Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto · Sezione II — Obblighi del datore di lavoro
Art. 260 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 260 chiude il cerchio della tutela contro l’amianto: dopo valutazione, misure tecniche e sorveglianza sanitaria, impone di lasciare traccia documentale dell’esposizione, e di conservarla per decenni. In sintesi:
Co. 1 — I lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria dell’art. 259 sono iscritti nel registro di esposizione previsto dall’art. 243, co. 1 per gli agenti cancerogeni; il datore di lavoro ne invia copia agli organi di vigilanza e all’ISPESL (oggi INAIL, che ne ha assorbito le funzioni). Co. 2 — Su richiesta, il datore di lavoro fornisce agli organi di vigilanza e all’INAIL copia della documentazione relativa al registro. Co. 3 — In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro trasmette all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, insieme alle annotazioni individuali contenute nel registro. Co. 4 — L’INAIL conserva la documentazione per un periodo di quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione.
La norma non crea un registro nuovo: rinvia a quello degli esposti a cancerogeni dell’art. 243, coerentemente con la natura dell’amianto di cancerogeno certo per l’uomo.
Cosa significa in pratica
Pensa a un’impresa di bonifica che rimuove coperture in cemento-amianto, o alla squadra di manutentori che interviene su vecchie coibentazioni: per ognuno di questi lavoratori la storia dell’esposizione deve essere scritta, aggiornata e resa recuperabile anche fra trent’anni. È la logica dell’intero Capo III del Titolo IX: le malattie da amianto si manifestano a distanza di decenni, quando l’azienda potrebbe non esistere più e la memoria dei luoghi e delle lavorazioni essersi persa.
Il flusso documentale funziona così:
- Durante il rapporto di lavoro: chi svolge le attività dell’art. 246 (manutenzione, rimozione, smaltimento, bonifica) ed è in sorveglianza sanitaria viene iscritto nel registro di esposizione; il medico competente aggiorna la cartella sanitaria e di rischio con i dati di esposizione e gli esiti delle visite. Copia del registro va agli organi di vigilanza (ASL) e all’INAIL, che per la tenuta e le comunicazioni mette a disposizione i propri servizi telematici.
- Alla cessazione del rapporto: cartella e annotazioni individuali passano all’INAIL tramite il medico competente. Non è un archivio morto: è la banca dati da cui, in caso di futura patologia, si ricostruisce l’esposizione ai fini del riconoscimento della malattia professionale.
- Per quarant’anni dopo: la conservazione è in capo all’istituto, non all’azienda. Il lavoratore (o i suoi eredi) potrà chiederne copia anche molto tempo dopo, quando l’impresa fosse cessata o trasformata.
Per il datore di lavoro il messaggio operativo è netto: il registro non è una formalità da compilare una volta e dimenticare. Ogni cantiere di bonifica gestito con il piano di lavoro dell’art. 256, ogni intervento di manutenzione su materiali contenenti amianto, deve trovare riscontro nelle annotazioni individuali. In caso di contenzioso a distanza di anni, la qualità di quelle registrazioni fa la differenza tra un’esposizione documentata e una causa fondata su testimonianze.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: istituisce e aggiorna il registro, invia le copie a organi di vigilanza e INAIL, esibisce la documentazione su richiesta e attiva la trasmissione delle cartelle alla cessazione dei rapporti di lavoro.
- Medico competente: cura le annotazioni sanitarie, custodisce le cartelle durante il rapporto ed è il tramite obbligato della trasmissione all’INAIL prevista dal comma 3 (vedi anche gli obblighi generali dell’art. 25).
- INAIL (ex ISPESL): riceve copie e cartelle e le conserva per quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione, garantendone la disponibilità nel tempo.
- Organi di vigilanza: destinatari delle copie del registro e titolari del potere di richiederne la documentazione in ogni momento.
- Lavoratori: hanno interesse diretto alla correttezza delle registrazioni e possono accedere ai propri dati, secondo le regole generali dell’art. 243.
Errori comuni
- Confondere registro di esposizione e cartella sanitaria. Sono documenti diversi: il registro traccia l’esposizione (chi, dove, quanto), la cartella la storia sanitaria individuale. L’art. 260 li fa viaggiare insieme solo al momento della trasmissione finale.
- Non iscrivere i manutentori “occasionali”. Il campo di applicazione dell’art. 246 comprende anche la manutenzione su materiali contenenti amianto, non solo le bonifiche: chi interviene su una vecchia guarnizione o una canna fumaria in cemento-amianto e rientra in sorveglianza sanitaria va iscritto.
- Dimenticare la trasmissione alla cessazione del rapporto. Dimissioni, licenziamenti e pensionamenti attivano il comma 3: la cartella non può restare in un cassetto aziendale, deve arrivare all’INAIL tramite il medico competente.
- Inviare ancora tutto “all’ISPESL” cartaceo. L’istituto non esiste più dal 2010: interlocutore è l’INAIL, e la via maestra sono i suoi servizi telematici per i registri di esposizione.
Domande frequenti sull’art. 260
Chi va iscritto nel registro di esposizione per l'amianto?
I lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria dell'art. 259, cioè gli addetti alle attività del campo di applicazione dell'art. 246: manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate. L'iscrizione avviene nel registro previsto dall'art. 243 per gli agenti cancerogeni, e copia va inviata agli organi di vigilanza e all'INAIL.
Cosa succede alla cartella sanitaria e di rischio quando il lavoratore se ne va?
Alla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro la trasmette all'INAIL, per il tramite del medico competente, insieme alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione. Da quel momento la conservazione passa all'istituto, che la mantiene per quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione: il lavoratore o i suoi aventi causa potranno recuperarla anche a decenni di distanza.
Perché la conservazione dura quarant'anni?
Le patologie asbesto-correlate, mesotelioma in testa, hanno tempi di latenza lunghissimi: possono manifestarsi trenta o quarant'anni dopo l'esposizione. La conservazione quarantennale garantisce che, quando la malattia emerge, esista ancora la documentazione per ricostruire dove, quando e quanto il lavoratore è stato esposto, ai fini del riconoscimento della malattia professionale e delle prestazioni INAIL.
Il registro va ancora inviato all'ISPESL?
No: l'ISPESL è stato soppresso nel 2010 e le sue funzioni sono state trasferite all'INAIL. Tutti i riferimenti all'ISPESL contenuti nell'art. 260 si intendono oggi rivolti all'INAIL, che mette a disposizione appositi servizi telematici per la tenuta e la trasmissione del registro di esposizione.
Approfondisci
- ArticoloArt. 243 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- ArticoloArt. 246 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 259 — Sorveglianza sanitaria
- ArticoloArt. 256 — Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
- ArticoloArt. 262 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- RischioAmianto
- GuidaLa cartella sanitaria e di rischio
- TitoloTitolo IX — Sostanze pericolose