Guida · Sorveglianza sanitaria · 9 min di lettura
La cartella sanitaria e di rischio
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
La cartella sanitaria e di rischio è il fascicolo personale che accompagna ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria: raccoglie in un unico luogo i rischi a cui è esposto e gli esiti degli accertamenti sanitari. Non è un adempimento del datore di lavoro ma del medico competente, che la istituisce, la aggiorna e ne risponde. Vediamo come funziona davvero.
Passo 1 — Sapere chi la istituisce e perché
L’obbligo è del medico competente, che istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, sotto la propria responsabilità (art. 25, co. 1, lett. c). Il datore di lavoro non redige la cartella e non ne governa i contenuti: il suo ruolo è mettere il medico nelle condizioni di lavorare, fornendogli le informazioni sui rischi delle mansioni e l’accesso agli ambienti. La cartella nasce quindi come punto di incontro tra due mondi: il rischio professionale, che viene dal DVR, e la salute della persona, che emerge dalle visite mediche.
Passo 2 — Conoscere cosa deve contenere
I contenuti sono fissati dall’Allegato 3A del Testo Unico. In pratica la cartella riunisce:
- i dati identificativi del lavoratore e dell’azienda;
- la mansione e i rischi specifici a cui la persona è esposta (chimico, rumore, movimentazione carichi, videoterminale, agenti biologici e così via), con i relativi valori dove disponibili;
- l’anamnesi lavorativa e fisiologica;
- gli esiti delle visite mediche e degli esami strumentali e di laboratorio;
- il giudizio di idoneità alla mansione espresso di volta in volta.
La logica è quella della storia clinico-professionale: leggendo la cartella si deve poter ricostruire a quali rischi il lavoratore è stato esposto e con quali effetti sulla sua salute nel tempo.
Passo 3 — Definire dove si custodisce
La cartella si conserva presso il luogo concordato tra medico competente e datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (art. 25, co. 1, lett. c). Il punto delicato è proprio questo: il datore di lavoro può mettere a disposizione un armadio o un archivio informatico, ma non può accedere ai dati sanitari del singolo. Se la cartella è tenuta in formato elettronico, servono misure che garantiscano che solo il medico competente possa consultarne il contenuto clinico. Un esempio concreto: in un’azienda metalmeccanica con cinquanta esposti a rumore, le cartelle possono stare in un gestionale sanitario ad accesso riservato al medico, mentre al datore restano visibili solo i giudizi di idoneità, che gli servono per organizzare il lavoro.
Passo 4 — Aggiornarla a ogni accertamento
La cartella non è un documento che si compila una volta. Va aggiornata a ogni visita: preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore, per cambio mansione, prima della ripresa dopo assenze prolungate per motivi di salute. Ogni volta si registrano l’esito e il nuovo giudizio di idoneità (art. 41). Se durante il sopralluogo o la sorveglianza emergono elementi che incidono sulla valutazione dei rischi, il medico ne informa il datore e la cartella riflette il rischio aggiornato: è così che, ad esempio, l’introduzione di un nuovo solvente in reparto entra nella storia di esposizione del lavoratore.
Passo 5 — Gestire fine rapporto e cessazione dell’incarico
Vanno tenute distinte due situazioni. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente consegna al lavoratore copia della documentazione sanitaria che lo riguarda e gli fornisce le informazioni necessarie (art. 25, co. 1, lett. e). Alla cessazione del proprio incarico, invece, il medico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della riservatezza (art. 25, co. 1, lett. d), così che il nuovo medico competente possa subentrare senza perdere la storia sanitaria degli esposti. Confondere le due ipotesi è un errore frequente in fase di cambio del medico.
Passo 6 — Conservare più a lungo per i rischi particolari
Per alcuni rischi la conservazione è prolungata ben oltre la durata del rapporto. È il caso dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, all’amianto e a taluni agenti biologici, per i quali il Testo Unico prevede tempi di conservazione molto lunghi delle cartelle e la trasmissione dei dati all’INAIL, che ha assorbito le funzioni dell’ex ISPESL (art. 40). Prima di distruggere qualsiasi cartella, verifica sempre il regime specifico applicabile al rischio nel testo dell’articolo di riferimento e nell’Allegato 3B: i termini variano in funzione dell’agente e un errore qui non è recuperabile.
Checklist della cartella sanitaria e di rischio
- Una cartella istituita per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- Contenuti conformi all’Allegato 3A (dati, rischi, anamnesi, esiti, giudizi)
- Custodia riservata al medico competente, con segreto professionale garantito
- Luogo di conservazione concordato per iscritto con il datore di lavoro
- Aggiornamento registrato a ogni visita e a ogni variazione del rischio
- Copia consegnata al lavoratore alla cessazione del rapporto o su richiesta
- Documentazione consegnata al datore alla cessazione dell’incarico del medico
- Verifica dei tempi di conservazione prolungata per cancerogeni, amianto e agenti biologici
Domande frequenti
Chi custodisce la cartella sanitaria e di rischio?
Il medico competente, che la istituisce, la aggiorna e la custodisce sotto la propria responsabilità (art. 25, co. 1, lett. c). La custodia avviene presso il luogo concordato con il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale: il datore di lavoro non può accedere ai dati sanitari del singolo lavoratore.
Il lavoratore può ottenere copia della propria cartella?
Sì. Il medico competente rilascia al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque su sua richiesta, copia della documentazione sanitaria che lo riguarda (art. 25, co. 1, lett. e). È un diritto del lavoratore, non una concessione discrezionale.
Che fine fa la cartella quando cambia il medico competente?
Alla cessazione dell'incarico il medico competente consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della riservatezza (art. 25, co. 1, lett. d). Il datore la conserva per il subentro del nuovo medico competente, senza poterne consultare i contenuti clinici.
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