Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni · Sezione III — Scavi e fondazioni
Art. 120 — Deposito di materiali in prossimità degli scavi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 120 detta una regola breve ma tra le più violate nei cantieri di scavo:
Co. 1 — È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Quando il deposito è reso necessario dalle condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sbadacchiature per garantire la stabilità delle pareti.
Il principio è quello di tutta la Sezione III sugli scavi: le pareti di uno scavo non armato reggono solo finché il terreno mantiene il proprio equilibrio naturale. Caricare il bordo con terra di risulta, mezzi o materiali aggiunge un sovraccarico che quell’equilibrio non prevede, e il crollo diventa questione di tempo.
Cosa significa in pratica
Lo scenario tipico è banale e ricorrente: si apre una trincea per una tubazione, l’escavatore deposita la terra di risulta a filo del bordo perché è la posizione più comoda per ricoprire poi lo scavo, e un operaio scende dentro per la posa. Il cumulo di terra sul ciglio pesa, vibra al passaggio dei mezzi, si imbeve d’acqua con la pioggia: è esattamente la condizione che l’art. 120 vuole impedire, perché è la causa più frequente di franamenti e di seppellimenti nei lavori di edilizia.
La norma pone due regole in sequenza:
- Divieto come regola generale. Il ciglio dello scavo va tenuto libero. Il materiale di risulta si allontana dal bordo o si porta a distanza di sicurezza; i mezzi non transitano né sostano lungo il margine dello scavo.
- Deroga condizionata. Se le esigenze del lavoro impongono un deposito ravvicinato — spazi ristretti, cantieri urbani angusti — la deroga è ammessa solo previa realizzazione di puntellature o sbadacchiature, cioè di un’armatura che sostenga le pareti in rapporto al carico aggiuntivo.
La scelta operativa va motivata e documentata nel POS: la valutazione deve indicare la distanza di sicurezza adottata, la natura del terreno, la profondità dello scavo e — se il deposito a bordo è inevitabile — il tipo di armatura previsto. Non è una prescrizione astratta: in caso di infortunio è il primo elemento che l’organo di vigilanza confronta con la realtà del cantiere.
Va letto insieme agli articoli vicini della stessa sezione: lo splateamento e sbancamento e i pozzi, scavi e cunicoli fissano le armature e le difese delle pareti, mentre la presenza di gas negli scavi copre il rischio atmosferico. L’art. 120 aggiunge il tassello del carico esterno: anche uno scavo correttamente armato può cedere se sopra il ciglio si accumula un peso non calcolato.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro e dirigente dell’impresa esecutrice: organizzano il cantiere in modo che il ciglio resti libero, definiscono la distanza di sicurezza e, dove il deposito ravvicinato è inevitabile, dispongono le puntellature o le sbadacchiature. La scelta va tradotta in una misura concreta nel POS.
- Preposto: vigila in campo sul rispetto del divieto, interrompe la lavorazione se il materiale viene accumulato sul bordo o se i mezzi si avvicinano al ciglio, e segnala le situazioni pericolose.
- Lavoratori: non devono depositare materiali sul ciglio né scendere in uno scavo il cui bordo risulti sovraccaricato senza le protezioni previste.
- Coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE), nei cantieri con più imprese: verifica che l’organizzazione delle aree di deposito nel PSC e nei POS sia coerente con il divieto e con le eventuali armature.
Errori comuni
- Terra di risulta a filo del bordo. È l’errore classico: il cumulo di scavo lasciato sul ciglio “perché tanto serve per il rinterro”. Il sovraccarico sul margine è proprio ciò che la norma vieta.
- Mezzi in sosta lungo il ciglio. Escavatori, autocarri e casseforme parcheggiati a ridosso dello scavo equivalgono a un deposito di carico: vanno tenuti alla distanza di sicurezza salvo pareti armate.
- Deroga senza armatura. Invocare le “esigenze del lavoro” per depositare a bordo scavo, ma senza realizzare puntellature o sbadacchiature, significa usare la deroga svuotandola della sua unica condizione di validità.
- Distanza di sicurezza non tracciata nel POS. Se il documento non indica come si tiene libero il ciglio, in sede ispettiva la misura si considera non pianificata, a prescindere da come si lavori quel giorno.
- Sottovalutare l’acqua e le vibrazioni. Pioggia, falda e passaggio di mezzi riducono la coesione del terreno: un deposito “stabile” a secco può innescare il franamento in condizioni mutate, se il ciglio non è stato tenuto sgombro.
Domande frequenti sull’art. 120
Si può tenere il materiale di risulta accanto allo scavo?
Come regola l'art. 120 lo vieta: il terreno di risulta e i materiali non vanno accumulati presso il ciglio dello scavo, perché il sovraccarico favorisce il franamento delle pareti. Il materiale va allontanato dal bordo o depositato a distanza di sicurezza; solo quando il deposito ravvicinato è imposto dalle condizioni di lavoro si può mantenere, ma a condizione di realizzare puntellature o sbadacchiature adeguate.
A che distanza dal bordo dello scavo va tenuto il deposito?
L'articolo non fissa una distanza numerica: impone di non caricare il ciglio. La distanza di sicurezza va determinata caso per caso in funzione della natura del terreno, della profondità dello scavo e dei carichi, e riportata nel POS. In assenza di armatura delle pareti, il bordo va mantenuto libero e i mezzi tenuti lontani dal ciglio.
Chi risponde se il materiale accumulato provoca un franamento?
L'obbligo grava sul datore di lavoro e sul dirigente che organizza il cantiere, con il preposto tenuto a vigilare sul rispetto della prescrizione in campo. In caso di seppellimento di un lavoratore la responsabilità si somma a quella per la mancata armatura delle pareti prevista dagli articoli sugli scavi, ed è tra le violazioni rilevanti per la sospensione dell'attività.