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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni · Sezione III — Scavi e fondazioni

Art. 120 — Deposito di materiali in prossimità degli scavi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 120 detta una regola breve ma tra le più violate nei cantieri di scavo:

Co. 1 — È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Quando il deposito è reso necessario dalle condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sbadacchiature per garantire la stabilità delle pareti.

Il principio è quello di tutta la Sezione III sugli scavi: le pareti di uno scavo non armato reggono solo finché il terreno mantiene il proprio equilibrio naturale. Caricare il bordo con terra di risulta, mezzi o materiali aggiunge un sovraccarico che quell’equilibrio non prevede, e il crollo diventa questione di tempo.

Cosa significa in pratica

Lo scenario tipico è banale e ricorrente: si apre una trincea per una tubazione, l’escavatore deposita la terra di risulta a filo del bordo perché è la posizione più comoda per ricoprire poi lo scavo, e un operaio scende dentro per la posa. Il cumulo di terra sul ciglio pesa, vibra al passaggio dei mezzi, si imbeve d’acqua con la pioggia: è esattamente la condizione che l’art. 120 vuole impedire, perché è la causa più frequente di franamenti e di seppellimenti nei lavori di edilizia.

La norma pone due regole in sequenza:

  1. Divieto come regola generale. Il ciglio dello scavo va tenuto libero. Il materiale di risulta si allontana dal bordo o si porta a distanza di sicurezza; i mezzi non transitano né sostano lungo il margine dello scavo.
  2. Deroga condizionata. Se le esigenze del lavoro impongono un deposito ravvicinato — spazi ristretti, cantieri urbani angusti — la deroga è ammessa solo previa realizzazione di puntellature o sbadacchiature, cioè di un’armatura che sostenga le pareti in rapporto al carico aggiuntivo.

La scelta operativa va motivata e documentata nel POS: la valutazione deve indicare la distanza di sicurezza adottata, la natura del terreno, la profondità dello scavo e — se il deposito a bordo è inevitabile — il tipo di armatura previsto. Non è una prescrizione astratta: in caso di infortunio è il primo elemento che l’organo di vigilanza confronta con la realtà del cantiere.

Va letto insieme agli articoli vicini della stessa sezione: lo splateamento e sbancamento e i pozzi, scavi e cunicoli fissano le armature e le difese delle pareti, mentre la presenza di gas negli scavi copre il rischio atmosferico. L’art. 120 aggiunge il tassello del carico esterno: anche uno scavo correttamente armato può cedere se sopra il ciglio si accumula un peso non calcolato.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro e dirigente dell’impresa esecutrice: organizzano il cantiere in modo che il ciglio resti libero, definiscono la distanza di sicurezza e, dove il deposito ravvicinato è inevitabile, dispongono le puntellature o le sbadacchiature. La scelta va tradotta in una misura concreta nel POS.
  • Preposto: vigila in campo sul rispetto del divieto, interrompe la lavorazione se il materiale viene accumulato sul bordo o se i mezzi si avvicinano al ciglio, e segnala le situazioni pericolose.
  • Lavoratori: non devono depositare materiali sul ciglio né scendere in uno scavo il cui bordo risulti sovraccaricato senza le protezioni previste.
  • Coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE), nei cantieri con più imprese: verifica che l’organizzazione delle aree di deposito nel PSC e nei POS sia coerente con il divieto e con le eventuali armature.

Errori comuni

  1. Terra di risulta a filo del bordo. È l’errore classico: il cumulo di scavo lasciato sul ciglio “perché tanto serve per il rinterro”. Il sovraccarico sul margine è proprio ciò che la norma vieta.
  2. Mezzi in sosta lungo il ciglio. Escavatori, autocarri e casseforme parcheggiati a ridosso dello scavo equivalgono a un deposito di carico: vanno tenuti alla distanza di sicurezza salvo pareti armate.
  3. Deroga senza armatura. Invocare le “esigenze del lavoro” per depositare a bordo scavo, ma senza realizzare puntellature o sbadacchiature, significa usare la deroga svuotandola della sua unica condizione di validità.
  4. Distanza di sicurezza non tracciata nel POS. Se il documento non indica come si tiene libero il ciglio, in sede ispettiva la misura si considera non pianificata, a prescindere da come si lavori quel giorno.
  5. Sottovalutare l’acqua e le vibrazioni. Pioggia, falda e passaggio di mezzi riducono la coesione del terreno: un deposito “stabile” a secco può innescare il franamento in condizioni mutate, se il ciglio non è stato tenuto sgombro.

Domande frequenti sull’art. 120

Si può tenere il materiale di risulta accanto allo scavo?

Come regola l'art. 120 lo vieta: il terreno di risulta e i materiali non vanno accumulati presso il ciglio dello scavo, perché il sovraccarico favorisce il franamento delle pareti. Il materiale va allontanato dal bordo o depositato a distanza di sicurezza; solo quando il deposito ravvicinato è imposto dalle condizioni di lavoro si può mantenere, ma a condizione di realizzare puntellature o sbadacchiature adeguate.

A che distanza dal bordo dello scavo va tenuto il deposito?

L'articolo non fissa una distanza numerica: impone di non caricare il ciglio. La distanza di sicurezza va determinata caso per caso in funzione della natura del terreno, della profondità dello scavo e dei carichi, e riportata nel POS. In assenza di armatura delle pareti, il bordo va mantenuto libero e i mezzi tenuti lontani dal ciglio.

Chi risponde se il materiale accumulato provoca un franamento?

L'obbligo grava sul datore di lavoro e sul dirigente che organizza il cantiere, con il preposto tenuto a vigilare sul rispetto della prescrizione in campo. In caso di seppellimento di un lavoratore la responsabilità si somma a quella per la mancata armatura delle pareti prevista dagli articoli sugli scavi, ed è tra le violazioni rilevanti per la sospensione dell'attività.

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