D.Lgs. 81/2008
Titolo III — Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
Obblighi su scelta, uso, manutenzione e verifica delle attrezzature di lavoro, abilitazioni specifiche, dispositivi di protezione individuale (DPI) e impianti e apparecchiature elettriche.
Il Titolo III è il pezzo di Testo Unico che entra in gioco ogni volta che in azienda c’è una macchina, un utensile, un impianto o un DPI: cioè, in pratica, sempre. Vale per tutte le imprese, dal capannone metalmeccanico con presse e carrelli elevatori all’ufficio dove l’unica “attrezzatura” è la taglierina, passando per il cantiere dove convivono ponteggi, imbracature anticaduta e quadri elettrici di distribuzione.
A chi si applica
I destinatari sono gli stessi del Titolo I: datore di lavoro, dirigenti e preposti da un lato, lavoratori dall’altro. Ma il Titolo III aggiunge una figura spesso trascurata: chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature (art. 72) ha obblighi propri di attestazione della conformità. Se noleggi una piattaforma elevabile senza operatore, ad esempio, il noleggiatore deve acquisire la dichiarazione di chi la utilizzerà circa l’abilitazione degli operatori: un adempimento che nei contratti di noleggio a freddo viene dimenticato con notevole frequenza.
Come è strutturato
La struttura è lineare, tre Capi per tre famiglie di oggetti:
- Capo I (artt. 69-73) — le attrezzature di lavoro: definizioni (art. 69), requisiti di sicurezza (art. 70), gli obblighi del datore di lavoro con scelta, manutenzione, controlli e verifiche (art. 71), obblighi di noleggiatori e concedenti in uso (art. 72), informazione, formazione e addestramento degli operatori (art. 73), incluse le abilitazioni specifiche per attrezzature come carrelli, gru e PLE.
- Capo II (artt. 74-79) — i dispositivi di protezione individuale: cosa è un DPI e cosa no (art. 74), quando è obbligatorio ricorrervi (art. 75), i requisiti (art. 76), gli obblighi del datore di lavoro (art. 77) e dei lavoratori (art. 78), i criteri di individuazione (art. 79).
- Capo III (artt. 80-87) — gli impianti e le apparecchiature elettriche: obblighi di valutazione e sicurezza (artt. 80-81), lavori sotto tensione (art. 82) e in prossimità di parti attive (art. 83), protezione dai fulmini (art. 84), verifiche e controlli (art. 86). Chiude l’art. 87 con l’apparato sanzionatorio dell’intero Titolo.
Il Capo III è il meno conosciuto dei tre: molti cercano il rischio elettrico altrove nel decreto, mentre la sua sede è proprio qui.
Gli articoli chiave
Se devi scegliere da dove partire, tre articoli reggono l’impianto operativo del Titolo:
- Art. 71 — il più citato nei verbali ispettivi: idoneità dell’attrezzatura al lavoro da svolgere, manutenzione, registro dei controlli, verifiche periodiche per le attrezzature dell’Allegato VII.
- Art. 73 — formazione e addestramento all’uso: è la base giuridica dei cosiddetti “patentini” per le attrezzature che richiedono abilitazione specifica.
- Art. 77 — la gestione dei DPI dalla scelta alla consegna, con l’addestramento obbligatorio per i DPI di terza categoria e gli otoprotettori.
Il Titolo lavora in coppia con i suoi allegati tecnici: Allegato V (requisiti delle attrezzature), Allegato VI (disposizioni per l’uso), Allegato VII (verifiche periodiche) e Allegato VIII (indicazioni per i DPI). Un articolo del Titolo III letto senza il suo allegato è mezza norma.
Percorso di lettura consigliato
Parti dalle definizioni dell’art. 69 e dell’art. 74: capire cosa rientra tra “attrezzature” e cosa tra “DPI” evita metà degli errori applicativi. Poi leggi in sequenza artt. 71, 73 e 77, che concentrano gli obblighi gestionali quotidiani. Infine, se in azienda esistono cabine, quadri o lavori elettrici, completa con gli artt. 80-86. Per tradurre gli obblighi in pratica, le guide su verifiche periodiche, gestione dei DPI e abilitazioni alle attrezzature sono il passo successivo naturale. Per importi delle sanzioni e regimi aggiornati, il riferimento resta il testo vigente dell’art. 87.
Gli articoli del Titolo III
Definizioni
L'art. 69 D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo III definendo attrezzatura di lavoro, uso, zona pericolosa, lavoratore esposto e operatore: cinque nozioni che delimitano il perimetro di tutti gli obblighi su macchine, impianti e utensili.
Art. 70 · Capo I — Uso delle attrezzature di lavoroRequisiti di sicurezza
L'art. 70 D.Lgs. 81/2008 fissa i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro: conformità alle direttive di prodotto (marcatura CE) per quelle nuove, requisiti dell'Allegato V per quelle ante-direttive. Spiegazione pratica e sanzioni.
Art. 71 · Capo I — Uso delle attrezzature di lavoroObblighi del datore di lavoro
L'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro attrezzature conformi e idonee, manutenzione, controlli, formazione degli operatori e verifiche periodiche per le attrezzature dell'Allegato VII. Guida pratica con sanzioni e FAQ.
Art. 72 · Capo I — Uso delle attrezzature di lavoroObblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
L'art. 72 del D.Lgs. 81/2008 impone a chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro di attestarne la conformità e il buono stato, e di farsi consegnare la dichiarazione sui lavoratori formati e abilitati. Guida pratica con sanzioni e FAQ.
Art. 73 · Capo I — Uso delle attrezzature di lavoroInformazione, formazione e addestramento
L'art. 73 D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a informare, formare e addestrare chi usa le attrezzature di lavoro e introduce l'abilitazione specifica (i cosiddetti patentini) per quelle più pericolose. Spiegazione pratica, sanzioni e FAQ.
Art. 74 · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individualeDefinizioni
L'art. 74 D.Lgs. 81/2008 definisce il dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura indossata dal lavoratore per proteggerlo dai rischi, con l'elenco di ciò che DPI non è. Spiegazione pratica ed esempi.
Art. 75 · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individualeObbligo di uso
L'art. 75 D.Lgs. 81/2008 stabilisce quando i DPI sono obbligatori: solo se i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, protezione collettiva o riorganizzazione del lavoro. Il principio dell'ultima barriera, spiegato con esempi.
Art. 76 · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individualeRequisiti dei DPI
L'art. 76 del D.Lgs. 81/2008 fissa i requisiti dei DPI: conformità al Regolamento (UE) 2016/425, adeguatezza ai rischi e alle condizioni di lavoro, ergonomia, adattabilità all'utilizzatore e compatibilità in caso di uso simultaneo.
Art. 77 · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individualeObblighi del datore di lavoro
L'art. 77 D.Lgs. 81/2008 elenca gli obblighi del datore di lavoro sui DPI: valutazione dei rischi residui, scelta dei dispositivi adeguati, consegna, manutenzione, informazione, formazione e addestramento obbligatorio per la terza categoria e gli otoprotettori.
Art. 78 · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individualeObblighi dei lavoratori
L'art. 78 del D.Lgs. 81/2008 elenca gli obblighi dei lavoratori sui DPI: usarli secondo formazione e addestramento ricevuti, averne cura, non modificarli, riconsegnarli e segnalare subito difetti o inconvenienti. Spiegazione pratica e sanzioni.
Art. 79 · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individualeCriteri per l'individuazione e l'uso
L'art. 79 D.Lgs. 81/2008 indica i criteri per individuare e usare i DPI: rinvia all'Allegato VIII come riferimento per la scelta e, in attesa del decreto ministeriale attuativo, tiene fermo il DM 2 maggio 2001. Spiegazione pratica e FAQ.
Art. 80 · Capo III — Impianti e apparecchiature elettricheObblighi del datore di lavoro
L'art. 80 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici: contatti diretti e indiretti, archi, incendi, esplosioni e fulminazione. Valutazione del rischio, misure e procedure spiegate in pratica.
Art. 81 · Capo III — Impianti e apparecchiature elettricheRequisiti di sicurezza
L'art. 81 del D.Lgs. 81/2008 impone che materiali, apparecchiature e impianti elettrici siano progettati e realizzati a regola d'arte: la presunzione di conformità con le norme tecniche CEI e le procedure di uso e manutenzione da predisporre.
Art. 82 · Capo III — Impianti e apparecchiature elettricheLavori sotto tensione
L'art. 82 del D.Lgs. 81/2008 vieta i lavori sotto tensione e fissa le condizioni per eseguirli in deroga: norme tecniche, lavoratori idonei per i sistemi di categoria 0 e I, aziende autorizzate dal Ministero per media e alta tensione.
Art. 83 · Capo III — Impianti e apparecchiature elettricheLavori in prossimità di parti attive
L'art. 83 del D.Lgs. 81/2008 vieta i lavori non elettrici vicino a linee o parti attive non protette sotto le distanze dell'Allegato IX, salvo misure organizzative e procedurali idonee. Spiegazione pratica, norme tecniche e sanzioni.
Art. 84 · Capo III — Impianti e apparecchiature elettricheProtezioni dai fulmini
L'art. 84 D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a proteggere edifici, impianti, strutture e attrezzature dai pericoli di innesco elettrico da fulmine secondo le norme tecniche: valutazione del rischio fulminazione, parafulmini e verifiche.
Art. 85 · Capo III — Impianti e apparecchiature elettricheProtezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
L'art. 85 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di proteggere edifici, impianti, strutture e attrezzature dai pericoli di innesco elettrico di atmosfere esplosive: gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili, oltre ai materiali esplosivi. Spiegazione pratica, sanzioni e FAQ.
Art. 86 · Capo III — Impianti e apparecchiature elettricheVerifiche e controlli
L'art. 86 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro il controllo periodico degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini secondo le norme di buona tecnica, con verbalizzazione dell'esito, fermo restando il DPR 462/2001. Guida pratica e sanzioni.
Art. 87 · Capo III — Impianti e apparecchiature elettricheSanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
L'art. 87 D.Lgs. 81/2008 è la norma sanzionatoria del Titolo III: arresto o ammenda per datore di lavoro e dirigente, sanzioni amministrative per le violazioni documentali e per noleggiatori e concedenti in uso di attrezzature. Guida pratica con FAQ.
Approfondisci
- ArticoloArt. 71 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 73 — Informazione, formazione e addestramento
- ArticoloArt. 77 — Obblighi del datore di lavoro
- GuidaVerifiche periodiche delle attrezzature: l’Allegato VII in pratica
- GuidaDPI: scelta, consegna, verbale e gestione
- GuidaDPI di terza categoria: l’addestramento obbligatorio
- GuidaPatentini attrezzature: carrelli, PLE, gru e macchine agricole
- GuidaLavori elettrici: qualifiche PES, PAV e idoneità