale: prima si valuta con le informazioni facilmente accessibili — dati di emissione dei fabbricanti, norme tecniche, banche dati e guide pratiche europee. Solo se con questi elementi non è possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite si passa a misurazioni o calcoli, tenendo conto delle incertezze di misura.

Ogni quanto va ripetuta la valutazione dei campi elettromagnetici?

Valgono le regole generali dell'art. 181: la valutazione degli agenti fisici va programmata ed effettuata da personale qualificato con cadenza almeno quadriennale, e va comunque aggiornata quando cambiano attrezzature, layout o modalità di lavoro in modo rilevante per l'esposizione. Un nuovo impianto di saldatura o una nuova apparecchiatura elettromedicale riaprono la valutazione prima della scadenza.

Chi sono i lavoratori particolarmente sensibili al rischio da CEM?

L'articolo impone di considerare gli effetti sulla salute dei soggetti a rischio particolare: portatori di dispositivi medici impiantati attivi (come i pacemaker) o passivi (come le protesi metalliche), lavoratori con dispositivi medici indossati e lavoratrici in gravidanza. Per queste persone possono risultare pericolosi anche campi ampiamente sotto i valori d'azione validi per gli altri lavoratori.

Un ufficio deve comunque valutare i campi elettromagnetici?

La valutazione va sempre fatta, ma può concludersi rapidamente: per ambienti con sole attrezzature ordinarie conformi e usate secondo le istruzioni, il datore di lavoro può giustificare nel DVR che una valutazione più dettagliata non è necessaria, senza misurazioni. La giustificazione deve però essere scritta e motivata, non sottintesa.

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