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Guida · Attrezzature e impianti · 11 min di lettura

Lavori elettrici: qualifiche PES, PAV e idoneità

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Sugli impianti elettrici la legge non chiede un “patentino” come per i carrelli, ma qualcosa di più sottile: la persona giusta, riconosciuta come tale per iscritto. Gli artt. 80-87 del Testo Unico impongono di eliminare o ridurre i rischi elettrici, e per i lavori su o in prossimità di parti attive rinviano alle norme tecniche: è la CEI 11-27 a definire chi può fare cosa attraverso le figure PES, PAV e PEI. Vediamo come costruire davvero questo sistema.

Passo 1 — Distingui le tre figure

La confusione più comune è trattare PES, PAV e PEI come sinonimi. Non lo sono:

  • PES – Persona Esperta: ha istruzione, esperienza e conoscenza dell’impianto tali da consentirgli di analizzare i rischi ed evitare i pericoli dell’elettricità. È la figura che può assumere il ruolo di preposto ai lavori elettrici.
  • PAV – Persona Avvertita: è adeguatamente avvisata dei rischi elettrici e può operare sotto la supervisione di una PES. Ha competenze inferiori alla PES ma superiori a quelle di un lavoratore comune.
  • PEI – idoneità ai lavori sotto tensione: non è una terza persona, ma un riconoscimento aggiuntivo che si attribuisce a una PES o a una PAV per svolgere lavori sotto tensione in bassa tensione, secondo l’art. 82 del D.Lgs. 81/2008.

Chi non è né PES né PAV è una PEC (Persona Comune) e può eseguire solo lavori elettrici elementari, chiaramente delimitati.

Passo 2 — Classifica i lavori che svolgi davvero

Prima di attribuire qualifiche, mappa gli interventi reali della tua azienda. La CEI 11-27 distingue:

  1. lavori elettrici, fuori tensione, sotto tensione o in prossimità di parti attive;
  2. lavori non elettrici svolti però vicino a parti attive (per esempio un’impresa edile che opera accanto a una linea);
  3. lavori elementari eseguibili anche dalla PEC.

Un elettricista manutentore che apre quadri in tensione fa cosa diversa da un operaio che tinteggia vicino a un montante: entrambi hanno un rischio elettrico, ma esigenze di qualifica opposte. Questa classificazione va agganciata al DVR e alla valutazione del rischio elettrico.

Passo 3 — Verifica formazione, esperienza e capacità

La qualifica non è un attestato che si compra: è il risultato di una valutazione del datore di lavoro su tre pilastri richiesti dalla CEI 11-27:

  • istruzione/formazione: percorso teorico e pratico sui lavori elettrici, coerente anche con l’art. 37 e con l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione;
  • esperienza maturata sul tipo di impianto e di lavoro;
  • caratteristiche personali (affidabilità, capacità di riconoscere il pericolo, autocontrollo).

Per esempio: un neoassunto con corso PES-PAV appena concluso ma senza esperienza sui quadri di media tensione dell’azienda va, realisticamente, avviato come PAV sotto supervisione, non nominato subito PES.

Passo 4 — Attribuisci la qualifica per iscritto

Questo è il passaggio che gli ispettori cercano. L’attribuzione di PES, PAV e l’eventuale idoneità PEI deve risultare da un atto formale del datore di lavoro, nominativo, con l’indicazione del livello di tensione e del tipo di lavori consentiti. Conserva insieme: attestati di formazione, valutazione delle competenze, lettera di attribuzione firmata per accettazione. Se il lavoratore fa anche da preposto ai lavori (il “preposto ai lavori” della CEI 11-27), coordina questa scelta con l’individuazione dei preposti.

Passo 5 — Dota di procedure, DPI e attrezzature idonee

La qualifica senza mezzi è carta. Per ogni lavoro elettrico servono:

Passo 6 — Definisci ruoli operativi per ogni intervento

Sul singolo lavoro la CEI 11-27 chiede di individuare due ruoli: il RI – Responsabile dell’Impianto, che garantisce la sicurezza dell’esercizio, e il preposto ai lavori (URL), che dirige l’esecuzione. Su interventi semplici possono coincidere; su impianti complessi vanno tenuti distinti e comunicare formalmente consegna e riconsegna dell’impianto. Metti a verbale chi ricopre cosa: in caso di infortunio è la prima cosa che viene ricostruita.

Passo 7 — Tieni vivo il sistema

Le qualifiche non sono eterne. Programma la verifica periodica del mantenimento delle condizioni di PES/PAV/PEI e l’aggiornamento formativo, aggiorna le attribuzioni quando cambiano mansioni o impianti, e registra ogni incidente o quasi-infortunio elettrico per rivedere idoneità e procedure.

Checklist della gestione delle qualifiche elettriche

  • Lavori elettrici classificati (fuori tensione, sotto tensione, in prossimità) e collegati al DVR
  • Valutazione documentata di formazione, esperienza e capacità per ogni lavoratore
  • Lettere di attribuzione PES / PAV / PEI nominative, firmate, con livello di tensione e tipo di lavori
  • Attestati di formazione e aggiornamento conservati e in corso di validità
  • Procedure di lavoro scritte (cinque regole d’oro, prossimità, sotto tensione)
  • DPI e attrezzatura isolante idonei, con addestramento per i DPI di terza categoria
  • Ruoli RI e preposto ai lavori definiti per ciascun intervento
  • Periodicità di verifica e aggiornamento delle qualifiche fissata nella procedura aziendale

Domande frequenti

PES e PAV sono un patentino rilasciato da un ente?

No. Non esiste un albo o un patentino nazionale: PES (Persona Esperta) e PAV (Persona Avvertita) sono qualifiche che il datore di lavoro attribuisce per iscritto ai propri lavoratori, dopo aver verificato formazione, esperienza e capacità secondo la CEI 11-27. La formazione la eroga un soggetto qualificato, ma l'attribuzione resta una responsabilità aziendale.

Chi non è PES né PAV può fare lavori elettrici?

Solo lavori elettrici elementari (PEC – Persona Comune) tassativamente definiti, come sostituire una lampada o un fusibile su un circuito protetto e sezionato. Qualsiasi intervento su parti in tensione o in prossimità di esse richiede una persona qualificata PAV o PES, e per i lavori sotto tensione anche l'idoneità PEI.

Ogni quanto va aggiornata la qualifica?

La CEI 11-27 raccomanda una verifica periodica del mantenimento della condizione di PES/PAV/PEI, con un aggiornamento in genere quinquennale e comunque a fronte di cambi di mansione, incidenti o modifiche normative. Il datore di lavoro fissa la periodicità nella propria procedura e ne conserva evidenza.

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