Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione IV — Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 126 — Parapetti
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 126 è una norma breve e diretta, dedicata a una delle protezioni collettive più diffuse in cantiere: il parapetto lungo il bordo dei piani di lavoro sopraelevati.
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Tre elementi definiscono l’obbligo:
- le opere interessate: impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie, cioè le superfici su cui si lavora o si transita durante i lavori edili;
- la soglia di quota: un’altezza superiore a 2 metri rispetto al piano sottostante;
- il perimetro protetto: tutti i lati verso il vuoto, non solo quelli principali.
L’articolo richiede un parapetto “robusto e in buono stato di conservazione”, ma i requisiti dimensionali stanno altrove: il parapetto normale è descritto nell’allegato XVIII. In sintesi deve avere il corrente superiore ad almeno 1 metro dal piano di calpestio, una tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri appoggiata al piano, e una luce verticale tra corrente e fermapiede non superiore a 60 centimetri. Sono queste tre misure — altezza, fermapiede, luce — a rendere il parapetto conforme.
Cosa significa in pratica
Il parapetto è la barriera che impedisce alla persona di arrivare al bordo: agisce prima che la caduta possa iniziare. Per questo il legislatore lo colloca tra le protezioni collettive, che nella gerarchia dell’art. 15 vengono prima dei dispositivi individuali. Un ponteggio con parapetto completo protegge chiunque salga, senza dipendere dal fatto che il singolo lavoratore agganci correttamente l’imbracatura.
La parte che in cantiere fa la differenza è il dettaglio dimensionale. Un parapetto “a occhio” — solo il corrente in alto, senza fermapiede, o con una luce troppo ampia — non è a norma anche se sembra proteggere. La tavola fermapiede non serve solo a trattenere il piede di chi scivola: evita che attrezzi e materiali cadano dal bordo, un rischio che l’art. 115 e le regole sulla caduta di oggetti trattano come autonomo. Il corrente intermedio, imposto dal limite dei 60 centimetri di luce, chiude lo spazio da cui il corpo potrebbe passare.
Un esempio concreto: su un ponteggio di facciata a più impalcati, ogni piano di lavoro va chiuso verso l’esterno con corrente, corrente intermedio e fermapiede. Il lato verso la parete, se la distanza dall’edificio supera i pochi centimetri tollerati, va protetto allo stesso modo — è l’errore classico di chi considera “sicuro” il lato interno. Lo stesso vale per una passerella provvisoria che collega due solai: se è a più di 2 metri dal vuoto, entrambi i lati vanno parapettati.
C’è poi la manutenzione. La norma parla di parapetto “in buono stato di conservazione”: un montante allentato, una tavola marcia o un corrente rimosso per far passare materiale e mai ripristinato riportano la situazione a “protezione mancante”. Il controllo del bordo va inserito nelle verifiche quotidiane del POS, non trattato come un montaggio fatto una volta per tutte.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: allestisce i piani di lavoro con parapetti conformi e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata delle lavorazioni.
- Dirigente e preposto: organizzano e vigilano sul cantiere; il preposto interviene quando un parapetto viene rimosso o danneggiato e la lavorazione prosegue comunque.
- Lavoratori: non devono rimuovere o rendere inefficaci le protezioni collettive e segnalano le difese mancanti, secondo gli obblighi dell’art. 20.
- Coordinatore per l’esecuzione: verifica l’applicazione delle misure di protezione dei bordi nel quadro del coordinamento previsto per i cantieri.
Il parapetto dell’art. 126 va letto insieme all’art. 122 sulle opere provvisionali e all’art. 111, che impone di privilegiare le misure di protezione collettiva nella scelta delle attrezzature per i lavori in quota.
Errori comuni
- Fermapiede assente. Il solo corrente superiore non basta: senza la tavola alta almeno 20 centimetri il parapetto non è conforme e resta il rischio di caduta di oggetti dal bordo.
- Lato verso la parete scoperto. Quando la distanza dall’edificio è significativa, anche il lato interno del ponteggio va protetto: considerarlo “sicuro” per default è una delle carenze più contestate.
- Luce eccessiva tra i correnti. Un unico corrente in sommità lascia uno spazio superiore ai 60 centimetri: serve il corrente intermedio per chiuderlo.
- Protezione rimossa e non ripristinata. Smontare un tratto di parapetto per movimentare materiale e proseguire senza rimetterlo equivale, in sede ispettiva, a lavorare senza protezione.
- Affidarsi al solo DPI dove il parapetto è possibile. L’imbracatura non sostituisce la protezione collettiva quando questa è tecnicamente realizzabile: è un complemento per le fasi in cui il parapetto non c’è ancora, non un’alternativa di comodo.
Domande frequenti sull’art. 126
A quale altezza scatta l'obbligo del parapetto?
L'art. 126 fissa la soglia in 2 metri: impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie posti a un'altezza maggiore di 2 metri devono avere il parapetto su tutti i lati verso il vuoto. Al di sotto di quella quota valgono comunque le misure generali di prevenzione delle cadute, ma l'obbligo specifico di questo articolo riguarda i posti di lavoro e di passaggio sopraelevati oltre i 2 metri.
Come deve essere fatto un parapetto a norma?
Il parapetto normale richiamato dall'art. 126 è definito nell'allegato XVIII: uno o più correnti paralleli all'intavolato con margine superiore ad almeno 1 metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri poggiante sul piano, e luce verticale tra corrente e fermapiede non superiore a 60 centimetri. Deve inoltre essere robusto e mantenuto in buono stato di conservazione.
Il parapetto sostituisce l'imbracatura anticaduta?
Il parapetto è una misura di protezione collettiva e, dove è tecnicamente possibile, ha la priorità sui dispositivi individuali secondo la gerarchia dell'art. 15. I DPI anticaduta intervengono quando la protezione collettiva non è realizzabile o durante le fasi di montaggio e smontaggio in cui il parapetto non è ancora installato.
Approfondisci
- ArticoloArt. 122 — Ponteggi ed opere provvisionali
- ArticoloArt. 115 — Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
- ArticoloArt. 111 — Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
- AllegatoAllegato XVIII — Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
- GuidaLavori in quota: obblighi, DPI e formazione
- RischioCadute dall’alto
- GuidaPonteggi: autorizzazione, montaggio e verifiche