Titolo IX · Capo I — Protezione da agenti chimici
Art. 228 — Divieti
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 228 chiude il cerchio della protezione dagli agenti chimici con lo strumento più drastico: il divieto assoluto, salvo deroghe autorizzate. In sintesi:
Co. 1 — Sono vietati la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici indicati nell’Allegato XL, nelle percentuali indicate nell’allegato stesso. Co. 2 — Il divieto non si applica se l’agente è presente in un preparato, o come componente di rifiuti, in concentrazione inferiore al limite fissato dall’allegato. Co. 3 — Il divieto non si applica in tre soli casi: a) ricerca e sperimentazione scientifica, comprese le analisi; b) operazioni per eliminare gli agenti presenti sotto forma di sottoprodotti o rifiuti; c) produzione degli agenti destinati a essere usati come intermedi, e per tale uso. Co. 4 — Nei casi di deroga, l’esposizione dei lavoratori deve essere evitata: la produzione e l’utilizzazione degli agenti come intermedi avvengono in un sistema chiuso, dal quale possono essere prelevati solo nella misura necessaria al controllo del processo o alla manutenzione del sistema. Co. 5 — Nei casi di deroga, l’organo di vigilanza può chiedere di essere informato su: le ragioni della deroga, i quantitativi annui, le attività e le reazioni o processi interessati, il numero dei lavoratori coinvolti e le precauzioni previste per la loro tutela.
L’Allegato XL elenca un gruppo ristretto di ammine aromatiche a cancerogenicità accertata — tra cui 2-naftilammina, 4-amminodifenile, benzidina e relativi sali, e 4-nitrodifenile — con la soglia di concentrazione oltre la quale scatta il divieto.
Cosa significa in pratica
Il Capo I del Titolo IX ragiona quasi sempre per gradazioni: valuti il rischio chimico (art. 223), applichi i principi generali dell’art. 224, sali alle misure specifiche dell’art. 225 se il rischio non è basso. L’art. 228 esce da questa logica: per una manciata di sostanze il legislatore ha deciso che nessuna misura di prevenzione è sufficiente, e l’unica tutela accettabile è non averle in azienda.
La ragione è storica e sanitaria. Le ammine aromatiche dell’Allegato XL sono tra i cancerogeni professionali più documentati: la benzidina e la 2-naftilammina, un tempo diffuse nell’industria dei coloranti e della gomma, sono associate a tumori della vescica emersi in intere coorti di lavoratori. Di fronte a evidenze del genere, la prevenzione “gestita” non basta: si vieta.
Per l’azienda tipo — un’officina, un’impresa edile, perfino la maggior parte dei laboratori chimici — l’articolo si traduce in una verifica documentale: controllare che nessuna materia prima, formulato o rifiuto contenga gli agenti vietati sopra soglia. Le schede di sicurezza, insieme alla classificazione CLP, sono lo strumento con cui questa verifica si fa concretamente, e vanno incrociate con le restrizioni del REACH, che sul mercato europeo limita molte di queste sostanze già a monte.
Il quadro cambia per chi rientra nelle deroghe. Un laboratorio di analisi che usa la benzidina come reattivo, un impianto che tratta rifiuti contenenti tracce di queste ammine, un sito chimico-farmaceutico che le produce come intermedi di sintesi: tutti possono operare, ma solo per quelle finalità e a condizioni stringenti. Il sistema chiuso del comma 4 non è una clausola di stile: significa progettare il processo in modo che la sostanza non venga mai a contatto con l’operatore, se non nei momenti tecnicamente inevitabili di controllo e manutenzione — che a loro volta vanno proceduralizzati e protetti. L’organo di vigilanza, dal canto suo, può chiedere di essere informato su ragioni, quantitativi, processi e lavoratori interessati (comma 5).
Un ultimo punto pratico: il divieto opera sul luogo di lavoro, quindi si somma — non si sostituisce — agli obblighi generali sul rischio chimico e, per le sostanze cancerogene non vietate, alle regole del Capo II del Titolo IX sugli agenti cancerogeni e mutageni.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: destinatario primario del divieto; verifica l’assenza degli agenti dell’Allegato XL nel proprio ciclo produttivo e, se opera in uno dei casi di deroga, organizza il lavoro in sistema chiuso e tiene pronte le informazioni del comma 5.
- Dirigente: risponde, insieme al datore di lavoro, dell’attuazione dei divieti e delle condizioni di deroga nell’ambito delle proprie attribuzioni.
- Organo di vigilanza territorialmente competente: nei casi di deroga può chiedere di essere informato su motivi, quantitativi, processi, addetti e precauzioni; resta titolare dei controlli.
- RSPP e medico competente: supportano la verifica documentale sulle schede di sicurezza e, per i lavoratori ammessi alle attività in deroga, il raccordo con la sorveglianza sanitaria dell’art. 229.
Errori comuni
- Fermarsi al nome commerciale. Il divieto colpisce anche i sali delle ammine elencate e le loro presenze come impurezza sopra soglia: serve leggere la composizione nella scheda di sicurezza, non l’etichetta commerciale.
- Dare per scontata l’esenzione dei rifiuti. Il comma 2 esclude dal divieto solo le concentrazioni inferiori al limite dell’Allegato XL: un rifiuto o un sottoprodotto sopra soglia rientra pienamente nel divieto, salvo deroga autorizzata per la sua eliminazione.
- Leggere le deroghe come un via libera ampio. Il comma 3 ammette solo tre finalità — ricerca, eliminazione di sottoprodotti o rifiuti, produzione di intermedi — e nulla di più: usare le sostanze per un normale ciclo produttivo, fuori da questi casi, resta pienamente vietato.
- Sistema chiuso solo sulla carta. Aperture di routine per campionamenti, travasi manuali, manutenzioni non procedurate: ogni scostamento dal confinamento previsto dal comma 4 svuota la condizione su cui si regge la legittimità della deroga.
- Ritenere che la conformità REACH basti. Le restrizioni europee e il divieto dell’art. 228 sono livelli distinti: un uso astrattamente ammesso a livello REACH può restare vietato sul luogo di lavoro, e viceversa la deroga ex art. 228 non esonera dagli obblighi REACH.
Domande frequenti sull’art. 228
Quali sostanze sono vietate dall'art. 228?
Quelle elencate nell'Allegato XL del decreto: si tratta di ammine aromatiche ad accertata cancerogenicità, come la 2-naftilammina, il 4-amminodifenile, la benzidina e i loro sali, oltre al 4-nitrodifenile. Il divieto riguarda produzione, lavorazione e impiego quando la concentrazione supera la soglia indicata nello stesso allegato.
Il divieto vale anche se la sostanza è solo un'impurezza in un preparato?
No, se la concentrazione resta sotto il limite fissato dall'Allegato XL. Il comma 2 esclude infatti dal divieto l'agente presente in un preparato o come componente di rifiuti in concentrazione inferiore alla soglia. Sopra quella soglia, invece, il divieto opera anche per impurezze e sottoprodotti.
Un laboratorio universitario può utilizzare queste sostanze per la ricerca?
Sì: la ricerca e la sperimentazione scientifica, comprese le analisi, sono uno dei tre casi di deroga previsti dal comma 3. Il datore di lavoro deve però evitare l'esposizione dei lavoratori operando in sistema chiuso, e l'organo di vigilanza può chiedere di essere informato su motivi, quantitativi annui, processi coinvolti e numero di lavoratori interessati.
Che rapporto c'è tra l'art. 228 e le restrizioni del regolamento REACH?
Sono due livelli di tutela che convivono: il REACH limita immissione sul mercato e usi di molte sostanze a livello europeo, mentre l'art. 228 vieta specificamente produzione, lavorazione e impiego lavorativo degli agenti dell'Allegato XL. Un'azienda deve rispettarli entrambi: la conformità REACH non sostituisce il divieto del Testo Unico, né viceversa.
Approfondisci
- ArticoloArt. 221 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 224 — Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- ArticoloArt. 225 — Misure specifiche di protezione e di prevenzione
- ArticoloArt. 229 — Sorveglianza sanitaria
- AllegatoAllegato XL — Divieti: agenti chimici e attività vietate
- GuidaValutazione del rischio chimico: metodo e strumenti
- GlossarioRischio chimico
- NormaREACH — Regolamento (CE) 1907/2006 sulle sostanze chimiche