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TUS

Titolo IX · Capo I — Protezione da agenti chimici

Art. 228 — Divieti

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 228 chiude il cerchio della protezione dagli agenti chimici con lo strumento più drastico: il divieto assoluto, salvo deroghe autorizzate. In sintesi:

Co. 1 — Sono vietati la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici indicati nell’Allegato XL, nelle percentuali indicate nell’allegato stesso. Co. 2 — Il divieto non si applica se l’agente è presente in un preparato, o come componente di rifiuti, in concentrazione inferiore al limite fissato dall’allegato. Co. 3 — Il divieto non si applica in tre soli casi: a) ricerca e sperimentazione scientifica, comprese le analisi; b) operazioni per eliminare gli agenti presenti sotto forma di sottoprodotti o rifiuti; c) produzione degli agenti destinati a essere usati come intermedi, e per tale uso. Co. 4 — Nei casi di deroga, l’esposizione dei lavoratori deve essere evitata: la produzione e l’utilizzazione degli agenti come intermedi avvengono in un sistema chiuso, dal quale possono essere prelevati solo nella misura necessaria al controllo del processo o alla manutenzione del sistema. Co. 5 — Nei casi di deroga, l’organo di vigilanza può chiedere di essere informato su: le ragioni della deroga, i quantitativi annui, le attività e le reazioni o processi interessati, il numero dei lavoratori coinvolti e le precauzioni previste per la loro tutela.

L’Allegato XL elenca un gruppo ristretto di ammine aromatiche a cancerogenicità accertata — tra cui 2-naftilammina, 4-amminodifenile, benzidina e relativi sali, e 4-nitrodifenile — con la soglia di concentrazione oltre la quale scatta il divieto.

Cosa significa in pratica

Il Capo I del Titolo IX ragiona quasi sempre per gradazioni: valuti il rischio chimico (art. 223), applichi i principi generali dell’art. 224, sali alle misure specifiche dell’art. 225 se il rischio non è basso. L’art. 228 esce da questa logica: per una manciata di sostanze il legislatore ha deciso che nessuna misura di prevenzione è sufficiente, e l’unica tutela accettabile è non averle in azienda.

La ragione è storica e sanitaria. Le ammine aromatiche dell’Allegato XL sono tra i cancerogeni professionali più documentati: la benzidina e la 2-naftilammina, un tempo diffuse nell’industria dei coloranti e della gomma, sono associate a tumori della vescica emersi in intere coorti di lavoratori. Di fronte a evidenze del genere, la prevenzione “gestita” non basta: si vieta.

Per l’azienda tipo — un’officina, un’impresa edile, perfino la maggior parte dei laboratori chimici — l’articolo si traduce in una verifica documentale: controllare che nessuna materia prima, formulato o rifiuto contenga gli agenti vietati sopra soglia. Le schede di sicurezza, insieme alla classificazione CLP, sono lo strumento con cui questa verifica si fa concretamente, e vanno incrociate con le restrizioni del REACH, che sul mercato europeo limita molte di queste sostanze già a monte.

Il quadro cambia per chi rientra nelle deroghe. Un laboratorio di analisi che usa la benzidina come reattivo, un impianto che tratta rifiuti contenenti tracce di queste ammine, un sito chimico-farmaceutico che le produce come intermedi di sintesi: tutti possono operare, ma solo per quelle finalità e a condizioni stringenti. Il sistema chiuso del comma 4 non è una clausola di stile: significa progettare il processo in modo che la sostanza non venga mai a contatto con l’operatore, se non nei momenti tecnicamente inevitabili di controllo e manutenzione — che a loro volta vanno proceduralizzati e protetti. L’organo di vigilanza, dal canto suo, può chiedere di essere informato su ragioni, quantitativi, processi e lavoratori interessati (comma 5).

Un ultimo punto pratico: il divieto opera sul luogo di lavoro, quindi si somma — non si sostituisce — agli obblighi generali sul rischio chimico e, per le sostanze cancerogene non vietate, alle regole del Capo II del Titolo IX sugli agenti cancerogeni e mutageni.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario primario del divieto; verifica l’assenza degli agenti dell’Allegato XL nel proprio ciclo produttivo e, se opera in uno dei casi di deroga, organizza il lavoro in sistema chiuso e tiene pronte le informazioni del comma 5.
  • Dirigente: risponde, insieme al datore di lavoro, dell’attuazione dei divieti e delle condizioni di deroga nell’ambito delle proprie attribuzioni.
  • Organo di vigilanza territorialmente competente: nei casi di deroga può chiedere di essere informato su motivi, quantitativi, processi, addetti e precauzioni; resta titolare dei controlli.
  • RSPP e medico competente: supportano la verifica documentale sulle schede di sicurezza e, per i lavoratori ammessi alle attività in deroga, il raccordo con la sorveglianza sanitaria dell’art. 229.

Errori comuni

  1. Fermarsi al nome commerciale. Il divieto colpisce anche i sali delle ammine elencate e le loro presenze come impurezza sopra soglia: serve leggere la composizione nella scheda di sicurezza, non l’etichetta commerciale.
  2. Dare per scontata l’esenzione dei rifiuti. Il comma 2 esclude dal divieto solo le concentrazioni inferiori al limite dell’Allegato XL: un rifiuto o un sottoprodotto sopra soglia rientra pienamente nel divieto, salvo deroga autorizzata per la sua eliminazione.
  3. Leggere le deroghe come un via libera ampio. Il comma 3 ammette solo tre finalità — ricerca, eliminazione di sottoprodotti o rifiuti, produzione di intermedi — e nulla di più: usare le sostanze per un normale ciclo produttivo, fuori da questi casi, resta pienamente vietato.
  4. Sistema chiuso solo sulla carta. Aperture di routine per campionamenti, travasi manuali, manutenzioni non procedurate: ogni scostamento dal confinamento previsto dal comma 4 svuota la condizione su cui si regge la legittimità della deroga.
  5. Ritenere che la conformità REACH basti. Le restrizioni europee e il divieto dell’art. 228 sono livelli distinti: un uso astrattamente ammesso a livello REACH può restare vietato sul luogo di lavoro, e viceversa la deroga ex art. 228 non esonera dagli obblighi REACH.

Domande frequenti sull’art. 228

Quali sostanze sono vietate dall'art. 228?

Quelle elencate nell'Allegato XL del decreto: si tratta di ammine aromatiche ad accertata cancerogenicità, come la 2-naftilammina, il 4-amminodifenile, la benzidina e i loro sali, oltre al 4-nitrodifenile. Il divieto riguarda produzione, lavorazione e impiego quando la concentrazione supera la soglia indicata nello stesso allegato.

Il divieto vale anche se la sostanza è solo un'impurezza in un preparato?

No, se la concentrazione resta sotto il limite fissato dall'Allegato XL. Il comma 2 esclude infatti dal divieto l'agente presente in un preparato o come componente di rifiuti in concentrazione inferiore alla soglia. Sopra quella soglia, invece, il divieto opera anche per impurezze e sottoprodotti.

Un laboratorio universitario può utilizzare queste sostanze per la ricerca?

Sì: la ricerca e la sperimentazione scientifica, comprese le analisi, sono uno dei tre casi di deroga previsti dal comma 3. Il datore di lavoro deve però evitare l'esposizione dei lavoratori operando in sistema chiuso, e l'organo di vigilanza può chiedere di essere informato su motivi, quantitativi annui, processi coinvolti e numero di lavoratori interessati.

Che rapporto c'è tra l'art. 228 e le restrizioni del regolamento REACH?

Sono due livelli di tutela che convivono: il REACH limita immissione sul mercato e usi di molte sostanze a livello europeo, mentre l'art. 228 vieta specificamente produzione, lavorazione e impiego lavorativo degli agenti dell'Allegato XL. Un'azienda deve rispettarli entrambi: la conformità REACH non sostituisce il divieto del Testo Unico, né viceversa.

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