Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione III — Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 — Compiti del servizio di prevenzione e protezione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 33 definisce il “mansionario” del servizio di prevenzione e protezione (SPP), la struttura di cui il datore di lavoro deve dotarsi ai sensi dell’art. 31. Il comma 1 elenca i compiti:
a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2, e i relativi sistemi di controllo; c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza e alla riunione periodica dell’art. 35; f) fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art. 36.
Seguono due commi brevi ma tutt’altro che secondari:
Co. 2 — I componenti del servizio sono tenuti al segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. Co. 3 — Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Cosa significa in pratica
L’art. 33 chiarisce che il SPP non è un organo decisionale ma il braccio tecnico del datore di lavoro: analizza, elabora, propone. Il verbo del comma 3 — “è utilizzato” — dice tutto: il servizio è uno strumento nelle mani di chi decide, non un centro di potere autonomo. Le scelte (e le spese) restano al datore di lavoro, che non a caso mantiene per sé, come obbligo non delegabile ex art. 17, la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP.
In concreto, il lavoro quotidiano del servizio si traduce così:
- Sopralluoghi e analisi (lett. a): il RSPP che gira il reparto, esamina il ciclo produttivo, incrocia infortuni e near miss. La norma pretende una “specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale”: un SPP che valuta i rischi dalla scrivania, senza aver mai visto la linea di produzione, non sta svolgendo il compito che la legge gli assegna.
- Misure e sistemi di controllo (lett. b): non basta proporre la misura, bisogna anche progettare come verificarne nel tempo l’attuazione — checklist di controllo, scadenzari di manutenzione, indicatori di monitoraggio da riportare nel DVR.
- Procedure di sicurezza (lett. c): istruzioni operative per le attività a rischio, dal lockout delle macchine in manutenzione alle regole di accesso ai magazzini. È il compito più “scrittorio”, ma anche quello che in caso di infortunio viene passato al setaccio per primo.
- Proposta dei programmi formativi (lett. d): il SPP individua chi va formato, su cosa e con quale priorità; l’attuazione resta un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell’art. 37.
- Consultazioni e riunione periodica (lett. e): il servizio siede al tavolo della riunione ex art. 35 insieme a datore di lavoro, medico competente e RLS, ed è coinvolto nei momenti di consultazione previsti dal decreto.
- Informazione ai lavoratori (lett. f): materiali, opuscoli, incontri informativi sui rischi aziendali e sulle misure adottate.
Un esempio aiuta a fissare la logica. In un’azienda metalmeccanica arriva una nuova pressa: il SPP analizza il rischio meccanico e il rumore introdotti (lett. a), propone le protezioni e il programma di controllo periodico (lett. b), scrive la procedura operativa per l’uso e il cambio stampo (lett. c), propone la formazione specifica degli operatori (lett. d) e prepara l’informativa per il reparto (lett. f). Il datore di lavoro riceve tutto questo e decide: acquista le protezioni, calendarizza i corsi, approva la procedura. Se non lo fa, la responsabilità dell’omissione è sua — ma se il SPP non aveva nemmeno rilevato il rischio, la giurisprudenza costante ammette il concorso colposo del RSPP nell’infortunio.
Il segreto professionale del comma 2 merita più attenzione di quanta ne riceva. Il SPP — soprattutto quello esterno, che spesso segue più aziende dello stesso settore — entra in contatto con processi produttivi, formulazioni, layout e know-how riservati. La riservatezza è la contropartita dell’accesso pieno che l’azienda deve garantire al servizio: senza quella garanzia, nessun datore di lavoro aprirebbe davvero le porte dei propri reparti.
Obblighi e soggetti coinvolti
- RSPP e ASPP: destinatari naturali dei compiti dell’art. 33, con le capacità e i requisiti professionali richiesti dall’art. 32. Il loro ruolo è tecnico-consultivo: segnalare, proporre, documentare.
- Datore di lavoro: “utilizza” il servizio (co. 3), gli fornisce le informazioni e i mezzi previsti dall’art. 31 e resta l’unico titolare delle decisioni; nei casi ammessi può svolgere direttamente i compiti del SPP ai sensi dell’art. 34.
- Medico competente: collabora con il SPP nella valutazione dei rischi e partecipa alla riunione periodica; i due ruoli si integrano ma non si sovrappongono.
- RLS: interlocutore delle consultazioni della lett. e); riceve le informazioni e la documentazione utile a esercitare le proprie attribuzioni.
Errori comuni
- Trattare il RSPP come un “parafulmine”. Nominare un RSPP esterno e scaricargli addosso ogni responsabilità non funziona: i compiti dell’art. 33 sono consultivi, e gli obblighi penalmente sanzionati restano su datore di lavoro e dirigenti. La nomina non è una polizza assicurativa.
- SPP che “decide” senza poteri. L’errore speculare: un RSPP che dispone acquisti o ferma lavorazioni senza mandato esce dal proprio ruolo. Se il datore di lavoro vuole attribuirgli poteri gestionali, serve una vera delega di funzioni — che però è un altro istituto e non riguarda i compiti dell’art. 33.
- Proposte senza traccia. Il RSPP che segnala solo a voce non tutela né l’azienda né sé stesso. Verbali di sopralluogo, relazioni scritte e comunicazioni datate sono il modo corretto di adempiere ai compiti delle lettere a) e b) — e la prova, in sede ispettiva o giudiziaria, che il servizio ha fatto la propria parte.
- Conoscenza dell’azienda solo sulla carta. Un SPP esterno che non fa sopralluoghi periodici e aggiorna il DVR “a distanza” contraddice la lettera a), che pretende la specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale. È uno dei rilievi più frequenti degli organi di vigilanza sulla qualità della valutazione dei rischi.
Domande frequenti sull’art. 33
Il RSPP risponde penalmente se non svolge bene i compiti dell'art. 33?
L'art. 33 non prevede sanzioni penali dirette a carico del RSPP o degli addetti al servizio: gli obblighi penalmente sanzionati restano in capo a datore di lavoro e dirigenti. La giurisprudenza costante, però, riconosce la responsabilità del RSPP a titolo di concorso colposo quando un infortunio deriva da un rischio che egli avrebbe dovuto individuare e segnalare e che ha invece trascurato.
Il servizio di prevenzione e protezione decide le misure di sicurezza da adottare?
No. Il SPP ha una funzione consultiva e propositiva: individua i rischi, elabora misure e procedure, propone programmi di formazione. La decisione — e la spesa — spettano sempre al datore di lavoro, che ai sensi del comma 3 'utilizza' il servizio. Per questo il RSPP che segnala un problema per iscritto documenta il proprio operato, mentre chi decide di non intervenire se ne assume la responsabilità.
I componenti del SPP possono divulgare informazioni sui processi aziendali?
No. Il comma 2 impone ai componenti del servizio il segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. La regola vale anche per i RSPP e gli addetti esterni: il consulente che opera in più aziende, anche concorrenti tra loro, non può trasferire dall'una all'altra informazioni riservate apprese durante sopralluoghi e valutazioni.
Che differenza c'è tra i compiti dell'art. 33 e gli obblighi del datore di lavoro?
L'art. 33 descrive cosa fa il servizio come struttura di supporto tecnico; gli artt. 17 e 18 descrivono cosa deve garantire chi ha il potere decisionale. Il SPP collabora alla valutazione dei rischi, ma la titolarità della valutazione e del DVR resta del datore di lavoro, che non può delegarla e non può nascondersi dietro l'operato dei propri consulenti.
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- ArticoloArt. 32 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
- ArticoloArt. 34 — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
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